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AS 2015 1147

Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private

Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS)

Modifica del 25 marzo 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 9 novembre 20051 sulla sorveglianza è modificata come segue:

Art. 2 Abrogato

Art. 3 cpv. 1 1 L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) rilascia l’auto- rizzazione per l’esercizio dell’attività in uno o più rami assicurativi secondo l’allegato 1.

Art. 12 Consiglio di amministrazione

1 Il consiglio di amministrazione deve essere composto in modo da poter ottempe-

rare in maniera ineccepibile ai compiti di sorveglianza e di direzione generale dell’impresa di assicurazione. Il consiglio di amministrazione deve in particolare possedere le necessarie conoscenze in materia di assicurazioni.

2 Ogni membro del consiglio di amministrazione deve disporre delle conoscenze

tecniche e del tempo necessari per adempiere ai propri compiti.

3 Il curriculum vitae di ogni nuovo membro va inviato alla FINMA entro quindici

giorni dalla nomina.

Art. 13 Doppia funzione

1 I membri del consiglio di amministrazione non possono essere allo stesso tempo

membri della direzione. 2 La funzione del revisore interno è inconciliabile con quella dell’attuario responsa- bile. 3 In singoli casi motivati, la FINMA può autorizzare eccezioni a favore dell’impresa di assicurazione, subordinandole a condizioni.

1 RS 961.011

2014-3342 1147

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Titolo prima dell’art. 15 Capitolo 4: Disposizioni complementari per le imprese di assicurazione estere

Art. 15 Abrogato

Titolo prima dell’art. 21 Titolo terzo: Solvibilità Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 22 Metodi per stabilire la solvibilità 1 La solvibilità delle imprese di assicurazione è valutata in base al Test svizzero di solvibilità (Swiss Solvency Test, SST). Laddove lo esigano disposizioni contenute in trattati internazionali, essa è inoltre valutata secondo la Solvibilità I. 2 Con il SST i fondi propri necessari sono determinati in funzione dei rischi cui è esposta l’impresa di assicurazione (capitale previsto) nonché dei fondi propri com- putabili (capitale sopportante i rischi). 3 Con la Solvibilità I i fondi propri necessari sono determinati in funzione del volu- me degli affari (margine di solvibilità richiesto) nonché dei fondi propri computabili (margine di solvibilità disponibile).

Art. 22a Strumenti di capitale assorbenti il rischio 1 In virtù dei presupposti qui di seguito e con il consenso della FINMA, gli strumenti di capitale assorbenti il rischio, in particolare il capitale ibrido, possono essere computati nel margine di solvibilità disponibile secondo la Solvibilità I ed essere considerati nel capitale sopportante i rischi oppure nel capitale previsto secondo il SST: a. essi sono stati effettivamente versati e non sono stati garantiti con elementi patrimoniali dell’impresa di assicurazione; b. essi non possono essere compensati con le pretese dell’impresa di assicura- zione; c. è stabilito in modo irrevocabile che essi sono postergati rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori in caso di liquidazione, di fallimento o di concordato dell’impresa di assicurazione o che la realizzazione di talune condizioni li trasforma in capitale proprio statutario; d. nel contratto è stabilito che l’impresa di assicurazione ha il diritto o l’obbligo, a talune condizioni, di differire o di annullare il pagamento di interessi passivi esigibili;

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e. nel contratto è stabilito che il debito e gli interessi non pagati devono poter servire ad assorbire una perdita senza che l’impresa di assicurazione sia costretta a cessare la sua attività; f. il contratto non contiene clausole secondo cui il debito deve essere rimborsa- to prima del termine previsto nei casi diversi dalla liquidazione dell’impresa di assicurazione; g. essi non possono essere rimborsati anticipatamente su iniziativa del portatore e soltanto con il previo consenso della FINMA. L’autorizzazione è rilasciata se l’impresa di assicurazione dimostra che il rimborso non mette a rischio la solvibilità. 2 La FINMA può definire i criteri per il computo di strumenti di capitale assorbenti il rischio, segnatamente relativi alla valutazione della qualità degli strumenti, alla loro applicabilità legale, alla fungibilità del capitale e al rischio di perdita del forni- tore delle prestazioni.

Art. 22b Limitazione della computabilità secondo il SST 1 Gli strumenti di capitale assorbenti il rischio possono essere considerati al massimo nella misura in cui la somma delle ripercussioni in termini di importo risultanti nel capitale previsto e nel capitale sopportante i rischi non superi il capitale di base. 2 Per la considerazione degli strumenti di capitale assorbenti il rischio nel capitale sopportante i rischi o nel capitale previsto si applicano inoltre le limitazioni di cui agli articoli 47 e 49.

