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AS 2015 1321

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Modifica del 15 aprile 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni 1 In tutta l’ordinanza «carrozzella per disabili» è sostituito, con i necessari adegua- menti grammaticali, con «sedia a rotelle».

2 Negli articoli 18 lettera b numero 3 e 24 capoverso 3 «combinazione velocipe-

de/carrozzella per disabili» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «combinazione velocipede/sedia a rotelle».

Art. 14, frase introduttiva, nonché lett. a e b n. 3 Sono «motoveicoli» i seguenti veicoli, a meno che non siano considerati ciclomotori (art. 18): a. i veicoli a motore a due ruote collocate una dietro l’altra, con o senza carroz- zino laterale; b. le «motoleggere», vale a dire:

3. i «risciò elettrici», vale a dire veicoli a due o più ruote a propulsione

elettrica con potenza del motore massima di 2,00 kW, aventi una velo- cità massima per la loro costruzione di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita, e un peso a vuoto massimo, giusta l’articolo 136 capoverso 1, di 0,27 t e un peso totale massimo di 0,45 t;

Art. 18 lett. c e d Sono «ciclomotori»: c. le «sedie a rotelle motorizzate», vale a dire veicoli monoposto progettati per l’impiego da parte di persone disabili, a tre o più ruote, con un dispositivo proprio di propulsione, aventi una velocità massima per la loro costruzione

1 RS 741.41

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di 30 km/h, una potenza del motore massima di 1,00 kW e, se dotati di motore a combustione interna, una cilindrata massima di 50 cm3; d. i «monopattini elettrici», vale a dire veicoli monoposto, autobilanciati, a propulsione elettrica con potenza del motore massima di 2,00 kW, una parte considerevole della quale è impiegata per bilanciare il veicolo, una velocità massima per la loro costruzione di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita.

Art. 33 cpv. 1 e 4 1 I veicoli immatricolati con targhe, elencati nel capoverso 2, sono sottoposti perio- dicamente all’esame successivo ufficiale. L’autorità d’immatricolazione può affidare l’esame ad aziende od organizzazioni che ne garantiscono l’esecuzione conforme- mente alle prescrizioni.

4 Abrogato

Art. 135 cpv. 2, frase introduttiva 2 In deroga al capoverso 1, per le motoleggere di cui all’articolo 14 lettera b nume- ro 1 vigono le seguenti dimensioni:

Art. 136 cpv. 1, parte introduttiva, lett. a e f, 2 lett. a e 3bis, frase introduttiva 1 Il peso dei veicoli determinante per la classificazione in categorie è il peso a vuoto giusta l’articolo 7 capoversi 1 e 7, tuttavia senza conducente, senza carburante e senza equipaggiamento suppletivo. Può ammontare al massimo a: tonnellate

a. per le motoleggere a tre ruote e risciò elettrici 0,27 f. per le slitte a motore 0,40

2 Il carico utile (art. 7 cpv. 5) dei veicoli può ammontare al massimo a:

tonnellate

a. per le motoleggere di cui all’articolo 14 lettera b numero 2 0,30 3bis In deroga al capoverso 3, un carico rimorchiato pari al massimo alla metà del peso totale del veicolo trattore può essere ammesso per rimorchi frenati di quadrici- cli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e motoleggere di cui all’articolo 14 lettera b numero 2, se:

Art. 144 cpv. 7 7 Per i veicoli con una velocità massima limitata possono essere fatte valere le age- volazioni di cui agli articoli 118, 119 e 120. A eccezione delle motoleggere e dei quadricicli leggeri a motore, per il contrassegno e l’iscrizione della velocità massima è applicabile l’articolo 117 capoverso 2. Sui veicoli aventi una velocità massima per la loro costruzione di 20 km/h è sufficiente come avvisatore acustico un campanello per velocipedi; se è presente una luce di posizione è consentito rinunciare al faro a luce anabbagliante.

