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AS 2015 1127

Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Corea

Traduzione1

Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Corea

Conclusa il 20 gennaio 2014 Approvata dall’Assemblea federale il 24 novembre 20142 Entrata in vigore con scambio di note il 1° giugno 2015

La Confederazione Svizzera e la Repubblica di Corea, dette qui di seguito «Stati contraenti», animate dal desiderio di regolare la collaborazione reciproca nel campo della sicu- rezza sociale, di agevolare la libera circolazione dei lavoratori dipendenti e indipen- denti tra i due Stati contraenti e, in particolare, di evitare che lavoratori dipendenti e indipendenti siano contemporaneamente soggetti alle assicurazioni obbligatorie di entrambi gli Stati, hanno deciso di concludere la presente Convenzione:

Art. 1 Definizioni (1) Ai fini della presente Convenzione: a. «norme giuridiche»: designa le leggi, gli atti normativi e le ordinanze menzionati all’articolo 2; b. «autorità competente»: – designa, per quanto riguarda la Repubblica di Corea (detta qui di seguito «Corea»), il Ministero della salute e delle politiche sociali e il Ministero del lavoro e dell’occupazione, – designa, per quanto riguarda la Confederazione Svizzera (detta qui di seguito «Svizzera»), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali; c. «istituzione competente»: – designa, per quanto riguarda la Corea, il National Pension Service, – designa, per quanto riguarda la Svizzera, la competente cassa di com- pensazione AVS/AI;

RS 0.831.109.281.1

1 Dal testo originale inglese.

2 RU 2015 1125

2014-0835 1127

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d. «organismo di collegamento»: – designa, per quanto riguarda la Corea, il National Pension Service, – designa, per quanto riguarda la Svizzera, l’Ufficio federale delle assi- curazioni sociali; e. «territorio»: – designa, per quanto riguarda la Corea, il territorio della Repubblica di Corea, – designa, per quanto riguarda la Svizzera, il territorio della Confede- razione Svizzera; f. «cittadini»: – designa, per quanto riguarda la Corea, le persone che possiedono la nazionalità della Repubblica di Corea conformemente alla legge sulla cittadinanza, – designa, per quanto riguarda la Svizzera, le persone di nazionalità svizzera. (2) I termini non definiti nel presente articolo hanno il significato attribuito loro dalle norme giuridiche applicabili dei rispettivi Stati contraenti.

Art. 2 Campo di applicazione materiale (1) La presente Convenzione si applica alle norme giuridiche seguenti: a. per quanto riguarda la Corea: (i) National Pension Act, (ii) Employment Insurance Act, (iii) Act on the Collection, etc. of Premiums for Employment Insurance and for Industrial Accident Compensation Insurance (eccettuate le dispo- sizioni concernenti i premi per l’Industrial Accident Compensation Insurance); b. per quanto riguarda la Svizzera: (i) legge federale del 20 dicembre 19463 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, (ii) legge federale del 19 giugno 19594 su l’assicurazione per l’invalidità. (2) Salvo disposizioni contrarie, le norme giuridiche di cui al paragrafo 1 non com- prendono né i trattati o altri accordi internazionali conclusi tra uno Stato contraente e uno Stato terzo, né le disposizioni d’esecuzione emanate per la loro applicazione. (3) La presente Convenzione si applica anche a tutte le norme giuridiche che modi- ficano, completano, consolidano o sostituiscono le norme giuridiche di cui al para- grafo 1.

3 RS 831.10 4 RS 831.20

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(4) In deroga al paragrafo 3, la presente Convenzione non si applica alle leggi e alle disposizioni d’esecuzione di uno Stato contraente che estendono le norme giuridiche vigenti a nuove categorie di beneficiari, se entro sei mesi dall’entrata in vigore di queste norme giuridiche l’autorità competente di questo Stato comunica all’autorità compente dell’altro che non si intende procedere a una tale estensione della Conven- zione.

Art. 3 Campo di applicazione personale (1) La presente Convenzione si applica a tutte le persone che sono o sono state soggette alle norme giuridiche di uno Stato contraente nonché ai loro familiari che le accompagnano secondo le norme giuridiche applicabili degli Stati contraenti. (2) Gli articoli 8 e 13 si applicano soltanto ai cittadini degli Stati contraenti.

Art. 4 Principio generale Laddove la presente Convenzione non dispone altrimenti e fatti salvi gli articoli 5–10, un lavoratore dipendente o indipendente che esercita un’attività lucrativa sul territorio di uno Stato contraente è sottoposto, per quanto riguarda quell’attività, unicamente alle norme giuridiche di quello Stato.