Art. 22c Limitazione della computabilità secondo la Solvibilità I 1 Per il computo degli strumenti di capitale assorbenti il rischio nella Solvibilità I valgono le seguenti limitazioni: a. gli impegni possono essere computati complessivamente fino a concorrenza del 50 per cento del margine di solvibilità disponibile o del margine di solvi- bilità richiesto, fermo restando che è determinante il più esiguo tra i due importi; b. gli impegni a scadenza fissa possono essere computati fino a concorrenza del

25 per cento del margine di solvibilità disponibile o del margine di solvi-

bilità richiesto, fermo restando che è determinante il più esiguo tra i due importi. 2 Negli ultimi cinque anni di validità il computo degli impegni a scadenza fissa è ridotto annualmente del 20 per cento dell’importo nominale originario. 3 Se è conferito al creditore il diritto di disdetta, la fine determinante della validità è data dalla scadenza più vicina del rimborso. In casi motivati, la FINMA può ammet- tere eccezioni.

Titolo terzo, capitolo 2, sezioni 1 (art. 23–26) e 3 (art. 33–36) Abrogate

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Art. 37 cpv. 1, frase introduttiva e lett. h, 2 lett. a e d nonché 3 lett. a

1 Sono fondi propri computabili:

h. Abrogata 2 Su richiesta motivata dell’impresa di assicurazione, la FINMA può autorizzare il computo di altri elementi quali fondi propri, in particolare: a. Abrogata d. gli strumenti di capitale assorbenti il rischio, se sono adempiuti i presupposti di cui agli articoli 22a–22c.

3 Dai fondi propri computabili devono essere dedotti:

a. Abrogata

Art. 39 Abrogato

Art. 41 Definizione 1 Il capitale previsto corrisponde al capitale sopportante i rischi (art. 47–49) che all’inizio dell’anno deve essere presente affinché alla fine dell’anno la media degli elementi possibili del capitale sopportante i rischi sotto un determinato valore soglia (value at risk) (expected shortfall secondo l’allegato 2) sia maggiore o uguale all’importo minimo di cui al capoverso 3. 2 Il valore soglia del capitale sopportante i rischi è il valore che è inferiore a tale capitale con un dato livello di probabilità massimo. La FINMA fissa il valore di questo livello di probabilità e annuncia le modifiche al più tardi 12 mesi prima del giorno cui fa riferimento la prima determinazione SST interessata da questa modi- fica. 3 L’importo minimo è il fabbisogno di capitale necessario per costituire il capitale sopportante i rischi da impiegare durante la liquidazione degli obblighi attuariali.

Art. 42 cpv. 2–5 2 La FINMA definisce i rischi rilevanti; ne fanno parte in ogni caso i rischi di merca- to, di credito e assicurativi. 3–5 Abrogati

Art. 43 Abrogato

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Art. 44 cpv. 1

1 La FINMA definisce eventi ipotetici oppure la combinazione di eventi (scenari)

che possono verificarsi entro un anno con una determinata probabilità e che in una determinata misura influiscono sfavorevolmente sull’impresa di assicurazione.

Art. 46 Procedimento di determinazione

1 Nel determinare il capitale previsto occorre considerare, se sono sostanziali:

a. le opzioni e le garanzie integrate nei contratti assicurativi; b. le altre garanzie nonché gli impegni eventuali.

2 Nella determinazione del capitale previsto sono integralmente riconosciute la

riassicurazione e la retrocessione dei rischi nel quadro del trasferimento di rischi quantificato. Il rischio di perdita delle riassicurazioni deve essere considerato nel calcolo del capitale previsto. 3 In virtù dei presupposti qui di seguito, ulteriori strumenti di trasferimento di capita- le e di trasferimento di rischio, in particolare le garanzie ricevute o gli strumenti di capitale assorbenti il rischio di cui agli articoli 22a e 22b, possono essere considerati per ridurre il capitale previsto: a. la modellizzazione degli strumenti di trasferimento di capitale e di trasferi- mento di rischio rispetta i principi di valutazione e di quantificazione dei rischi esposti nella presente sezione; b. se i beneficiari delle prestazioni e i fornitori di prestazioni sono unità di un gruppo assicurativo posto sotto la sorveglianza della FINMA, la modellizza- zione degli strumenti di trasferimento di capitale e di trasferimento di rischio segue in modo coerente il modello applicato al SST di gruppo di cui agli articoli 198a–198c. 4 Gli strumenti considerati per ridurre il capitale previsto di cui al capoverso 3 non possono essere contemporaneamente computati nel capitale complementare. 5 Gli strumenti che non rientrano nelle disposizioni degli articoli 22a–22c possono essere considerati complessivamente, all’inizio dell’anno, fino a un limite massimo del 50 per cento del capitale di base.

Art. 47 Definizione e computabilità 1 Il capitale sopportante i rischi serve alla copertura del capitale previsto. Corrispon- de alla somma del capitale di base e del capitale complementare. 2 Il capitale complementare può essere computato nel capitale sopportante i rischi al massimo al 100 per cento del capitale di base. Il capitale complementare inferiore di cui all’articolo 49 capoverso 2 può tuttavia essere computato al massimo al 50 per cento del capitale di base. 3 La FINMA può, su domanda, autorizzare eccezioni a queste limitazioni. L’impresa di assicurazione deve in particolare spiegare in che modo vengono rappresentati i

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rischi, la sicurezza e la disponibilità delle componenti del capitale sopportante i rischi.