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Art. 149 cpv. 1 e 1bis 1 Al sistema di frenatura delle motoleggere a due ruote collocate una dietro l’altra si applica l’articolo 145. 1bis I risciò elettrici aventi più ruote sul medesimo asse devono essere muniti di un freno di servizio e un freno di stazionamento. Non è necessario un freno a frizione. Per i freni vale quanto segue: a. il freno di servizio può consistere in:

1. due freni indipendenti l’uno dall’altro che agiscono in maniera unifor-

me su entrambe le ruote, oppure

2. un freno che agisce in maniera uniforme su entrambe le ruote e un freno

ausiliario ad azione progressiva; b. il freno di stazionamento deve agire su entrambe le ruote. Il freno ausiliario di cui alla lettera a numero 2 può essere usato come freno di stazionamento.

Art. 151 cpv. 2 2 L’articolo 146 capoverso 3 si applica al dispositivo di sostegno delle motoleggere a due ruote. I dispositivi di sostegno delle motoleggere a due ruote disposte sul mede- simo asse non devono riposizionarsi automaticamente se non è possibile mettere in funzione il veicolo quando sono abbassati.

Titolo prima dell’art. 152 Sezione 4: Motoleggere a più di due ruote e quadricicli leggeri a motore

Art. 152 cpv. 1 e 1bis 1 Le motoleggere a più di due ruote e i quadricicli leggeri a motore devono essere muniti di retromarcia se il loro peso totale è superiore a 0,20 t. Se sono a propulsione elettrica, possono essere muniti di altro dispositivo di retromarcia. 1bis Per i veicoli di cui al capoverso 1 con un peso totale massimo di 0,45 t non è necessario un dispositivo di retromarcia se il veicolo può essere facilmente spinto all’indietro dal sedile del conducente.

Art. 153 cpv. 1 1 Le motoleggere a più di due ruote e i quadricicli leggeri a motore devono essere muniti di un freno di servizio e un freno di stazionamento. Per i freni vale quanto segue: a. il freno di servizio può consistere in:

1. due freni indipendenti l’uno dall’altro, che, azionati contemporanea-

mente, agiscono su tutte le ruote, oppure

2. un freno che agisce su tutte le ruote e un freno ausiliario ad azione pro-

gressiva;

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Esigenze tecniche per i veicoli stradali. O RU 2015

b. il freno di stazionamento deve agire sulle ruote di almeno un asse. Il freno ausiliario di cui alla lettera a numero 2 può essere usato come freno di sta- zionamento.

Art. 156 cpv. 1 e 1bis 1 I quadricicli e tricicli a motore devono essere muniti di retromarcia se il loro peso totale è superiore a 0,20 t. Se sono a propulsione elettrica, possono essere muniti di altro dispositivo di retromarcia. 1bis Per i veicoli di cui al capoverso 1 con un peso totale massimo di 0,45 t non è necessario un dispositivo di retromarcia se il veicolo può essere facilmente spinto all’indietro dal sedile del conducente.

Art. 180 Le esigenze cui devono essere conformi gli indicatori di direzione lampeggianti sono rette dall’articolo 179a capoverso 2 lettera d.

Titolo dopo l’art. 181 Sezione 5: Disposizioni speciali per monopattini elettrici

Art. 181a Freni, equipaggiamento 1 I monopattini elettrici devono essere muniti di un freno di servizio e un freno di stazionamento. Non è necessario un freno a frizione.

2 Il freno di servizio può consistere in:

a. due freni indipendenti l’uno dall’altro che agiscono ciascuno in maniera uni- forme sulle ruote di un asse e, se azionati contemporaneamente, agiscono su tutte le ruote, oppure b. un freno che agisce su tutte le ruote e un freno ausiliario ad azione progres- siva. 3 Il freno ausiliario di cui al capoverso 2 lettera b può essere utilizzato come freno di stazionamento. Il dispositivo di sostegno può fungere da freno di stazionamento se è in grado di impedire che il veicolo carico si metta improvvisamente in moto su una salita o una discesa con una pendenza fino al 12 per cento. Per i veicoli a una sola ruota è sufficiente un altro sostegno appropriato, purché soddisfi le stesse condizio- ni. 4 Al posto di un campanello è ammesso un avvisatore acustico conforme alla diret- tiva 93/30/CEE, al regolamento (UE) n. 3/2014 o al regolamento ECE n. 28.

