AS 2015 1091
AS 2015 1091
Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI)
Modifica del 1° aprile 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 dicembre 19831 sulla prevenzione degli infortuni è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 1 Le prescrizioni concernenti la prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali (sicurezza sul lavoro) sono applicabili a tutte le aziende che occupano lavoratori in Svizzera.
Art. 3 Misure e installazioni di protezione 1 Il datore di lavoro, per garantire e migliorare la sicurezza sul lavoro, deve prendere ogni disposizione e provvedimento di protezione che soddisfi le prescrizioni della presente ordinanza e le prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro applicabili alla sua azienda, come anche le altre norme riconosciute in materia di tecnica della sicurezza e di medicina del lavoro. 1bis Quando vi è motivo di credere che la salute di un lavoratore sia danneggiata dall’attività che egli svolge, occorre far eseguire un’indagine nel campo della medi- cina del lavoro.
2 Il datore di lavoro deve provvedere affinché non venga compromessa l’efficacia
delle misure e delle installazioni di protezione. A tale fine, le controlla a intervalli adeguati. 3 Se vengono eseguite modifiche a costruzioni, parti di edificio, attrezzature di lavoro (macchine, apparecchi, utensili o impianti usati durante il lavoro) o procedi- menti di lavoro, oppure se nell’azienda vengono utilizzate nuove sostanze, il datore di lavoro deve adeguare alle nuove circostanze le misure e le installazioni di prote- zione. È fatto salvo il procedimento d’approvazione dei piani e di permesso d’esercizio secondo gli articoli 7 e 8 LL.
1 RS 832.30
2014-3023 1091
O sulla prevenzione degli infortuni RU 2015
Art. 5 Dispositivi di protezione individuale 1 Se non è possibile escludere del tutto o parzialmente i rischi di infortunio o di danni alla salute mediante provvedimenti tecnici od organizzativi, il datore di lavoro deve mettere a disposizione del lavoratore dispositivi di protezione individuale efficaci e il cui uso sia ragionevolmente esigibile, come elmetti, retine per capelli, occhiali protettivi, schermi protettivi, protezioni auricolari, respiratori, calzature, guanti e indumenti di protezione, dispositivi contro le cadute e l’annegamento, prodotti per la protezione della cute nonché, se necessario, appositi capi di bianche- ria. Il datore di lavoro deve provvedere affinché tali dispositivi siano sempre in perfetto stato e pronti all’uso. 2 Se è necessario l’impiego simultaneo di diversi dispositivi di protezione individua- le, il datore di lavoro deve provvedere affinché essi siano compatibili e la loro effi- cacia non venga pregiudicata.
Art. 6 cpv. 1 1 Il datore di lavoro provvede affinché tutti i lavoratori occupati nella sua azienda, inclusi quelli di altre aziende operanti presso di lui, siano informati e istruiti in modo sufficiente e adeguato circa i pericoli connessi alla loro attività e i provvedimenti di sicurezza sul lavoro. Tale informazione e tale istruzione devono essere fornite al momento dell’assunzione e ogniqualvolta subentri una modifica essenziale delle condizioni di lavoro; se necessario, esse devono essere ripetute.
Art. 6a Consultazione dei lavoratori 1 I lavoratori o i loro rappresentanti nell’azienda devono essere consultati tempesti- vamente e in modo completo su tutte le questioni inerenti alla sicurezza sul lavoro. 2 Essi hanno il diritto di presentare proposte prima che il datore di lavoro prenda una decisione. Il datore di lavoro deve motivare la sua decisione se non tiene conto, o tiene conto solo parzialmente, delle obiezioni e delle proposte dei lavoratori o dei loro rappresentanti nell’azienda. 3 I lavoratori o i loro rappresentanti nell’azienda devono essere coinvolti in forma adeguata nei controlli e nelle ispezioni dell’azienda effettuati dalle autorità. Il datore di lavoro deve informare i lavoratori o i loro rappresentanti nell’azienda in merito alle prescrizioni delle autorità.
Art. 7 cpv. 2 2 Il trasferimento di tali compiti al lavoratore non esonera il datore di lavoro dai suoi obblighi di garantire la sicurezza sul lavoro.
Art. 10, rubrica Personale a prestito
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Art. 11 cpv. 1 e 3 1 Il lavoratore deve osservare le istruzioni del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro e tener conto delle norme di sicurezza generalmente riconosciute. Deve segnatamente utilizzare i dispositivi di protezione individuale e non deve compro- mettere l’efficacia delle installazioni di protezione. 3 Il lavoratore non deve mettersi in uno stato che possa esporre lui stesso o altri lavoratori a pericolo. Questo divieto vale in particolare per il consumo di bevande alcoliche o di altri prodotti inebrianti.
