AS 2015 1335
Ordinanza concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali
Ordinanza concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV)
Modifica del 15 aprile 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «carrozzella per invalidi» è sostituito, con i necessari adegua- menti grammaticali, con «sedia a rotelle».
II L’appendice 1 numero 2.1 è modificato come segue:
2.1 Luci e accessori:
– dispositivi d’illuminazione e di segnalazione ottica obbligatori e facol- tativi; – dispositivi automatici di accensione e commutazione delle luci; – dispositivi di protezione contro l’abbagliamento e di modificazione dell’effetto luminoso; – catarifrangenti prescritti. Fanno eccezione: – luci, dinamo e catarifrangenti dei velocipedi; – luci di lavoro; – contrassegni luminosi dei tassì e luci per controllare il tassametro di cui all’articolo 110 capoverso 2 lettera b OETV; – luci orientabili dei veicoli del servizio antincendio, della polizia, del servizio sanitario e del servizio doganale di cui all’articolo 110 capo- verso 3 lettera a OETV; – iscrizioni illuminate della polizia di cui all’articolo 110 capoverso 3 let- tera c OETV;
1 RS 741.511
2015-0626 1335
Approvazione del tipo di veicoli stradali. O RU 2015
– luci di circolazione diurna di ciclomotori di cui all’articolo 18 lettera a OETV; – luci gialle di cui all’articolo 193 capoverso 1 lettera s OETV; – luci e catarifrangenti di monopattini elettrici e ciclomotori leggeri; agli indicatori di direzione lampeggianti si applica il numero 2.2.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2015.
15 aprile 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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