Art. 48 Capitale di base 1 Il capitale di base è dato dalla differenza tra il valore conforme al mercato degli attivi e il valore conforme al mercato del capitale di terzi (allegato 3) cui si aggiunge l’importo minimo (art. 41 cpv. 3) e da cui sono dedotti: a. i dividendi e i rimborsi di capitale previsti; b. le azioni proprie di proprietà diretta dell’impresa di assicurazione che sono tenute a proprio rischio; c. gli elementi patrimoniali immateriali; d. le imposte latenti sugli immobili, nella misura in cui non è possibile alcuna compensazione. 2 Il capitale di base è determinato sulla base di un bilancio del valore di mercato che considera tutte le posizioni economicamente rilevanti (approccio di bilancio glo- bale). La FINMA emana disposizioni sull’allestimento del bilancio del valore di mercato.

Art. 49 Capitale complementare 1 Il capitale complementare superiore è costituito dagli strumenti di capitale assor- benti il rischio di cui all’articolo 22a capoverso 1 senza scadenza fissa di rimborso. 2 Il capitale complementare inferiore è costituito dagli strumenti di capitale assor- benti il rischio di cui all’articolo 22a capoverso 1 con una validità originaria di almeno cinque anni. 3 Per il computo degli strumenti di capitale assorbenti il rischio di cui al capoverso 2 valgono le seguenti limitazioni: a. negli ultimi cinque anni di validità l’importo computabile è ridotto annual- mente del 20 per cento dell’importo nominale originario; b. se è conferito al creditore il diritto di disdetta, la fine determinante della validità è data dalla scadenza più vicina del rimborso. In casi motivati, la FINMA può ammettere eccezioni.

Art. 50 Abrogato

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Titolo prima dell’art. 50a Sezione 3: Modelli

Art. 50a Principio

1 L’impresa di assicurazione determina la propria solvibilità secondo un modello

standard della FINMA. 2 L’impresa di assicurazione può determinare integralmente o parzialmente la pro- pria solvibilità secondo un proprio modello (modello interno), se quest’ultimo è approvato dalla FINMA.

Art. 50b Modelli standard

1 La FINMA elabora o designa modelli standard che rappresentano i profili di

rischio della maggior parte delle imprese di assicurazione.

2 Essa decide quale modello standard deve impiegare un’impresa di assicurazione.

3 Essa può esigere l’adeguamento del modello standard oppure l’utilizzazione di un altro modello standard o di un modello interno di cui all’articolo 50c se il modello standard impiegato non corrisponde alla specifica situazione di rischio di un’impresa di assicurazione.

Art. 50c Modelli interni La FINMA autorizza a un’impresa di assicurazione l’impiego di un modello interno se: a. i modelli standard non rispecchierebbero a sufficienza la situazione di rischio specifica; e b. le esigenze qualitative, quantitative e organizzative della FINMA sono sod- disfatte.

Art. 50d Approvazione, cambiamento e adeguamento del modello

1 La scelta, il cambiamento e le modifiche sostanziali del modello devono essere

approvati dalla FINMA. Fino all’approvazione, quest’ultima può ordinare l’impiego di un modello interno adeguato o di un modello standard. 2 La FINMA accorda in casi particolari modalità e periodi di transizione adeguati al passaggio da un modello interno a un modello standard considerando l’onere finan- ziario dell’impresa di assicurazione, in particolare l’onere dovuto ai costi di capitale. 3 L’impresa di assicurazione deve verificare periodicamente il modello ed eventual- mente adeguarlo.

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Titolo prima dell’art. 50e Sezione 4: Ulteriori disposizioni

Art. 50e Semplificazioni La FINMA può disporre semplificazioni per le imprese di assicurazione nell’esecu- zione del SST se circostanze particolari, segnatamente l’esiguo volume degli affari, la ridotta complessità o una situazione di rischio non critica, lo giustificano.

Art. 50f Maggiorazioni del capitale previsto e riduzioni del capitale sopportante i rischi La FINMA può, in funzione della situazione di rischio, disporre adeguate maggiora- zioni del capitale previsto o adeguate riduzioni del capitale sopportante i rischi: a. in caso di modellizzazione insufficiente; b. per coprire ulteriori rischi non considerati, in particolare i rischi operativi e i rischi di concentrazione.

Titolo prima dell’art. 51 Abrogato

Art. 51 Periodicità dell’accertamento 1 Il capitale previsto e il capitale sopportante i rischi devono essere accertati ogni anno. 2 Se la situazione di rischio dell’impresa di assicurazione lo esige, la FINMA può aumentare la frequenza dell’accertamento. In questo caso può ammettere che il capitale sopportante i rischi o il capitale previsto siano determinati approssimativa- mente.

Art. 52 Rilevazione dei dati L’impresa di assicurazione rileva ed elabora i dati rilevanti in modo tale da poter calcolare il capitale previsto, il capitale sopportante i rischi e il valore conforme al mercato degli impegni assicurativi.