5 Non è necessario un manubrio.

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II

1 L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

2 L’allegato 7 è modificato come segue:

N. 23, classi 1 e 2 Le esigenze concernenti l’efficacia dei dispositivi di frenatura di questi veicoli sono rette dalla direttiva 93/14/CEE. Pertanto è fatta la seguente classificazione valida soltanto per l’inserimento nelle classi in merito all’efficacia di frenatura: Classe 1: Motoleggere con ruote collocate una dietro l’altra; Classe 2: Motoleggere aventi più ruote sul medesimo asse e quadricicli leggeri a motore;

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2015.

15 aprile 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Allegato 2 (art. 3a cpv. 1, 3b cpv. 1, 5 cpv. 1 lett. a, 30 cpv. 1 lett. bbis, d e f,

49 cpv. 5, 164 cpv. 2)

Versioni delle regolamentazioni internazionali vincolanti per la Svizzera

N. 111 direttiva 2007/46/CE e regolamento (UE) n. 167/2013

111 Atti legislativi UE relativi all’approvazione generale

Atto legislativo Titolo e data di pubblicazione dell’atto legislativo di base nonché atti modificativi con date di base UE di pubblicazione

Direttiva Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2007/46/CE 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro), GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1; modificata da ultimo dal regolamento (UE) n. 2015/166, GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3. Regolamento Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del (UE) 5 febbraio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei n. 167/2013 veicoli agricoli e forestali, GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2015/208, GU L 42 del 17.2.2015, pag. 1.

N. 112 regolamento (CE) n. 692/2008, regolamento (CE) n. 661/2009, regolamento (UE) n. 1003/2010, regolamento (UE) n. 109/2011, regolamento (UE) n. 458/2011, regolamento (UE) n. 1322/2014, regolamento (UE) n. 2015/68, regolamento (UE) n. 2015/96, regolamento (UE) n. 2015/208;

Direttiva 2000/40/CE Abrogata

112 Normativa UE inclusa negli atti legislativi relativi all’approvazione

generale Atto legislativo Titolo e data di pubblicazione dell’atto legislativo di base nonché atti modificativi con date di base UE di pubblicazione

Regolamento Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante (CE) attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento euro- n. 692/2008 peo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veico- lo, GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2015/45, GU L 9 del 15.1.2015, pag. 1.

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Atto legislativo Titolo e data di pubblicazione dell’atto legislativo di base nonché atti modificativi con date di base UE di pubblicazione

Regolamento Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del (CE) 13 luglio 2009, sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei n. 661/2009 veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati, GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal rego- lamento (UE) n. 2015/166, GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3. Regolamento Regolamento (UE) n. 1003/2010 della Commissione, dell’8 novembre 2010, (UE) relativo ai requisiti di omologazione dell’alloggiamento per il montaggio delle n. 1003/2010 targhe d’immatricolazione posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consi- glio sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati, GU L 291 del 9.11.2010, pag. 22; modificato dal regolamento (UE) n. 2015/166, GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3. Regolamento Regolamento (UE) n. 109/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che (UE) attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio n. 109/2011 riguardo ai requisiti di omologazione di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi per quanto concerne i sistemi antispruzzi, GU L 34 del 9.2.2011, pag. 2; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2015/166, GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3. Regolamento Regolamento (UE) n. 458/2011 della Commissione, del 12 maggio 2011, (UE) relativo ai requisiti dell’omologazione per tipo dei veicoli a motore e dei loro n. 458/2011 rimorchi riguardo al montaggio degli pneumatici e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, GU L 124 del 13.5.2011, pag. 11; modificato dal regolamento (UE) n. 2015/166, GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3. Regolamento Regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione, del (UE) 19 settembre 2014, che integra e modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 del n. 1322/2014 Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli agricoli e forestali, versione della GU L 364 del 18.12.2014, pag. 1. Regolamento Regolamento delegato (UE) n. 2015/68 della Commissione, del (UE) 15 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento n. 2015/68 europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni relative alla frena- tura dei veicoli ai fini dell’omologazione dei veicoli agricoli e forestali, versio- ne della GU L 17 del 23.1.2015, pag. 1. Regolamento Regolamento delegato (UE) n. 2015/96 della Commissione, del 1° ottobre (UE) 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e n. 2015/96 del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali, versione della GU L 16 del 23.1.2015, pag. 1. Regolamento Regolamento delegato (UE) n. 2015/208 della Commissione, (UE) n. dell’8 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parla- 2015/208 mento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti sicurezza funzio- nale del veicolo per l’omologazione dei veicoli agricoli e forestali, versione della GU L 42 del 17.2.2015, pag. 1.

