AS 2015 1309
Legge sull'approvvigionamento elettrico
Legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl)
Modifica del 12 dicembre 2014
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale del 31 marzo 20141; visto il parere del Consiglio federale del 21 maggio 20142, decreta:
I La legge del 23 marzo 20073 sull’approvvigionamento elettrico è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 1, frase introduttiva, nonché lett. ebis ed eter
1 Nella presente legge s’intende per:
ebis. gruppo di bilancio: raggruppamento giuridico di operatori del mercato del- l’energia elettrica per creare, rispetto alla società nazionale di rete, un’unità comune di misurazione e di conteggio all’interno della zona di regolazione Svizzera; eter. energia di compensazione: energia elettrica fatturata per compensare la dif- ferenza tra l’acquisto o la fornitura effettivi di un gruppo di bilancio e il rela- tivo acquisto o la relativa fornitura secondo il piano previsionale;
Art. 14 cpv. 3 lett. d e 3bis
3 I tariffari:
d. Abrogata 3bis Nel determinare il corrispettivo per l’utilizzazione della rete non possono essere presi in considerazione i costi fatturati individualmente dai gestori di rete.
2014-1154 1309
Approvvigionamento elettrico. L RU 2015
Art. 15a Costi fatturati individualmente per l’energia di compensazione 1 La società nazionale di rete fattura individualmente ai gruppi di bilancio i costi per l’energia di compensazione. 2 La società nazionale di rete fissa i prezzi dell’energia di compensazione in modo tale da incentivare su tutto il territorio svizzero un impiego efficiente dell’energia di regolazione e della potenza di regolazione e in modo da evitare abusi. I prezzi del- l’energia di compensazione si basano sui costi per l’energia di regolazione4. 3 Se dalla vendita di energia di compensazione risulta un utile, il relativo importo deve essere preso in considerazione nel calcolo dei costi per le prestazioni di servi- zio relative al sistema.
Art. 33a Disposizione transitoria della modifica del 12 dicembre 2014 L’imputazione dei costi per l’energia di compensazione effettuata secondo il diritto anteriore mantiene la sua validità.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 12 dicembre 2014 Consiglio degli Stati, 12 dicembre 2014 Il presidente: Stéphane Rossini Il presidente: Claude Hêche Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol
Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
2 aprile 20155.
2 La presente legge entra in vigore il 1° giugno 20156.
8 maggio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
4 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). 5 FF 2014 8375
6 D sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 24 aprile 2015.
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