AS 2015 1337
Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti
Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR)
Modifica del 29 aprile 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 febbraio 19911 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza l’espressione «Ufficio federale» è sostituita con «UFAM».
Art. 1 cpv. 2 lett. b e c, 2bis, 3 lett. b e 5
2 Essa si applica:
b. alle aziende in cui viene eseguita un’attività mediante organismi geneti- camente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato la quale, in virtù dell’ordinanza del 9 maggio 20122 sull’impiego confinato, deve essere assegnata alla classe 3 o 4; c. agli impianti ferroviari di cui all’allegato 1.2a; 2bis L’autorità esecutiva può eccettuare dal campo d’applicazione della presente ordinanza aziende di cui al capoverso 2 lettera b che: a. eseguono attività della classe 3 esclusivamente con organismi di cui all’alle- gato 1.4 che in virtù delle loro proprietà non possono propagarsi in modo incontrollabile tra la popolazione o nell’ambiente; e b. in base al loro potenziale di pericoli non possono danneggiare seriamente la popolazione o l’ambiente. 3 L’autorità esecutiva può, in singoli casi, sottoporre alla presente ordinanza le seguenti aziende, vie di comunicazione o impianti di trasporto in condotta se, in base al loro potenziale di pericoli, possono danneggiare seriamente la popolazione o l’ambiente: b. aziende in cui viene eseguita un’attività mediante organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato la quale, in virtù dell’ordinanza sull’impiego confinato, deve essere assegnata alla
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Protezione contro gli incidenti rilevanti. O RU 2015
classe 2, previa consultazione della Commissione federale di esperti per la sicurezza biologica (CFSB); 5 Alle aziende o alle vie di comunicazione che, in caso di eventi straordinari, potreb- bero danneggiare gravemente la popolazione o l’ambiente in altro modo che con le loro sostanze, i loro preparati, i rifiuti speciali nonché le merci pericolose o gli organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confi- nato, sono applicabili direttamente le prescrizioni dell’articolo 10 LPAmb.
Art. 2 cpv. 2 e 3
2 Abrogato
3 Per potenziale di pericoli si intende la totalità degli effetti che, per loro quantità e natura, le sostanze, i preparati, i rifiuti speciali, gli organismi o le merci pericolose possono causare.
Art. 3, rubrica e cpv. 3 Misure di sicurezza
3 Nella messa in opera delle misure occorre procedere secondo le indicazioni
dell’allegato 2.1 e tener conto in particolare delle misure previste negli allegati 2.2– 2.5.
Art. 4 Abrogato
Art. 5 cpv. 4 e 5
4 Abrogato
5 L’autorità esecutiva esonera il detentore di una strada di grande transito
dall’obbligo di inoltrare il breve rapporto se, in base ai dati in suo possesso, anche senza il breve rapporto può ritenere ammissibile l’ipotesi che la probabilità di inci- denti rilevanti con gravi danni sia sufficientemente piccola.
Art. 6 cpv. 3bis e 4 3bis L’autorità esecutiva annota per iscritto i risultati della propria valutazione.
4 Se l’ipotesi di cui al capoverso 3 non è ammissibile, essa ordina al detentore di eseguire e inoltrarle un’analisi dei rischi conformemente all’allegato 4.
Art. 7 cpv. 1 1 L’autorità esecutiva esamina l’analisi dei rischi e valuta se il rischio è sopportabile. Annota la sua valutazione per iscritto.
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Protezione contro gli incidenti rilevanti. O RU 2015
Art. 8a Mutamento delle circostanze
1 Qualora le circostanze subiscano un mutamento sostanziale o emergano nuove
conoscenze, il detentore che ha elaborato un breve rapporto ma non ha eseguito un’analisi dei rischi deve completare e inoltrare nuovamente il rapporto all’autorità esecutiva.
2 Qualora le circostanze subiscano un mutamento sostanziale o emergano nuove
conoscenze, il detentore che ha eseguito un’analisi dei rischi deve: a. completare e inoltrare nuovamente all’autorità esecutiva l’analisi dei rischi; b. completare e inoltrare nuovamente all’autorità esecutiva il breve rapporto invece dell’analisi dei rischi se:
1. si possono ormai escludere gravi danni alla popolazione o all’ambiente
in seguito a incidenti rilevanti,
2. per le vie di comunicazione e gli impianti di trasporto in condotta, la
probabilità di incidenti rilevanti con gravi danni è sufficientemente pic- cola.