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N. 114 regolamento (CEE) n. 3821/85

114 Normativa UE concernente l’apparecchio di controllo nel settore

dei trasporti su strada Atto legislativo Titolo e data di pubblicazione dell’atto legislativo di base nonché atti modificativi con date di base UE di pubblicazione

Regolamento Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo (CEE) all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, GU L 370 del n. 3821/85 31.12.1985, pag. 8; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1161/2014, GU L 311 del 31.10.2014, pag. 19.

N. 12 regolamenti UNECE n. 4, 6, 11, 13, 13-H, 19, 25, 34, 37, 43, 44, 48, 53, 70, 96, 98, 104, 105, 106, 107, 112, 113, 121, 128

12 Regolamenti UNECE

Regolamento Titolo del regolamento con complementi UNECE

Regolamento Regolamento UNECE n. 4, del 15 aprile 1964, sulle condizioni unitarie per UNECE l’omologazione dei dispositivi d’illuminazione della targa d’immatricolazione n. 42 posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; modificato da ultimo dal complemento 17, in vigore dal 15 giugno 2015 (Add.3 Rev.3 Emend.1). Regolamento Regolamento UNECE n. 6, del 15 ottobre 1967, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione degli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei n. 63 loro rimorchi; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 01, comple- mento 26, in vigore dal 15 giugno 2015 (Add.5 Rev.6 Emend.1). Regolamento Regolamento UNECE n. 11, del 1° giugno 1969, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione dei veicoli per quanto concerne le chiusure e le cerniere delle n. 11 porte; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 04, in vigore dal 15 giugno 2015 (Add.10 Rev.3). Regolamento Regolamento UNECE n. 13, del 1° giugno 1970, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione dei veicoli delle classe M, N e O per quanto concerne i freni; n. 134 modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 11, complemento 12, in vigore dal 15 giugno 2015 (Add.12 Rev.8 Emend.2). Regolamento Regolamento UNECE n. 13-H, dell’11 maggio 1998, sulle condizioni unitarie UNECE per l’omologazione delle autovetture per quanto concerne i freni; modificato da n. 13-H5 ultimo dal complemento 16, in vigore dal 15 giugno 2015 (Add.12H Rev.3 Emend.1). Regolamento Regolamento UNECE n. 19, del 1° marzo 1971, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione dei proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore; n. 196 modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 04, complemento 7, in vigore dal 15 giugno 2015 (Add.18 Rev.7 Emend.2).

