AS 2015 1135
Ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari
Ordinanza dell’Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari
Modifica del 21 marzo 2014
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto dell’Ufficio del Consiglio degli Stati del 23 agosto 20131; visto il parere del Consiglio federale del 4 settembre 20132, decreta:
I L’ordinanza dell’Assemblea federale del 18 marzo 19883 concernente la legge sulle indennità parlamentari è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 2 2 L’indennità di pernottamento è versata per ogni pernottamento tra due giorni di seduta consecutivi. Non è versata se il parlamentare abita a una distanza di 30 minuti al massimo (percorsa con un mezzo di trasporto pubblico) o in un raggio di dieci chilometri in linea d’aria. Il parlamentare che non ha diritto a un’indennità di per- nottamento può beneficiarne eccezionalmente, su richiesta, per le spese di pernotta- mento sostenute nell’ambito della sua attività parlamentare.
II La Conferenza di coordinamento determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 21 marzo 2014 Consiglio nazionale, 21 marzo 2014 Il presidente: Hannes Germann Il presidente: Ruedi Lustenberger La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz