AS 2015 1217
Ordinanza del DATEC concernente la pesca nel Lago Superiore di Costanza
Ordinanza del DATEC concernente la pesca nel Lago Superiore di Costanza
Modifica del 17 aprile 2015
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:
I L’ordinanza del 9 ottobre 19971 del DATEC concernente la pesca nel Lago Supe- riore di Costanza è modificata come segue:
Art. 14 cpv. 2 lett. a, 3 lett. a–d e 5
2 Le reti di fondo possono essere impiegate come segue:
a. reti per il pesce persico: dalle ore 12.00 del 10 febbraio alle ore 12.00 del 20 aprile, e dalle ore 12.00 del 10 maggio al 14 novembre;
3 Nell’impiego delle reti di fondo conformemente ai capoversi 1 e 2 valgono le
seguenti limitazioni: a. dall’11 maggio al 30 settembre devono essere levate ogni giorno; b. dall’11 maggio al 30 settembre devono essere levate di sabato non più tardi delle ore 12.00 e nei giorni feriali precedenti i giorni festivi non più tardi delle ore 18.00; c. dal 1° ottobre al 20 aprile non possono essere levate di domenica e nei giorni festivi; è esclusa la cattura di riproduttori dei coregoni; d. dall’11 maggio al 30 settembre possono essere posate di domenica e nei giorni festivi soltanto a partire dalle ore 17.00. 5 I pescatori di professione che hanno precedentemente partecipato alla cattura di riproduttori del coregone possono, in deroga al capoverso 2, posare due reti per i coregoni con una magliatura di almeno 38 mm e due reti per i coregoni con una magliatura di almeno 42 mm durante le ultime quattro notti di cattura precedenti Natale (ultimo giorno di levata delle reti: al più tardi il 23 dicembre) nell’alto lago e sul declivio. Si applica il capoverso 3 lettera c. I pesci catturati durante la pesca nel periodo natalizio devono essere spremuti: il materiale di riproduzione come pure le trote di lago catturate pronte per la riproduzione devono essere consegnate ai rispet- tivi stabilimenti d’incubazione.
1 RS 923.31
2015-0636 1217
Pesca nel Lago Superiore di Costanza. O del DATEC RU 2015
Art. 27 cpv. 1 lett. g, 8 e 9 1 Per le specie di pesci elencate qui appresso valgono i seguenti periodi di divieto e le seguenti lunghezze minime:
Specie Periodo di divieto Lunghezza minima
g. pesce persico 20 aprile–10 maggio –
8 Un pescatore che si serve di lenze non può catturare più di 50 pesci persici al giorno. Nel periodo dall’11 maggio al 15 ottobre vanno tirati fuori dall’acqua i pesci persici catturati di lunghezza superiore ai 13 cm e negli altri periodi tutti i pesci persici catturati.
9 Un pescatore che si serve di lenze non può catturare più di dodici coregoni al
giorno.
Art. 33a Disposizione transitoria relativa alla modifica del 17 aprile 2015 In deroga all’articolo 10 capoverso 8 lettera d, dal 1° luglio al 1° agosto alle ore 12.00, ristretto agli anni dal 2015 al 2017, si possono impiegare una rete con una magliatura di almeno 38 mm e tre reti con una magliatura di almeno 40 mm.
II Entrata in vigore e durata di validità
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2015.
2 Gli articoli 14 capoverso 5, se la disposizione riguarda la posa di reti sul declivio, e
27 capoverso 9 hanno effetto fino al 31 dicembre 2015.
17 aprile 2015 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard
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