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AS 2015 1033

Ordinanza del DFI concernente l'olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti

Correzione

Ordinanza del DFI concernente l’olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti

Modifica del 25 novembre 2013 (RU 2013 4943; RS 817.022.105)

Art. 5a cpv. 1

Invece di: 1 I seguenti oli, oltre alla denominazione specifica, anche se non in sua prossimità, devono riportare chiaramente le seguenti indicazioni: a. olio d’oliva vergine extra: «olio d’oliva di categoria superiore – otte- nuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»; b. olio d’oliva vergine: «– ottenuto direttamente dalle olive e uni- camente mediante procedimenti mecca- nici»; c. olio d’oliva composto da oli «– contenente esclusivamente oli d’oliva d’oliva raffinati e da oli d’oliva che hanno subito un processo di raffina- vergini: zione e oli ottenuti direttamente dalle olive»; d. olio di sansa d’oliva: «– contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l’estrazione dell’olio d’oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive»; oppure e. «– contenente esclusivamente oli prove- nienti dal trattamento della sansa d’oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive».

2015-0952 1033

O del DFI concernente l’olio e il grasso commestibili nonché i prodotti RU 2015 da essi ottenuti. Correzione

Leggasi: 1 I seguenti oli, oltre alla denominazione specifica, anche se non in sua prossimità, devono riportare chiaramente le seguenti indicazioni: a. olio d’oliva vergine extra: «olio d’oliva di categoria superiore – otte- nuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»; b. olio d’oliva vergine: «– ottenuto direttamente dalle olive e uni- camente mediante procedimenti mecca- nici»; c. olio d’oliva composto da oli «– contenente esclusivamente oli d’oliva d’oliva raffinati e da oli d’oliva che hanno subito un processo di raffina- vergini: zione e oli ottenuti direttamente dalle olive»; d. olio di sansa d’oliva: «– contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l’estrazione dell’olio d’oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive»; oppure «– contenente esclusivamente oli prove- nienti dal trattamento della sansa d’oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive».

9 aprile 2015 Cancelleria federale

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