Art. 5 Lavoratori distaccati Se un lavoratore dipendente soggetto alle norme giuridiche di uno Stato contraente è temporaneamente distaccato sul territorio dell’altro Stato per svolgervi un’attività lucrativa per il suo datore di lavoro, nei primi 72 mesi del distacco è soggetto, per quanto riguarda quest’attività, soltanto alle norme giuridiche del primo Stato, come se essa fosse svolta sul territorio di quest’ultimo. Il presente articolo si applica anche alle persone distaccate sul territorio dell’altro Stato contraente per svolgervi un’attività presso un’azienda o una succursale affiliata all’impresa datrice di lavoro.

Art. 6 Lavoratori indipendenti Un lavoratore indipendente che risiede abitualmente sul territorio di uno Stato contraente e svolge un’attività in proprio sul territorio dell’altro o di entrambi gli Stati contraenti è soggetto, per quanto riguarda quest’attività, alle norme giuridiche del primo Stato.

Art. 7 Dipendenti pubblici Un dipendente di un servizio ufficiale o di un ente di diritto pubblico inviato da uno Stato contraente sul territorio dell’altro è soggetto alle norme giuridiche del primo Stato.

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Art. 8 Marittimi e persone impiegate da imprese di trasporto aereo (1) Le persone residenti in uno Stato contraente che fanno parte dell’equipaggio di una nave battente bandiera di uno degli Stati contraenti sono assicurate in virtù delle norme giuridiche dello Stato di residenza. (2) Le persone impiegate da un’impresa di trasporto aereo sono sottoposte alle norme giuridiche dello Stato contraente in cui l’impresa del datore di lavoro ha la sede principale. Le persone impiegate presso una succursale o una rappresentanza permanente del datore di lavoro sul territorio dell’altro Stato che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 5 sono sottoposte alle norme giuridiche dello Stato in cui ha sede la succursale o la rappresentanza.

Art. 9 Membri di missioni diplomatiche e sedi consolari La presente Convenzione non incide sulle disposizioni della Convenzione di Vienna del 18 aprile 19615 sulle relazioni diplomatiche né quelle della Convenzione di Vienna del 24 aprile 19636 sulle relazioni consolari.

Art. 10 Deroghe Su richiesta congiunta di un lavoratore dipendente e del datore di lavoro o su richie- sta di un lavoratore indipendente, le autorità o istituzioni competenti degli Stati contraenti possono, di comune accordo e nell’interesse di determinati assicurati o di determinate categorie di assicurati, prevedere deroghe alle disposizioni di cui agli articoli 5–9, a condizione che le persone interessate siano soggette alle norme giuridiche di uno degli Stati contraenti.

Art. 11 Familiari che accompagnano il lavoratore (1) Se, in virtù degli articoli 5–10, una persona rimane soggetta alle norme giuri- diche di uno Stato contraente mentre esercita un’attività lucrativa sul territorio dell’altro, lo stesso vale per il coniuge e i figli che risiedono con essa sul territorio del secondo Stato contraente, a condizione che non vi esercitino essi stessi un’atti- vità lucrativa. (2) Se, giusta il paragrafo 1, al coniuge e ai figli si applicano le norme giuridiche svizzere, questi sono assicurati presso l’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

Art. 12 Rilascio di certificati (1) Nei casi di cui agli articoli 5–10, su richiesta, l’istituzione competente dello Stato contraente di cui si applicano le norme giuridiche rilascia un certificato di distacco che attesta che il lavoratore è soggetto a quelle norme giuridiche. Il certi- ficato deve contenere indicazioni concernenti la sua durata di validità.

5 RS 0.191.01 6 RS 0.191.02

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(2) L’istituzione competente dello Stato contraente che rilascia il certificato giusta il paragrafo 1 trasmette una copia del certificato al lavoratore (dipendente o indipen- dente) nonché al datore di lavoro e all’istituzione competente dell’altro Stato.

Art. 13 Rimborso di contributi (1) I cittadini di uno Stato contraente soggetti alle norme giuridiche dell’altro hanno diritto al rimborso dei contributi versati, conformemente alle norme giuridiche applicabili, nel momento in cui lasciano il secondo Stato. (2) I contributi vengono rimborsati direttamente agli aventi diritto. (3) Se le prestazioni dell’istituzione competente di uno Stato contraente vengono versate in una moneta liberamente convertibile, è determinante il tasso di cambio del giorno in cui viene effettuato il versamento.

Art. 14 Scambio d’informazioni e assistenza amministrativa reciproca (1) Le autorità e istituzioni competenti responsabili dell’applicazione della presente Convenzione: a. nella misura prevista dalle norme giuridiche che applicano, si comunicano reciprocamente tutte le informazioni necessarie all’applicazione della pre- sente Convenzione; b. in relazione alle norme giuridiche cui è applicabile la presente Convenzione, si prestano reciprocamente assistenza e buoni uffici come se stessero appli- cando le proprie norme giuridiche; e c. s’informano reciprocamente, appena possibile, sui provvedimenti adottati per l’applicazione della presente Convenzione e sulle modifiche delle rispet- tive norme giuridiche, se incidono sull’applicazione della presente Conven- zione. (2) Gli organismi di collegamento degli Stati contraenti concordano i dettagli per l’applicazione del presente articolo, compresi quelli concernenti il rilascio di moduli e la periodicità dello scambio d’informazioni. (3) Lo scambio d’informazioni e l’assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 sono gratuiti.