2 RU 2005 3765 3 RU 2005 3765 4 RU 2005 3765 5 RU 2011 891 6 RU 2005 3765

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Regolamento Titolo del regolamento con complementi UNECE

Regolamento Regolamento UNECE n. 25, del 1° marzo 1972, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione di poggiatesta incorporati o non nei sedili dei veicoli; modifi- n. 257 cato da ultimo dalla serie d’emendamento 04, complemento 1, in vigore dal 15 giugno 2015 (Add.24 Rev.1 Emend.3). Regolamento Regolamento UNECE n. 34, del 1° luglio 1975, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione di veicoli per quanto concerne la prevenzione dei rischi n. 34 d’incendio; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 03, in vigore dal 15 giugno 2015 (Add.33 Rev.3). Regolamento Regolamento UNECE n. 37, del 1° febbraio 1978, sulle condizioni uniformi UNECE per l’omologazione delle lampade utilizzate nei proiettori omologati dei veicoli n. 378 a motore e dei loro rimorchi; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 03, complemento 43, in vigore dal 15 giugno 2015 (Add.36 Rev.8). Regolamento Regolamento UNECE n. 43, del 15 febbraio 1981, sulle condizioni uniformi UNECE per l’omologazione dei vetri di sicurezza e dell’installazione di questi vetri sui n. 43 veicoli; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 01, complemento 3, in vigore dal 15 giugno 2015 (Add.42 Rev.3 Emend.3). Regolamento Regolamento UNECE n. 44, del 1° febbraio 1981, sulle condizioni uniformi UNECE per l’omologazione dei sistemi di ritenuta per fanciulli a bordo dei veicoli a n. 449 motore; modificato dalla serie d’emendamento 03, in vigore dal 12 settembre

1995 (Add.43 Rev.1), inclusi tutti emendamenti seguenti fino a:

– serie d’emendamento 04, complemento 9, in vigore dal 15 giugno 2015 (Add.43 Rev.3 Emend.2). Regolamento Regolamento UNECE n. 48, del 1° gennaio 1982, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione dei veicoli per quanto concerne l’installazione dei dispositivi n. 48 d’illuminazione e di segnalazione luminosa; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 06, complemento 5, in vigore dal 15 giugno 2015 (Add.47 Rev.12 Emend.1). Regolamento Regolamento UNECE n. 53, del 1° febbraio 1983, sulle condizioni uniformi UNECE per l’omologazione dei veicoli della categoria L3 (motocicli) per quanto n. 53 concerne l’installazione dei dispositivi d’illuminazione e della segnalazione luminosa; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 01, complemen- to 16, in vigore dal 15 giugno 2015 (Add.52 Rev.3 Emend.2). Regolamento Regolamento UNECE n. 70, del 15 maggio 1987, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione delle targhette d’identificazione posteriore per veicoli pesanti e n. 7010 lunghi; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 01, complemento 9, in vigore dal 15 giugno 2015 (Add.69 Rev.1 Emend.3). Regolamento Regolamento UNECE n. 96, del 15 dicembre 1995, sulle condizioni unitarie UNECE per l’omologazione di motori ad accensione per compressione destinati ai n. 96 trattori agricoli e forestali e su macchine mobili non stradali, per quanto con- cerne le emissioni di agenti inquinanti provenienti dal motore; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 04, complemento 1, in vigore dal 15 giugno

2015 (Add.95 Rev.3 Emend.1).

7 RU 2005 3765 8 RU 2005 3765 9 RU 2005 3765 10 RU 2005 3765

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Esigenze tecniche per i veicoli stradali. O RU 2015

Regolamento Titolo del regolamento con complementi UNECE

Regolamento Regolamento UNECE n. 98, del 15 aprile 1996, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione dei proiettori dei veicoli a motore muniti di sorgenti luminose n. 9811 a scarica; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 01, complemento 5, in vigore dal 15 giugno 2015 (Add.97 Rev.3 Emend.4). Regolamento Regolamento UNECE n. 104, del 15 gennaio 1998, sulle condizioni unitarie UNECE per l’omologazione delle demarcazioni retroriflettenti per veicoli delle catego- n. 10412 rie M, N e O; modificato da ultimo dal complemento 8, in vigore dal 15 giugno

2015 (Add.103 Rev.1 Emend.2).

