AS 2014 999
Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro
Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1)
Modifica del 30 aprile 2014
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza 1 del 10 maggio 20001 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:
Art. 60 cpv. 2 2 Alle madri allattanti devono essere concessi i tempi necessari all’allattamento o al tiraggio del latte. Di questi, durante il primo anno di vita del bambino vengono computati come tempo di lavoro retribuito: a. per una durata del lavoro giornaliero fino a quattro ore: almeno 30 minuti; b. per una durata del lavoro giornaliero superiore a quattro ore: almeno
60 minuti;
c. per una durata del lavoro giornaliero superiore a sette ore: almeno 90 minuti.
Art. 62 cpv. 2 2 Se soltanto mediante l’adozione di adeguate misure di protezione è possibile elimi- nare minacce pericolose per la salute della madre e del bambino, l’efficacia di queste misure deve essere verificata periodicamente, almeno ogni trimestre. Se l’obiettivo di protezione non viene raggiunto, occorre procedere conformemente agli articoli 64 capoverso 3 e 65 della presente ordinanza.
Art. 65 Lavori vietati durante la maternità (art. 35 LL)
Se non è possibile un trasferimento giusta l’articolo 64 capoverso 3, la donna in questione non può più essere occupata nell’azienda o nella parte d’azienda interes- sata dal pericolo.
1 RS 822.111
2013-2558 999
Legge sul lavoro. O 1 RU 2014
Art. 66, rubrica e frase introduttiva Lavori sotterranei nelle miniere (art. 36a LL)
È vietato impiegare donne in lavori sotterranei nelle miniere, salvo che si tratti di:
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2014.
30 aprile 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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