Art. 53 cpv. 1 1 L’impresa di assicurazione redige annualmente un rapporto concernente il calcolo del capitale previsto e del capitale sopportante i rischi. Esso deve essere firmato dalla direzione e presentato alla FINMA. La FINMA può richiedere informazioni più frequenti, se lo esige la situazione di rischio.

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Art. 53a Stress test Oltre al rapporto SST, segnatamente per procedere a confronti di mercato la FINMA può esigere calcoli SST e stress test standardizzati.

Titolo prima dell’art. 54 Titolo quarto: Riserve tecniche e patrimonio vincolato Capitolo 1: Riserve tecniche Sezione 1: Principi

Art. 54

1 L’impresa di assicurazione dispone di sufficienti riserve tecniche.

2 Essa scioglie le riserve tecniche non più necessarie.

3 Nel piano d’esercizio l’impresa di assicurazione indica le condizioni per la costitu- zione e lo scioglimento delle riserve tecniche. Essa documenta il metodo utilizzato per le riserve e la valutazione degli impegni attuariali. 4 La FINMA disciplina i dettagli concernenti genere e entità delle riserve tecniche.

Art. 55 Generi di riserve tecniche Sono generi di riserve tecniche: a. le riserve calcolate secondo le basi tariffali dei contratti assicurativi correnti o secondo basi più prudenti; b. le riserve necessarie alla costituzione di sufficienti riserve; c. le riserve costituite secondo metodi attuariali e fissati nel piano d’esercizio per aumentare ulteriormente la possibilità di adempiere gli impegni derivanti dai contratti assicurativi.

Art. 56 Importo legale del patrimonio vincolato

1 L’importo legale del patrimonio vincolato comprende:

a. le riserve tecniche di cui all’articolo 55 lettere a e b; b gli impegni da attività assicurativa nei confronti degli stipulanti; c. il supplemento di cui all’articolo 18 LSA.

2 Dalle riserve tecniche di cui al capoverso 1 lettera a possono essere dedotti:

a. i prestiti su polizza; b. le prestazioni assicurative pagate in anticipo; c. i premi dovuti, per quanto possano essere compensati con prestazioni assicu- rative.

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Art. 57 cpv. 2 Abrogato

Art. 58 Principio del calcolo individuale 1 L’impresa di assicurazione calcola le riserve tecniche di cui all’articolo 55 lettera a per ogni singolo contratto. 2 Le riserve tecniche di cui all’articolo 55 lettere b e c devono essere calcolate non individualmente, bensì considerando tutti i contratti.

Art. 60 e 61 Abrogati

Art. 62 Potenziamento delle riserve tecniche 1 La FINMA può rilasciare all’impresa di assicurazione l’autorizzazione al regolare potenziamento delle riserve tecniche per un periodo di dieci anni al massimo. 2 Il potenziamento delle riserve tecniche deve essere effettuato individualmente per ciascun assicurato, sempre che esse gli debbano essere consegnate in caso di una sua uscita dal contratto collettivo.

3 In casi motivati, la FINMA può ordinare un potenziamento supplementare delle

riserve tecniche.

Art. 63 Copertura dei valori di liquidazione Le riserve tecniche devono coprire in ogni tempo, dopo deduzione di eventuali spese di acquisizione attivate, i valori di liquidazione.

Art. 64 Abrogato

Art. 65 Zillmerizzazione delle riserve tecniche e attivazione di valori di riscatto non estinti

1 La zillmerizzazione delle riserve tecniche non è ammessa. Sono eccettuate le

riserve tecniche delle filiali di imprese di assicurazione svizzere in Stati nei quali la zillmerizzazione è ammessa dal diritto in materia di sorveglianza.

2 L’attivazione di valori di riscatto non ancora estinti è di regola ammessa. La

FINMA emana direttive concernenti l’estensione e le modalità dell’attivazione. In casi motivati, essa può vietare l’attivazione.

Art. 66 e 67 Abrogati

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Art. 68 Importo legale del patrimonio vincolato

1 L’importo legale del patrimonio vincolato comprende:

a. le riserve tecniche di cui all’articolo 69; b. gli impegni da attività assicurativa nei confronti degli stipulanti; c. il supplemento di cui all’articolo 18 LSA. 2 Le riserve tecniche sono costituite senza tenere conto della riassicurazione. Su domanda, la FINMA può ammettere totalmente o parzialmente le quote riassicurate delle riserve tecniche alla costituzione del patrimonio vincolato. 3 I premi dovuti possono essere dedotti dalle riserve tecniche, sempre che non vi sia una copertura assicurativa o per quanto i premi dovuti possano essere compensati con prestazioni assicurative.

