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AS 2015 1315

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Modifica del 15 aprile 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 13 novembre 19621 sulle norme della circolazione stradale è modi- ficata come segue:

Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «carrozzella per invalidi» è sostituito, con i necessari adegua- menti grammaticali, con «sedia a rotelle».

Art. 42, rubrica e cpv. 4 Motoveicoli, ciclomotori e velocipedi: in generale (art. 19 cpv. 1, 46 cpv. 4, 47 cpv. 2 LCStr) 4 I conducenti di ciclomotori e i conducenti di risciò elettrici la cui larghezza non supera 1,00 m devono conformarsi alle norme per i ciclisti.

Art. 43a, rubrica e cpv. 1 Sedie a rotelle e monopattini elettrici (art. 43 cpv. 2 LCStr) 1 Sulle aree di traffico destinate ai pedoni l’uso di sedie a rotelle non motorizzate è consentito a chiunque, mentre le sedie a rotelle motorizzate e i monopattini elettrici possono essere utilizzati soltanto da persone con ridotte capacità deambulatorie. In questi casi si applicano per analogia le disposizioni vigenti per i pedoni. La velocità e il modo di circolare vanno adeguati alle circostanze.

Art. 63 cpv. 3 lett. c

3 I ciclisti di almeno 16 anni possono trasportare:

c. su un velocipede appositamente predisposto o su una speciale combinazione velocipede/sedia a rotelle: una persona disabile; oppure

1 RS 741.11

2015-0622 1315

Norme della circolazione stradale. O RU 2015

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2015.

15 aprile 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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