Lexipedia

AS 2015 1335

Ordinanza concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali

Ordinanza concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV)

Modifica del 15 aprile 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «carrozzella per invalidi» è sostituito, con i necessari adegua- menti grammaticali, con «sedia a rotelle».

II L’appendice 1 numero 2.1 è modificato come segue:

2.1 Luci e accessori:

– dispositivi d’illuminazione e di segnalazione ottica obbligatori e facol- tativi; – dispositivi automatici di accensione e commutazione delle luci; – dispositivi di protezione contro l’abbagliamento e di modificazione dell’effetto luminoso; – catarifrangenti prescritti. Fanno eccezione: – luci, dinamo e catarifrangenti dei velocipedi; – luci di lavoro; – contrassegni luminosi dei tassì e luci per controllare il tassametro di cui all’articolo 110 capoverso 2 lettera b OETV; – luci orientabili dei veicoli del servizio antincendio, della polizia, del servizio sanitario e del servizio doganale di cui all’articolo 110 capo- verso 3 lettera a OETV; – iscrizioni illuminate della polizia di cui all’articolo 110 capoverso 3 let- tera c OETV;

1 RS 741.511

2015-0626 1335

Approvazione del tipo di veicoli stradali. O RU 2015

– luci di circolazione diurna di ciclomotori di cui all’articolo 18 lettera a OETV; – luci gialle di cui all’articolo 193 capoverso 1 lettera s OETV; – luci e catarifrangenti di monopattini elettrici e ciclomotori leggeri; agli indicatori di direzione lampeggianti si applica il numero 2.2.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2015.

15 aprile 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1336

Ordinanza concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV) | Lexipedia | Lexipedia