Art. 69 Generi di riserve tecniche

1 Sono riserve tecniche:

a. i riporti dei premi; b. le riserve per danni; c. le riserve di sicurezza e di compensazione; d. le riserve di senescenza; e. le riserve per partecipazioni contrattuali alle eccedenze; f. le riserve tecniche per rendite; g. tutte le altre riserve necessarie per costituire riserve sufficienti. 2 Le riserve di compensazione dell’assicurazione crediti sono costituite secondo il Metodo n. 2 dell’Allegato n. 5 all’Accordo del 10 ottobre 19892 tra la Confederazio- ne Svizzera e la CEE concernente l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita. 3 Le imprese di assicurazione che esercitano l’assicurazione crediti sono esentate dalla costituzione di riserve di compensazione, sempre che l’incasso degli introiti dei premi in questo ramo assicurativo ammonti a meno del 4 per cento della somma complessiva e a meno di 4 milioni di franchi.

Art. 71 Determinazione dell’importo legale del patrimonio vincolato

1 L’impresa di assicurazione calcola l’importo legale separatamente per ciascun

patrimonio vincolato sulla base delle riserve tecniche di volta in volta attuali. 2 In casi motivati, la FINMA può ammettere nel corso dell’anno stime fondate delle riserve tecniche attuali.

2 RS 0.961.1

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Art. 72 cpv. 1 1 Entro tre mesi dalla chiusura dei conti l’impresa di assicurazione comunica alla società di audit l’importo legale calcolato per la fine dell’anno contabile separa- tamente per ciascun patrimonio vincolato, unitamente al registro dei valori di coper- tura. Entro quattro mesi dalla chiusura dei conti l’impresa di assicurazione presenta un rapporto alla FINMA.

Art. 75 Prestito di valori mobiliari e operazioni pensionistiche La FINMA emana disposizioni concernenti il prestito di valori mobiliari (securities lending) e le operazioni pensionistiche (repo, reverse repo) da parte di imprese di assicurazione, concernenti segnatamente: a. le modalità della garanzia; b. la struttura dei contratti; c. la loro estensione.

Art. 77 Patrimoni vincolati separati 1 Un patrimonio vincolato separato ciascuno deve essere costituito in particolare per:

a. le assicurazioni della previdenza professionale; b. le pretese degli assicurati derivanti da contratti assicurativi nei rami assicura- c. le pretese degli assicurati derivanti da contratti assicurativi nei rami assicura- 2 L’impresa di assicurazione può costituire ulteriori patrimoni vincolati separati per altre comunità solidali speciali, segnatamente per: a. i contratti in valuta estera del portafoglio di assicurazioni svizzero; b. i contratti del portafoglio di assicurazioni straniero per i quali all’estero non deve essere fornita una sicurezza equivalente. 3 La FINMA può ordinare la costituzione di patrimoni vincolati separati per altre comunità solidali speciali, se ciò è necessario alla garanzia delle pretese derivanti dai relativi contratti assicurativi.

Art. 79 cpv. 1 lett. a, 2 e 3 1 Al patrimonio vincolato possono essere attribuiti i seguenti elementi patrimoniali:

a. depositi in contanti, segnatamente averi su conti correnti bancari, nonché depositi a termine e altri investimenti sul mercato monetario; 2 A determinate condizioni ed entro certi limiti, al patrimonio vincolato possono essere attribuiti anche strumenti finanziari derivati detenuti allo scopo di preparare acquisizioni, aumentare il reddito ed assicurare i flussi di pagamento derivanti da impegni attuariali. La FINMA stabilisce le condizioni e i limiti.

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3 Su domanda, la FINMA può ammettere che al patrimonio vincolato vengano

attribuiti altri elementi patrimoniali, purché ciò non pregiudichi la sicurezza.

Art. 81 Elementi ammessi e assicurazioni sulla vita vincolate a partecipazioni 1 Il patrimonio vincolato per le pretese degli assicurati derivanti dai contratti assicu- rativi nei rami assicurativi A2.1, A2.2, A2.3 e A6.1 deve essere costituito tramite elementi patrimoniali che costituiscono tali contratti. 2 Il patrimonio vincolato per le pretese degli assicurati derivanti dai contratti assicu- rativi nei rami assicurativi A2.4, A2.5, A2.6 e A6.2 può essere costituito con ele- menti di cui all’articolo 79 alle seguenti condizioni: a. se le prestazioni sono legate direttamente al valore di un portafoglio di inve- stimenti interno, il patrimonio vincolato deve essere costituito tramite quote corrispondenti oppure, se non sono costituite quote, tramite elementi patri- moniali che costituiscono tale portafoglio; b. se le prestazioni sono legate a un indice o a un altro valore di riferimento, il patrimonio vincolato deve essere costituito tramite elementi patrimoniali che corrispondono ai valori sui quali si basa il valore specifico di riferimento.

2 Concerne soltanto il testo tedesco

2bis La FINMA può autorizzare eccezioni, purché ciò non pregiudichi la sicurezza del patrimonio vincolato.

Art. 87 cpv. 3 e 4 3 La custodia presso un depositario all’estero è ammessa se il privilegio di cui gode il patrimonio vincolato ai sensi del diritto svizzero rimane garantito.

