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AS 2015 1107

AS 2015 1107

Ordinanza del DFI sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE)

Modifica del 13 aprile 2015

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, visto l’articolo 7 capoverso 5 dell’ordinanza del 18 aprile 20071 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi; visto l’articolo 10 capoverso 6 dell’ordinanza del 27 agosto 20082 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi, ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza del 16 maggio 20073 sui controlli OITE è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 15 aprile 20154.

13 aprile 2015 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: i.r. Prisca Grossenbacher

Allegato 1 (art. 3 cpv. 1)

Testi normativi dell’UE concernenti le condizioni di importazione e transito

Cap. 1, n. 3

Categoria Testo normativo dell’UE

3. equidi; sperma, ovuli ed Decisione 2004/211/CE della Commissione, del

embrioni della specie equina 6 gennaio 2004, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autoriz- zano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE, GU L 73 dell’11.3.2004, pag. 1; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/557, GU L 92 dell’8.4.2015, pag. 107.

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