Art. 8b Controlli 1 Per verificare se il detentore adempie i suoi obblighi secondo la presente ordi- nanza, l’autorità esecutiva effettua sopralluoghi regolari. Annota la sua valutazione per iscritto. 2 L’autorità esecutiva stabilisce la frequenza dei controlli in funzione del potenziale di pericoli, del genere e della complessità dell’azienda, della via di comunicazione o dell’impianto di trasporto in condotta nonché dei risultati di controlli precedenti.
Art. 9 e 10 Abrogati
Art. 13 Informazione e allarme
1 I Cantoni informano il pubblico su:
a. la posizione geografica delle aziende e delle vie di comunicazione; b. i settori contigui di cui all’articolo 11a capoverso 2. 2 I Cantoni provvedono affinché, in caso di incidente rilevante, la popolazione venga informata tempestivamente e, se del caso, allarmata, nonché riceva istruzioni su come comportarsi. 3 Inoltre essi provvedono affinché Cantoni e Stati limitrofi vengano informati tem- pestivamente e, se del caso, allarmati qualora l’incidente rilevante possa avere effetti seri sul territorio di questi ultimi.
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Protezione contro gli incidenti rilevanti. O RU 2015
Art. 15 Coordinamento dei controlli Nella misura del possibile, i Cantoni coordinano i controlli che sono chiamati a effettuare nelle aziende e sulle vie di comunicazione in virtù della presente ordi- nanza e di altri atti normativi.
Art. 16, rubrica e cpv. 1 Informazione dell’UFAM 1I Cantoni informano periodicamente l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), mediante una tabella sinottica, sul potenziale dei pericoli e sui rischi (catasto dei rischi) presenti sul loro territorio, nonché sulle misure adottate.
Art. 18 e 19 Abrogati
Art. 20 Informazione
1 I competenti uffici della Confederazione informano il pubblico su:
a. la posizione geografica delle aziende, delle vie di comunicazione e degli impianti di trasporto in condotta; b. i settori contigui di cui all’articolo 11a capoverso 2. 2 In caso di incidenti rilevanti che possano avere effetti seri oltre frontiera, i compe- tenti uffici della Confederazione informano le rappresentanze svizzere all’estero e le autorità estere interessate.
Art. 21 Abrogato
Art. 23a Modifica degli allegati 1 Il DATEC può, previa consultazione degli interessati e se necessario dal punto di vista dello sviluppo della tecnica in materia di sicurezza, del potenziale di pericoli e del volume di merci pericolose, adeguare gli allegati 1.1 numero 3 e 1.2a della presente ordinanza. 2 Il DATEC, d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca e il Dipartimento federale dell’interno e previa consultazione della CFSB, adegua l’elenco dell’allegato 1.4 se acquisisce nuove conoscenze sulle pro- prietà di determinati organismi.
Art. 25 Abrogato
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Protezione contro gli incidenti rilevanti. O RU 2015
Art. 25b Disposizioni transitorie della modifica del 29 aprile 2015 I detentori di aziende che rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinan- za in seguito alla modifica del 29 aprile 2015 devono inoltrare il breve rapporto all’autorità esecutiva entro tre anni dall’entrata in vigore della modifica dell’ordi- nanza.
II
1 Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 1.2a e 1.4.
2 Gli allegati 1.1, 2 e 4.2 sono modificati secondo la versione qui annessa.
3 L’allegato 3 è abrogato.
III Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 19 ottobre 19883
concernente l’esame dell’impatto ambientale
All. cifra 8 n. 80.8 Abrogato
2. Ordinanza del 9 maggio 20124
sull’utilizzazione di organismi in sistemi chiusi
Art. 2 cpv. 4 4 Per la protezione della popolazione e dell’ambiente da gravi danni in seguito a incidenti rilevanti con organismi si applica l’ordinanza del 27 febbraio 19915 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti.
3 RS 814.011 4 RS 814.912 5 RS 814.012
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Protezione contro gli incidenti rilevanti. O RU 2015
IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2015.
29 aprile 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Protezione contro gli incidenti rilevanti. O RU 2015
Allegato 1
Campo d’applicazione e rapporto Allegato 1.1 (art. 1 e 5)
Quantitativi soglia per sostanze, preparati o rifiuti speciali
1 …
2 Determinazione dei quantitativi soglia
21 Sostanze o preparati
1 Per le sostanze e i preparati che figurano nella tabella del numero 3 valgono i quantitativi soglia ivi fissati. 2 Per le altre sostanze o preparati il detentore determina i quantitativi soglia sulla base dei criteri fissati nel numero 4 secondo l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/20086 e dei criteri fissati nel numero 5 per le sostanze e i preparati ad alta attività. È applicabile il minore dei quantitativi soglia così determinati. 3 Il detentore non è tenuto a determinare il quantitativo soglia secondo un criterio o per un settore, se riesce a dimostrare in modo credibile che i dati possono essere acquisiti soltanto con un impegno sproporzionato.
