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AS 2015 1087

Ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base

Ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base

Modifica del 20 marzo 2015

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ordina:

I L’ordinanza del DEFR del 21 aprile 20111 sulle deroghe al divieto del lavoro not- turno e domenicale durante la formazione professionale di base è modificata come segue:

Art. 11 Costruzione di binari

1 Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:

a. costruttrice di binari AFC/costruttore di binari AFC (campo professionale Costruzione delle vie di traffico); b. addetta alla costruzione di binari CFP/addetto alla costruzione di binari CFP (campo professionale Costruzione delle vie di traffico). 2 Per l’occupazione notturna di persone in formazione si applicano le seguenti dispo- sizioni: a. le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo sei notti alla settimana, al massimo 15 notti in due mesi e al massimo 40 notti all’anno; b. le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo sei notti alla settimana, al massimo 15 notti in due mesi e al massimo 60 notti all’anno; c. una settimana con lavoro notturno deve essere seguita da almeno una setti- mana senza lavoro notturno.

Art. 11b Trasporti pubblici

1 Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:

a. agente dei trasporti pubblici AFC; b. impiegata di commercio AFC/impiegato di commercio AFC (formazione di base e formazione estesa) nel ramo di formazione e d’esame trasporti pub- blici nell’ambito della consulenza e delle vendite.

1 RS 822.115.4

2015-0241 1087

Deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante RU 2015 la formazione professionale di base. O del DEFR

2 Le persone in formazione di cui al capoverso 1 lettera a sono autorizzate a lavorare di notte a partire dai 16 anni compiuti entro i seguenti limiti: a. al massimo due notti al mese a partire dalle 04.30 e al massimo otto notti all’anno a partire dalle 04.30; e b. al massimo quattro notti al mese e al massimo 32 notti all’anno, di cui al massimo tre notti al mese fino alle 24.00 e al massimo una notte al mese fino alle 02.00.

3 Le persone in formazione di cui al capoverso 1 sono autorizzate a lavorare di

domenica o in giorni festivi equiparati alla domenica entro i seguenti limiti: a. a partire dai 16 anni compiuti: al massimo quattro domeniche o giorni festivi all’anno; b. a partire dai 17 anni compiuti: al massimo due domeniche o giorni festivi al mese e al massimo 12 domeniche o giorni festivi all’anno, ma al massimo due giorni festivi all’anno che non cadono di domenica.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2015.

20 marzo 2015 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann

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