AS 2015 1079
Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro
Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (Igiene, OLL 3)
Modifica del 1° aprile 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza 3 del 18 agosto 19931 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:
Titolo Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL 3) (Tutela della salute)
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «igiene» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «tutela della salute».
Art. 2 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b
1 Ildatore di lavoro deve adottare tutte le disposizioni e tutti i provvedimenti
necessari per salvaguardare e migliorare la tutela della salute fisica e psichica, prov- vedendo segnatamente affinché: b. effetti di natura fisica, chimica e biologica non danneggino la salute;
Art. 3 cpv. 2 e 3 2 Nel caso di modifica di costruzioni, parti di edificio, attrezzature di lavoro (mac- chine, apparecchi, utensili o impianti usati durante il lavoro) o procedimenti di lavoro, oppure d’impiego di nuove sostanze nell’azienda, il datore di lavoro deve adeguare i provvedimenti di tutela della salute alle nuove condizioni.
3 Quando vi è motivo di credere che la salute di un lavoratore sia compromessa
dall’attività che egli svolge, occorre far eseguire un’indagine nel campo della medi- cina del lavoro.
1 RS 822.113
2014-2165 1079
Legge sul lavoro. O 3 RU 2015
Art. 4 Perizia tecnica Quando vi sono dubbi circa l’adempimento delle esigenze in materia di tutela della salute, le autorità possono chiedere al datore di lavoro di presentare una perizia tecnica.
Art. 5 cpv. 1 e 2 1 Il datore di lavoro provvede affinché tutti i lavoratori occupati nella sua azienda, inclusi quelli di altre aziende operanti presso di lui, siano informati e istruiti in modo sufficiente e adeguato circa i possibili pericoli fisici e psichici connessi alla loro attività e i provvedimenti per la tutela della salute. Tale informazione e tale istru- zione devono essere fornite al momento dell’assunzione e ogniqualvolta subentri una modifica essenziale delle condizioni di lavoro; se necessario, esse devono essere ripetute. 2 Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori si attengano ai provvedimenti per la tutela della salute.
Art. 6 Consultazione dei lavoratori 1 I lavoratori o la loro rappresentanza in seno all’azienda devono essere consultati tempestivamente e in modo completo su tutte le questioni inerenti alla tutela della salute. 2 Essi hanno il diritto di presentare proposte prima che il datore di lavoro prenda una decisione. Il datore di lavoro deve motivare la sua decisione se non tiene conto, o tiene conto solo parzialmente, delle obiezioni e delle proposte dei lavoratori o della loro rappresentanza in seno all’azienda. 3 I lavoratori o la loro rappresentanza in seno all’azienda devono essere coinvolti in forma adeguata nei controlli e nelle ispezioni dell’azienda effettuati dalle autorità. Il datore di lavoro deve informare i lavoratori o la loro rappresentanza in seno all’azienda in merito alle prescrizioni delle autorità.
Art. 7 cpv. 2bis e 4 2bis Il trasferimento di tali compiti al lavoratore non esonera il datore di lavoro dai suoi obblighi di garantire la tutela della salute.
4 Abrogato
Art. 8 cpv. 2 2 Il datore di lavoro deve esplicitamente avvertire un terzo riguardo alle esigenze in materia di tutela della salute in seno alla propria azienda qualora gli conferisca, per quest’ultima, il mandato di: a. pianificare, costruire, modificare o riassestare attrezzature di lavoro nonché edifici e altre costruzioni;
1080
Legge sul lavoro. O 3 RU 2015
b. fornire attrezzature di lavoro oppure sostanze nocive alla salute; c. pianificare o realizzare procedimenti di lavoro.
Art. 10 cpv. 2
2 Illavoratore, se constata anomalie che possono compromettere la tutela della
salute, deve eliminarle senza indugio. Se non ne è autorizzato o non può provvedervi deve immediatamente annunciare le anomalie al datore di lavoro.
Titolo prima dell’art. 15 Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 15, rubrica e cpv. 1 Concerne i testi tedesco e (soltanto cpv. 1) francese
Art. 17 cpv. 4 4 Depositi e impurità che possono causare un inquinamento dell’aria dei locali vanno rimossi.
Art. 22, rubrica e cpv. 1 Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 23 Esigenze generali I posti e le attrezzature di lavoro vanno concepiti ed installati secondo principi ergonomici. Il datore di lavoro e i lavoratori provvedono ad un loro corretto impiego.
Art. 25 1 Per evitare che i lavoratori debbano spostare manualmente pesi, il datore di lavoro adotta i debiti provvedimenti organizzativi e mette a disposizione dei lavoratori le attrezzature di lavoro appropriate, segnatamente gli equipaggiamenti meccanici. 2 Se lo spostamento manuale di pesi è inevitabile, per sollevare, portare e spostare carichi pesanti o poco maneggevoli devono essere messe a disposizione e utilizzate attrezzature di lavoro adeguate, che consentano una manipolazione sicura e non pericolosa per la salute. 3 Il datore di lavoro deve informare i lavoratori riguardo ai pericoli connessi alla manipolazione di carichi pesanti e poco maneggevoli, e istruirli sul modo corretto di sollevare, portare e spostare tali carichi. 4 Il datore di lavoro deve informare i lavoratori sul peso e il centro di gravità dei carichi.
1081
Legge sul lavoro. O 3 RU 2015
Art. 27 cpv. 1 1 Se non è possibile escludere del tutto o parzialmente danni alla salute mediante provvedimenti tecnici od organizzativi, il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori equipaggiamenti personali di protezione ragionevoli ed efficaci. Inoltre, deve pro- vvedere affinché tali dispositivi siano sempre in perfetto stato e pronti all’uso.
Art. 36 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese
Titolo prima dell’art. 37 Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 37 1 Gli edifici, i locali, i depositi, i passaggi, gli impianti d’illuminazione, d’aspira- zione e di ventilazione, i posti di lavoro, le attrezzature d’esercizio, gli equipaggia- menti di protezione e le istallazioni sanitarie devono essere mantenuti puliti e in buono stato di funzionamento. 2 Devono essere tenute a disposizione le attrezzature, gli apparecchi, gli utensili e gli altri mezzi necessari alla manutenzione e alla pulizia.
Art. 39 cpv. 1, frase introduttiva 1 Su richiesta scritta del datore di lavoro, le autorità possono autorizzare in singoli casi deroghe alle prescrizioni della presente ordinanza, se:
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2015.
1° aprile 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1082
Legge sul lavoro. O 3 RU 2015
Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
1083
Legge sul lavoro. O 3 RU 2015
1084