Art. 33 Aerazione La composizione dell’aria nei posti di lavoro non deve pregiudicare la salute dei lavoratori. Se tale pericolo non può essere evitato, dev’essere assicurata nei posti di lavoro una ventilazione naturale o artificiale sufficiente; se necessario, devono essere adottati altri provvedimenti tecnici.
Art. 34 Rumore e vibrazioni 1 Gli edifici e le parti di edificio devono essere concepiti in modo che il rumore o le vibrazioni non mettano in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori. 2 Le attrezzature di lavoro devono essere concepite in modo che il rumore o le vibra- zioni non mettano in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori. 3 I procedimenti di lavoro e di produzione devono essere concepiti e svolti in modo che il rumore o le vibrazioni non mettano in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Art. 35 cpv. 1 1 I locali, i posti di lavoro e i passaggi all’interno e all’esterno degli edifici devono essere illuminati in modo che la sicurezza e la salute dei lavoratori non siano messe in pericolo.
Art. 37 cpv. 1 1 I posti di lavoro, i passaggi e i locali accessori devono essere mantenuti puliti e in perfetto stato di funzionamento in modo che la vita e la salute dei lavoratori non siano messe in pericolo.
Art. 38 Abiti di lavoro e dispositivi di protezione individuale 1 I lavoratori devono indossare abiti di lavoro adeguati all’attività esercitata. Gli abiti di lavoro sudici o danneggiati devono essere puliti o raccomodati se costituiscono un pericolo per chi li indossa o per altri lavoratori. 2 Gli abiti di lavoro e i dispositivi di protezione individuale a cui aderiscono sostanze nocive non devono essere riposti insieme ad altri capi di vestiario o dispositivi di protezione individuale.
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3 Gli abiti di lavoro e i dispositivi di protezione individuale a cui aderiscono sostanze particolarmente nocive come l’amianto non devono causare una contaminazione al di fuori dell’area di lavoro. Devono essere puliti o direttamente eliminati nel modo appropriato.
2 Per sollevare, portare e spostare carichi pesanti o poco maneggevoli, devono essere messe a disposizione e utilizzate attrezzature di lavoro adeguate, che consentano una manipolazione sicura e non pericolosa per la salute. 2bis Il datore di lavoro deve informare i lavoratori riguardo ai pericoli connessi alla manipolazione di carichi pesanti e poco maneggevoli, e istruirli sul modo corretto di sollevare, portare e spostare tali carichi.
Art. 48 cpv. 2 2 Gli organi federali d’esecuzione della legge sul lavoro provvedono affinché gli organi cantonali applichino uniformemente le prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e coordinino la loro attività con l’esecuzione delle disposizioni della legge sul lavoro riguardanti la tutela della salute e l’approvazione dei piani. Se un organo cantonale disattende le prescrizioni, la SECO lo rende attento della situazione giuri- dica e lo invita all’osservanza. La SECO può, se necessario, dare istruzioni all’organo cantonale. In caso d’inosservanza persistente o reiterata delle prescrizioni, la commissione di coordinamento dev’esserne informata.
Art. 49 cpv. 1 n. 6, 10, 11, 16–18, 25, 26 1 L’INSAI sorveglia l’applicazione delle prescrizioni sulla prevenzione degli infor- tuni professionali nelle aziende seguenti:
6. aziende dell’industria delle macchine, della metallurgia e dell’orologeria,
eccettuate le autorimesse, le officine di carrozzeria e lattoneria di autoveico- li, nonché le officine meccaniche e le aziende di meccanica fine e di preci- sione;
10. aziende forestali e di cura degli alberi;
11. aziende dell’edilizia e del genio civile in generale, aziende specializzate in opere di finitura e involucri edilizi, nonché altre aziende che eseguono lavori sui cantieri delle prime; 16. aziende che recuperano, neutralizzano o eliminano rifiuti, rifiuti speciali e industriali;
17. Concerne soltanto il testo tedesco
18. imprese di trasporto;
25. aziende dell’industria del legno e aziende di lavorazione del legno;
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26. aziende che forniscono personale a prestito secondo la legge del 6 ottobre
19892 sul collocamento e soggette al relativo obbligo d’autorizzazione.
Art. 69 cpv. 1 e 2 1 Gli organi d’esecuzione possono, su domanda scritta del datore di lavoro, autoriz- zare eccezionalmente e nel singolo caso eccezioni alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro qualora: a. il datore di lavoro prenda un altro provvedimento di pari efficacia; oppure b. l’applicazione della prescrizione cagioni un rigore eccessivo e l’eccezione sia compatibile con la protezione dei lavoratori. 2 Prima di presentare la domanda, il datore di lavoro deve consultare i lavoratori interessati o i loro rappresentanti conformemente all’articolo 6a. Nella domanda deve menzionare il risultato di tale consultazione.
Art. 107 Abrogato
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2015.
1° aprile 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
2 RS 823.11
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