Regolamento Regolamento UNECE n. 105, del 7 maggio 1998, sulle condizioni unitarie per UNECE l’omologazione per veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose per quanto n. 10513 concerne le loro caratteristiche particolari di costruzione; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 05, complemento 2, in vigore dal 15 giugno 2015 (Add.104 Rev.2 Emend.2). Regolamento Regolamento UNECE n. 106, del 7 maggio 1998, sulle condizioni unitarie per UNECE l’omologazione degli pneumatici per veicoli agricoli e loro rimorchi; modifica- n. 10614 to da ultimo dal complemento 11, in vigore dal 15 giugno 2015 (Add.105 Rev.2 Emend.1). Regolamento Regolamento UNECE n. 107, del 18 giugno 1998, sulle condizioni unitarie per UNECE l’omologazione dei veicoli delle categorie M2 e M3 per quanto concerne le loro n. 10715 caratteristiche generali di costruzione; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 06, complemento 1, in vigore dal 15 giugno 2015 (Add.106 Rev.6 Emend.1). Regolamento Regolamento UNECE n. 112, del 21 settembre 2001, sulle condizioni unitarie UNECE per l’omologazione dei proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio n. 11216 di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, i fasci muniti di lampade a incandescenza e/o di moduli a diodo luminoso (LED); modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 01, complemento 5, in vigore dal 15 giugno 2015 (Add.111 Rev.3 Emend.2). Regolamento Regolamento UNECE n. 113, del 21 settembre 2001, sulle condizioni unitarie UNECE per l’omologazione di proiettori per veicoli a motore che emetto un fascio n. 11317 anabbagliante simmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, i fasci muniti di lampade a incandescenza, di sorgenti scarica di gas o di moduli LED; modifi- cato da ultimo dalla serie d’emendamento 01, complemento 4, in vigore dal 15 giugno 2015 (Add.112 Rev.3 Emend.3). Regolamento Regolamento UNECE n. 121, del 18 gennaio 2006, sulle prescrizioni unitarie UNECE relative all’omologazione dei veicoli e concernenti la sistemazione e n. 12118 l’identificazione dei comandi manuali, spie e indicatori; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 01, in vigore dal 15 giugno 2015 (Add.120 Rev.2). Regolamento Regolamento UNECE n. 128, del 17 novembre 2012, sulle condizioni uniformi UNECE per l’omologazione di sorgenti luminose LED da utilizzare nelle unità di n. 12819 illuminazione omologati dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; modificato dal complemento 3, in vigore dal 15 giugno 2015 (Add.127 Emend.3).

11 RU 2011 891 12 RU 2005 3765 13 RU 2005 3765 14 RU 2005 3765 15 RU 2005 3765 16 RU 2005 3765 17 RU 2005 3765 18 RU 2011 891 19 RU 2014 2611

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Esigenze tecniche per i veicoli stradali. O RU 2015

N. 22 regolamento UNECE n. 96

22 Regolamenti UNECE

Regolamento Titolo del regolamento con complementi UNECE

Regolamento Regolamento UNECE n. 96, del 15 dicembre 1995, sulle condizioni unitarie UNECE per l’omologazione di motori ad accensione per compressione destinati ai n. 96 trattori agricoli e forestali e su macchine mobili non stradali, per quanto con- cerne le emissioni di agenti inquinanti provenienti dal motore; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 04, complemento 1, in vigore dal 15 giugno

2015 (Add.95 Rev.3 Emend.1).

N. 31 regolamento UNECE n. 113

31 Regolamenti UNECE

Regolamento Titolo del regolamento con complementi UNECE

Regolamento Regolamento UNECE n. 113, del 21 settembre 2001, sulle condizioni unitarie UNECE- per l’omologazione di proiettori per veicoli a motore che emetto un fascio n. 11320 anabbagliante simmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, i fasci muniti di lampade a incandescenza, di sorgenti scarica di gas o di moduli LED; modifi- cata da ultimo dalla serie d’emendamento 01, complemento 4, in vigore dal 15 giugno 2015 (Add.112 Rev.3 Emend.3).

20 RU 2005 3765

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Esigenze tecniche per i veicoli stradali. O RU 2015

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