4 La FINMA può autorizzare altre eccezioni in presenza di garanzie idonee.

Art. 88 cpv. 3 3 Prodotti strutturati o combinazioni di strumenti finanziari comparabili a titoli a interesse fisso possono essere computati al massimo al valore secondo il metodo scientifico o lineare dell’ammortamento dei costi. La FINMA disciplina i limiti e le condizioni quadro per il computo.

Art. 88a Interessi maturati Nella valutazione degli investimenti vengono considerati anche gli interessi matu- rati.

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Art. 91a Costituzione di garanzie 1 Per la conclusione di operazioni in derivati è ammesso costituire le garanzie con elementi patrimoniali del patrimonio vincolato. Ciò vale sia per i margini iniziali sia per i margini di variazione.

2 Le garanzie possono essere costituite sotto forma di un pegno regolare o di un

pegno irregolare secondo il diritto svizzero o un diritto a esso comparabile se: a. il margine iniziale è depositato mediante segregazione completa presso un terzo depositario indipendente; e b. è garantito contrattualmente che nel caso di fallimento il margine iniziale può servire a ognuna delle parti contraenti solamente per compensare crediti aperti nei confronti dell’assicuratore da operazioni in derivati da questi con- cluse attraverso la controparte centrale o svolte per il tramite di clearing bro- ker. 3 La FINMA disciplina i dettagli riguardanti l’attribuzione e il computo di simili elementi patrimoniali. Essa può limitare la costituzione di garanzie o autorizzare eccezioni in casi motivati.

Art 93a Investimenti a garanzia di contratti vincolati a partecipazioni Gli investimenti che servono alla garanzia degli impegni derivanti da contratti assi- curativi nei rami assicurativi A2, A6.1 o A6.2 possono essere computati al massimo al valore di mercato.

Art. 96 cpv. 2 lett. d, 3 e 4

2 La gestione dei rischi comprende in particolare:

d. l’identificazione, la sorveglianza, la quantificazione e la gestione attiva di tutti i rischi più importanti;

3 I meccanismi di controllo interni comprendono una funzione e processi di com-

pliance efficaci. Nella loro totalità assicurano il rispetto delle norme giuridiche e delle prescrizioni interne. 4 La funzione di gestione dei rischi e la funzione di compliance devono essere indi- pendenti. Devono essere proporzionate alle dimensioni, alla complessità degli affari e alla complessità organizzativa nonché ai rischi dell’impresa di assicurazione.

Art. 96a Autovalutazione della situazione di rischio e del fabbisogno in capitale 1 L’impresa di assicurazione effettua almeno una volta l’anno una valutazione pro- spettiva: a. di tutti i rischi ai quali è esposta, compresi le concentrazioni dei rischi signi- ficative e i rischi a livello di gruppo (profilo di rischio complessivo); b. del fabbisogno complessivo in capitale;

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c. del rispetto dei requisiti relativi alle riserve tecniche e al patrimonio vinco- lato; d. dell’adeguatezza e dell’efficacia della gestione dei rischi. 2 L’autovalutazione della situazione di rischio e del fabbisogno in capitale deve essere tenuta in considerazione nella strategia aziendale e nel piano d’esercizio.

3 L’impresa di assicurazione presenta annualmente alla FINMA un rapporto sui

risultati dell’autovalutazione. 4 La FINMA può ordinare che il rapporto sia presentato a intervalli più brevi, se lo esige la situazione di rischio. In casi motivati, essa può autorizzare deroghe all’obbligo di presentare un rapporto.

Art. 98 cpv. 4 4 Qualora l’autovalutazione evidenziasse rischi che potrebbero portare a un’insuffi- ciente solvibilità, la FINMA può aumentare l’attività di controllo presso l’impresa di assicurazione.

Art. 98a Requisiti in materia di liquidità 1 L’impresa di assicurazione deve disporre in ogni momento della liquidità necessa- ria per poter rispettare i propri obblighi di pagamento anche in situazioni di stress (requisiti quantitativi in materia di liquidità). 2 Essa deve inoltre soddisfare i seguenti requisiti qualitativi in materia di liquidità:

a. essa dispone di scenari avversi e svolge stress test per determinare la propria posizione di liquidità. Tiene conto in particolare dei flussi di liquidità da at- tività fuori bilancio e da altri impegni eventuali; b. essa dispone di un piano d’emergenza con strategie efficaci in caso di man- canza di liquidità. Stabilisce le competenze, i mezzi di comunicazione e le misure prese in considerazione.

Art. 110 cpv. 3 e 5

3 Abrogato

5 Gli investimenti che servono alla garanzia dei contratti assicurativi nei rami assicu- rativi A2, A6.1 e A6.2 devono figurare nel bilancio al valore di mercato.

Art. 111a Rapporto sulla situazione finanziaria 1 Nel quadro della presentazione del rapporto di sorveglianza le imprese di assicura- zione pubblicano almeno una volta l’anno un rapporto sulla propria situazione finanziaria.

