AS 2015 1315
Ordinanza sulle norme della circolazione stradale
Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)
Modifica del 15 aprile 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 13 novembre 19621 sulle norme della circolazione stradale è modi- ficata come segue:
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «carrozzella per invalidi» è sostituito, con i necessari adegua- menti grammaticali, con «sedia a rotelle».
Art. 42, rubrica e cpv. 4 Motoveicoli, ciclomotori e velocipedi: in generale (art. 19 cpv. 1, 46 cpv. 4, 47 cpv. 2 LCStr) 4 I conducenti di ciclomotori e i conducenti di risciò elettrici la cui larghezza non supera 1,00 m devono conformarsi alle norme per i ciclisti.
Art. 43a, rubrica e cpv. 1 Sedie a rotelle e monopattini elettrici (art. 43 cpv. 2 LCStr) 1 Sulle aree di traffico destinate ai pedoni l’uso di sedie a rotelle non motorizzate è consentito a chiunque, mentre le sedie a rotelle motorizzate e i monopattini elettrici possono essere utilizzati soltanto da persone con ridotte capacità deambulatorie. In questi casi si applicano per analogia le disposizioni vigenti per i pedoni. La velocità e il modo di circolare vanno adeguati alle circostanze.
Art. 63 cpv. 3 lett. c
3 I ciclisti di almeno 16 anni possono trasportare:
c. su un velocipede appositamente predisposto o su una speciale combinazione velocipede/sedia a rotelle: una persona disabile; oppure
1 RS 741.11
2015-0622 1315
Norme della circolazione stradale. O RU 2015
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2015.
15 aprile 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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