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AS 2015 1245

Regolamento sull'organizzazione del Tribunale penale federale

Regolamento sull’organizzazione del Tribunale penale federale (Regolamento sull’organizzazione del TPF, ROTPF)

Modifica del 21 aprile 2015

Il Tribunale penale federale (TPF) decreta:

I Il regolamento del 31 agosto 20101 sull’organizzazione del TPF è modificato come segue:

Art. 3 Votazioni 1 La Corte plenaria delibera, prende le decisioni e procede alle nomine conforme- mente agli articoli 53 capoversi 3 e 4 nonché 57 LOAP mediante voto palese.

2 Le nomine effettuate alle sedute della Corte plenaria avvengono per scrutinio

segreto, se richiesto dalla maggioranza della Corte plenaria.

3 A complemento dell’articolo 53 capoverso 3 LOAP, la decisione per circolazione

degli atti è esclusa in caso di nomine e se un membro della Corte plenaria o il segre- tario generale chiede che una questione venga discussa oralmente. 4 Il segretario generale partecipa alle sedute della Corte plenaria con voto consultivo e tiene il verbale; con l’accordo della presidenza, un’altra persona può essere incari- cata di tenere il verbale.

Art. 3a Preparazione delle nomine e della costituzione delle corti

1 La Commissione amministrativa fissa un termine per le candidature relative

all’assegnazione alle corti, alla presidenza delle corti, alla Commissione amministra- tiva e per la proposta all’Assemblea federale. La proposta da parte di un altro mem- bro del tribunale è equiparata a una candidatura.

2 Le candidature sono comunicate senza indugio alla Corte plenaria. Candidature

successive sono possibili fino alla seduta preparatoria dei giudici conformemente al capoverso 4.

3 Per la costituzione delle corti e la nomina dei loro presidenti la Commissione

amministrativa prepara una proposta.

1 RS 173.713.161

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R sull’organizzazione del TPF RU 2015

4 La Commissione amministrativa convoca i giudici a una seduta preparatoria allo

scopo di discutere liberamente le candidature e la sua proposta. La Commissione amministrativa può modificare quest’ultima all’attenzione della Corte plenaria fino a dieci giorni prima della seduta di nomina. 5 Per la costituzione delle corti, ogni membro può sottoporre alla Corte plenaria, fino a cinque giorni prima della seduta di nomina, una proposta completa alternativa.

Art. 3b Svolgimento della procedura di nomina e della costituzione delle corti 1 Se, al primo scrutinio, nessuno dei candidati ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi, si procede ad ulteriori turni di scrutinio, escludendo dopo ogni turno il candidato che ottiene di volta in volta il minor numero di voti, finché restano due soli candidati. 2 In caso di parità di voti si ripete il turno di scrutinio. In caso di ulteriore parità di voti decide la sorte oppure entrambi i candidati sono proposti all’Assemblea fede- rale. 3 In caso di proposte alternative relative alla costituzione delle corti viene dapprima scelta quella che riscuote il maggior consenso. Quest’ultima viene in seguito posta in votazione assieme alla proposta della Commissione amministrativa.

Art. 5 cpv. 2 lett. b

2 Alla Commissione amministrativa competono inoltre:

b. l’assunzione e il licenziamento dei capi dei servizi (art. 54 cpv. 4 LOAP) su proposta del segretariato generale;

Art. 10 cpv. 2 lett. f

2 Il segretario generale è in particolare competente per:

f. l’assunzione del personale amministrativo sulla base del piano dei posti approvato dalla Commissione amministrativa e il relativo licenziamento, ad eccezione dei capi dei servizi.

II Il presente regolamento entra in vigore il 30 aprile 2015.

21 aprile 2015 In nome del Tribunale penale federale: Il presidente, Daniel Kipfer Fasciati La segretaria generale, Mascia Gregori Al-Barafi

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