Art. 15 Esonero da tasse e da visti di legalizzazione (1) Nel caso in cui le norme giuridiche di uno Stato contraente contengano dispo- sizioni relative all’esonero, parziale o totale, dalle tasse, comprese quelle consolari e amministrative, per gli atti da presentare all’autorità o all’istituzione competente di questo Stato, tali disposizioni si applicano anche agli atti da presentare in applica- zione della presente Convenzione all’autorità o all’istituzione competente dell’altro Stato. (2) I documenti e i certificati presentati dall’autorità o dall’istituzione competente di uno Stato contraente per l’applicazione della presente Convenzione o delle norme giuridiche dell’altro Stato contraente non necessitano di alcun visto di legalizzazione da parte delle autorità diplomatiche o consolari né di altre formalità analoghe.

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(3) Le copie di documenti certificate come copie corrette ed esatte da parte del- l’autorità o dell’istituzione competente di uno Stato contraente sono accettate come tali, senza ulteriore certificazione, dall’istituzione competente dell’altro Stato.

Art. 16 Lingue ufficiali (1) Per l’applicazione della presente Convenzione le autorità e le istituzioni compe- tenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente tra loro nelle rispettive lingue ufficiali. (2) Non è lecito respingere documenti, in particolare richieste e certificati, perché redatti in una lingua ufficiale dell’altro Stato contraente.

Art. 17 Protezione dei dati personali (1) Dati personali che, in conformità alla presente Convenzione, sono trasmessi dall’autorità o dall’istituzione competente di uno Stato contraente all’autorità o all’istituzione competente dell’altro possono essere utilizzati dall’organo competente dello Stato destinatario unicamente allo scopo di applicare la presente Convenzione e le norme giuridiche alle quali essa si riferisce. L’organo che trasmette i dati per- sonali e quello che li riceve sono tenuti a proteggere tali dati da accessi, modifiche e comunicazioni non autorizzati. Ai dati ricevuti da un’autorità o un’istituzione com- petente di uno Stato contraente si applicano le leggi e le ordinanze vigenti in questo Stato in materia di protezione della sfera privata e di confidenzialità di tali dati. Dopo l’utilizzazione dei dati ricevuti da un’autorità o un’istituzione competente di uno Stato contraente, la loro conservazione e distruzione sono disciplinate dalle leggi e ordinanze di questo Stato in materia di protezione della sfera privata. (2) L’autorità o l’istituzione competente che trasmette i dati deve accertarsi che essi siano esatti e che lo scopo perseguito con la loro trasmissione rispetti il principio di proporzionalità. A questo proposito vanno osservati i divieti di trasmissione in vigore secondo il diritto interno di ciascuno degli Stati contraenti. Se risulta che sono stati trasmessi dati che non potevano esserlo o che erano inesatti, l’organo che li riceve deve esserne immediatamente informato; esso deve provvedere alla loro rettifica o alla loro distruzione. (3) I dati personali trasmessi devono essere conservati solo fino a quando lo scopo per il quale sono stati trasmessi lo richiede.

Art. 18 Composizione di controversie Le controversie tra gli Stati contraenti in relazione all’interpretazione o all’appli- cazione della presente Convenzione sono composte tramite consultazione tra le rispettive autorità competenti.

Art. 19 Disposizione transitoria Se una persona di cui all’articolo 5 è distaccata in uno Stato contraente prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione, si considera che l’attività men- zionata all’articolo 5 inizia alla data dell’entrata in vigore.

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Art. 20 Entrata in vigore La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al mese in cui gli Stati contraenti si sono notificati l’avvenuto espletamento delle necessarie procedure nazionali.

Art. 21 Durata della Convenzione (1) La presente Convenzione è in vigore per una durata indeterminata. Ciascuno dei due Stati contraenti può denunciarla per scritto per la fine di un anno civile osser- vando un termine di preavviso di 12 mesi. (2) In caso di denuncia della presente Convenzione, ogni diritto acquisito dagli assicurati conformemente a quanto ivi disposto è mantenuto.

In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati contraenti hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Berna, il 20 gennaio 2014, in tre originali, uno in lingua coreana, uno in lingua tedesca e uno in lingua inglese. In caso di controversie sull’interpretazione della presente Convenzione, la versione inglese fa fede.

Per la Per la Confederazione Svizzera: Repubblica di Corea: Alain Berset Yun Byung-se

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