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AS 2015 1005

Ordinanza dell'UFAG concernente il divieto di importare alcuni prodotti ortofrutticoli originari dell'India

Ordinanza dell’UFAG concernente il divieto di importare alcuni prodotti ortofrutticoli originari dell’India

del 24 marzo 2015

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), visto l’articolo 52 capoverso 6 dell’ordinanza del 27 ottobre 20101 sulla protezione dei vegetali, ordina:

Art. 1 Divieto di importazione L’importazione di piante di Colocasia Schott, ad eccezione delle sementi e delle radici, e di piante di Momordica L., Solanum melongena L. e Trichosanthes L., ad eccezione delle sementi, originarie dell’India è vietata.

Art. 2 Condizioni relative all’importazione di Mangifera L. L’importazione di piante di Mangifera L., ad eccezione delle sementi, originarie dell’India è consentita solo se l’invio è scortato dal certificato fitosanitario di cui all’articolo 9 capoverso 1 e all’articolo 11 dell’ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali, con la descrizione, alla voce «Dichiarazione supplemen- tare», delle misure prese per garantire che l’invio sia esente da organismi nocivi particolarmente pericolosi.

Art. 3 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza dell’UFAG del 23 maggio 20142 concernente il divieto di importare alcuni prodotti ortofrutticoli originari dell’India è abrogata.

Art. 4 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 15 aprile 2015 con effetto sino al 31 dicembre 2015.

24 marzo 2015 Ufficio federale dell’agricoltura: Bernard Lehmann

RS 916.207.142.3 1 RS 916.20 2 RU 2014 1263

2015-0735 1005

Divieto di importare alcuni prodotti ortofrutticoli originari dell’India. RU 2015 O dell’UFAG