2 Ilrapporto sulla situazione finanziaria comprende informazioni quantitative e

qualitative e descrive in particolare:

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a. l’attività; b. il risultato d’esercizio; c. la gestione dei rischi e la sua adeguatezza; d. il profilo di rischio; e. le basi e i metodi su cui poggia la valutazione, in particolare quella delle ri- serve; f. la gestione del capitale; g. la solvibilità. 3 Le imprese di assicurazione pubblicano il rapporto sulla situazione finanziaria al più tardi il 30 aprile sul proprio sito Internet. 4 Su richiesta, le imprese di assicurazione che non dispongono di un proprio sito Internet mettono il rapporto a disposizione gratuitamente. 5 La FINMA disciplina i dettagli. In particolare, può prevedere deroghe all’obbligo di pubblicazione.

Art. 111b Articolazione minima del conto annuale

1 La FINMA emana disposizioni di esecuzione concernenti l’articolazione minima

del conto annuale. 2 Può prevedere deroghe agli articoli 959a capoversi 1 e 2, 959b capoversi 2 e 3 e 959c capoversi 1 e 2 del Codice delle obbligazioni3, per quanto le particolarità dell’attività assicurativa lo richiedano. L’articolazione minima deve in particolare: a. fornire una presentazione standardizzata del bilancio e del conto economico; b. permettere un confronto degli investimenti di capitale con le relative riserve tecniche.

Art. 121 cpv. 2

2 In casi motivati, la FINMA può modificare questo limite.

Art. 125a Assicurazione sulla vita vincolata a partecipazioni I contratti assicurativi nei rami assicurativi A2.1, A2.2, A2.3 e A6.1 devono essere vincolati a investimenti collettivi di capitale aperti che rientrano nella legge del 23 giugno 20064 sugli investimenti collettivi.

3 RS 220 4 RS 951.31

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Art. 127 cpv. 2 lett. b, c, g

2 I valori di liquidazione sono approvati alle seguenti condizioni:

b. si orientano alle riserve matematiche d’inventario che sono state calcolate con le basi tecniche del relativo contratto d’assicurazione; c. le deduzioni dalle riserve matematiche d’inventario sono ammesse soltanto per il rischio dovuto al tasso d’interesse e per le spese d’acquisizione non ammortizzate; g. l’intera deduzione per il rischio dovuto al tasso d’interesse e alle spese d’acquisizione non ammortizzate non può superare il terzo delle riserve matematiche d’inventario, sempre che lo stipulante abbia pagato i premi per tre anni.

Art. 154 Abrogato

Art. 185 lett. c L’intermediario finanziario adempie alle seguenti premesse personali: c. nei suoi confronti non esistono attestati di carenza beni che siano in rela- zione con un comportamento incompatibile con l’attività di intermediario assicurativo.

Art. 189 cpv. 1 lett. i e k

1 L’intermediario finanziario registrato è obbligato ad avvisare la FINMA entro

quindici giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza delle seguenti modifiche: i. condanne penali, iscritte nel casellario giudiziale, per reati contro il patrimo- nio di cui agli articoli 137–172ter CP; k. presenza di un attestato di carenza beni.

Art. 192 cpv. 2 2 In presenza di un’intenzione in tal senso, il gruppo assicurativo annuncia alla FINMA la creazione, l’acquisizione o l’alienazione di un’importante partecipazione da parte di un’impresa del gruppo.

Art. 194 cpv. 1

1 Il gruppo assicurativo deve presentare rapporto alla FINMA su tutti i processi

importanti interni al gruppo prima che espletino i loro effetti giuridici. Inoltre, entro tre mesi dalla chiusura annuale bisogna presentare ogni anno un rapporto alla FINMA sullo stato dei processi. La FINMA può richiedere un rapporto a intervalli più brevi.

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Art. 195 Scopo e contenuto 1 Per lo scopo e il contenuto della gestione dei rischi sono applicabili per analogia 2 I gruppi assicurativi mantengono a livello di gruppo, ciascuno sotto la propria responsabilità, funzioni di gestione dei rischi e funzioni di compliance separate.

Art. 197 Abrogato

Art. 198 Determinazione e rapporto Per i gruppi assicurativi la determinazione della solvibilità e il relativo rapporto sono retti per analogia dagli articoli 41–53a relativi al Test svizzero di solvibilità (SST di gruppo).

Art. 198a SST di gruppo consolidato 1 Il gruppo assicurativo determina la propria solvibilità mediante un SST di gruppo consolidato. A tal fine, il capitale sopportante i rischi e il capitale previsto sono determinati sulla base di un bilancio consolidato conforme al mercato.

2 La FINMA può:

a. emanare disposizioni che tengono conto della disponibilità e della trasferibi- lità del capitale all’interno del gruppo assicurativo; b. ordinare maggiorazioni del capitale previsto o riduzioni del capitale soppor- tante i rischi se la fungibilità è fortemente limitata e il modello non ne tiene sufficientemente conto.

