AS 2015 1041
Ordinanza del Consiglio dei PF sul corpo professorale dei politecnici federali
Ordinanza del Consiglio dei PF sul corpo professorale dei politecnici federali (Ordinanza sul corpo professorale dei PF)
Modifica del 18 settembre 2014 Approvata dal Consiglio federale il 25 marzo 2015
Il Consiglio dei PF ordina:
I L’ordinanza del 18 settembre 20031 sul corpo professorale dei PF è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 3 3 Nel contratto di lavoro di diritto privato vanno menzionate le disposizioni della LPers e della presente ordinanza applicabili per analogia anche ai professori assunti in base al diritto privato. Le disposizioni degli articoli 4–6 (diritti e obblighi) e 16 (stipendio) della presente ordinanza si applicano per analogia ai professori assunti in base al diritto privato.
Art. 13 cpv. 1 1 Su proposta del presidente del PF, il Consiglio dei PF può disdire il rapporto di lavoro di un professore per le ragioni indicate nell’articolo 10 capoverso 3 LPers, rispettando un termine di preavviso di sei mesi.
Art. 16 cpv. 2
2 Gli stipendi minimi e massimi ammontano (stato 2015):
a. per i professori ordinari rispettivamente a 210 530 e 277 011 franchi; b. per i professori straordinari rispettivamente a 180 070 e 246 550 franchi; c. per i professori assistenti rispettivamente a 149 574 e 216 056 franchi.
1 RS 172.220.113.40
2015-0107 1041
O sul corpo professorale dei PF RU 2015
Art. 31a cpv. 1 1 I professori hanno diritto a prestazioni che integrano l’assegno familiare, sempre che questo sia inferiore a: a. 4435 franchi all’anno per il primo figlio che ha diritto all’assegno; b. 2864 franchi all’anno per ogni ulteriore figlio che ha diritto all’assegno; c. 3237 franchi all’anno per ogni ulteriore figlio che ha diritto all’assegno, ha compiuto il 16° anno d’età e segue una formazione o presenta un’incapacità al guadagno.
II La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2015.
18 settembre 2014 In nome del Consiglio dei PF: Il presidente, Fritz Schiesser
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