Art. 198b SST di gruppo granulare

1 Con l’autorizzazione della FINMA il gruppo assicurativo può determinare la

propria solvibilità mediante un SST di gruppo granulare.

2 In casi motivati, la FINMA può ordinare oltre al SST di gruppo consolidato un

SST di gruppo granulare. 3 Nel SST di gruppo granulare il capitale sopportante i rischi e il capitale previsto sono determinati per ogni unità giuridica del gruppo assicurativo. Sono presi in considerazione tutti gli strumenti di trasferimento di capitale e di trasferimento di rischio tra le unità giuridiche.

4 La FINMA può accordare a un gruppo assicurativo semplificazioni riguardanti il

SST di gruppo granulare. Esse includono in particolare la riunione di varie unità giuridiche in un’unità virtuale (cluster).

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Art. 198c Adempimento Un gruppo assicurativo adempie i requisiti in materia di solvibilità se soddisfa i requisiti: a. del SST di gruppo consolidato; o b. del SST di gruppo granulare autorizzato dalla FINMA.

Art. 199–202 Abrogati

Art. 203a Rapporto sulla situazione finanziaria Per i gruppi assicurativi si applica per analogia l’articolo 111a. Per la descrizione della solvibilità si può impiegare il SST di gruppo consolidato.

Art. 204 Gli articoli 191–203a relativi ai gruppi assicurativi sono applicabili per analogia ai conglomerati assicurativi.

Art. 205 cpv. 2 Abrogato

Art. 206 Abrogato

Art. 216b Disposizioni transitorie della modifica del 25 marzo 2015 1 Le doppie funzioni esistenti ai sensi dell’articolo 13 capoverso 1 devono essere eliminate entro tre anni dall’entrata in vigore della modifica del 25 marzo 2015. Rimangono valide le eccezioni ai sensi dell’articolo 13 capoverso 3 autorizzate secondo il diritto anteriore. 2 Gli strumenti di capitale assorbenti il rischio che sono stati autorizzati dalla FINMA prima dell’entrata in vigore della modifica del 25 marzo 2015 restano invariati per la loro rispettiva durata residua. 3 La FINMA stabilisce la data in cui il rapporto sulla situazione finanziaria di cui all’articolo 111a deve essere pubblicato per la prima volta e la data in cui l’articolazione minima di cui all’articolo 111b deve essere applicata per la prima volta.

II

1 Gli allegati 1 e 3 sono modificati secondo la versione qui annessa.

2 L’allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.

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III La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2015.

25 marzo 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Allegato 1

Rami assicurativi

Rimando parentetico sotto il numero dell’allegato (art. 3 cpv. 1)

A6 Operazioni di capitalizzazione A6.1 Operazioni di capitalizzazione legate a quote di fondi A6.2 Operazioni di capitalizzazione vincolate a un portafoglio di investi- menti interno A6.3 Altre operazioni di capitalizzazione

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Allegato 2 (art. 41 cpv. 1)

Expected shortfall

1. Definizioni

ES Expected Shortfall E Valore atteso X Variabile casuale per la modellizzazione delle perdite nei calcoli (perdite con segno positivo) P Grado di probabilità α Livello di probabilità che si verifichi un evento (con α ≪ 1) qα Valore soglia relativo al livello di probabilità α

2. Valore soglia qα

Il valore soglia qα relativo al livello di probabilità α è l’estremo inferiore di tutti i numeri reali x, per i quali vale:

3. Expected shortfall nel caso speciale di una funzione di

distribuzione costante di X L’expected shortfall di X con il livello di probabilità α è il valore atteso X a condi- zione che X sia maggiore di qα:

4. Expected shortfall nel caso generale

L’expected shortfall di X con il livello di probabilità α è dato da: 1 (3) ES[X]   q t dt α 1

Il caso con la distribuzione costante è contenuto nel caso generale. Nel caso della distribuzione costante le espressioni (2) e (3) coincidono.

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Allegato 3

Valutazione conforme al mercato

Rimando parentetico sotto il numero dell’allegato (art. 48 cpv. 1)

N. 3 cpv. 1 nonché 2, parte introduttiva e lett. a, frase introduttiva 1 Il valore conforme al mercato del capitale di terzi è pari alla somma del valore conforme al mercato degli impegni assicurativi e del valore conforme al mercato dei rimanenti impegni. Per gli strumenti che non sono computati come capitale com- plementare nel capitale sopportante i rischi, il valore conforme al mercato dei rima- nenti impegni deve essere corretto dell’effetto della propria solvibilità. 2 Il valore conforme al mercato degli impegni assicurativi è composto dal migliore valore di stima (best estimate) degli impegni assicurativi e dall’importo minimo secondo l’articolo 41 capoverso 3. Il best estimate degli impegni assicurativi è il valore atteso dei flussi di pagamenti futuri assicurati per contratto scontati con una curva di rendimento senza rischio, tenendo conto dei seguenti principi: a. Completezza: vengono valutati tutti gli impegni, in particolare le opzioni e garanzie sostanziali integrate nei contratti; al riguardo va osservato:

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