22 Rifiuti speciali
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica- zioni (DATEC) stabilisce i quantitativi soglia per i rifiuti speciali designati come tali nell’elenco dei rifiuti emanato secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del 22 giugno
20057 sul traffico di rifiuti. Tiene segnatamente conto di:
a. pericoli per la salute; b. pericoli fisici; c. pericoli per l’ambiente; d. altri pericoli.
6 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dic. 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1; modificato l’ultima volta dal regolamento (UE) n. 1297/2014, GU L 350 del 6.12.2014, pag.1. 7 RS 814.610.1
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Protezione contro gli incidenti rilevanti. O RU 2015
3 Sostanze e preparati per i quali è stato fissato il quantitativo
soglia N. Designazione della sostanza N. CAS1 QS (kg)2
1 Acetilene 74-86-2 5 000
2 4-ammino-difenile e i suoi sali3 500
3 Concimi a base di nitrato di ammonio con un titolo di 20 000
azoto ≥ 25%
4 Concimi a base di nitrato di ammonio con un titolo di 200 000
azoto ≥ 25% e un risultato negativo nella prova di resistenza alla detonazione e all’ossidazione
5 Ossido di arsenico(III), acido(III) arsenioso e i loro sali 1327-53-3 100
6 Ossido di arsenico(V), acido(V) arsenioso e/o 1303-28-2 1 000
i loro sali
7 Benzidina e i suoi sali3 500
8 Benzina (normale, super) 200 000
9 Cloro 7782-50-5 200
10 1,2-dibromo-3-cloropropano3 96-12-8 500
11 1,2-dibromoetano3 106-93-4 500
12 Dietisolfato3 64-67-5 500
13 Dimetilcarbamoil cloruro3 79-44-7 500
14 1,2-dimetilidrazina3 540-73-8 500
15 Carburanti a base di etanolo4 200 000
16 Olio da riscaldamento, olio diesel 500 000
17 Acido esametilfosforico triammide3 680-31-9 500
18 Idrazina3 302-01-2 500
19 Cherosene 200 000
20 Metilisocianato 624-83-9 150
21 2-naftilammina e i suoi sali3 500
22 Composti di nichel in polvere per inalazione 1 000
23 4-nitrodifenile3 92-93-3 500
24 1,3-propansultone3 1120-71-4 500
25 Dicloruro di zolfo 10545-99-0 1 000
26 Idrogeno 1333-74-0 5 000
1 Numero d’identificazione di una sostanza secondo il Chemical Abstract System
2 QS (kg) = quantitativo soglia in kg
3 Cancerogeni o preparati contenenti questi cancerogeni in concentrazioni superiori al 5 % in peso
4 Carburanti a base di etanolo con vari tenori di etanolo nella benzina
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Protezione contro gli incidenti rilevanti. O RU 2015
4 Criteri per determinare i quantitativi soglia
41 Pericoli per la salute
Criteri Valori per i criteri
QS1 = 200 kg QS1 = 2000 kg QS1 = 20 000 kg QS1 = 200 000 kg
Classificazione / H330 H3003, H310, H3013, H3023, etichettatura2 H331, H370 H311, H 312, H3144, H 332, H371
1 QS = quantitativo soglia
2 Ordinanza sui prodotti chimici; RS 813.11
3 Se è dimostrato che la sostanza o il preparato non è tossico né in caso di inalazione né per via cutanea, per le categorie CLP 1+2 (H300) si applica un quantitativo soglia di 20 000 kg e per le categorie CLP 3+4 (H301/H302) un quantitativo soglia di 200 000 kg. 4 Per le sostanze e i preparati corrosivi (H314) classificati ed etichettati anche come «gas sotto pressione» (H280/H281) e/o gas, liquidi o solidi ossidativi (H270/H271/H272) si applica un quantitativo soglia di 2000 kg, a meno che non si applichi un quantitativo soglia più basso in virtù di un altro criterio.
42 Pericoli fisici
Criteri Valori per i criteri
QS1 = 200 kg QS1 = 2000 kg QS1 = 20 000 kg QS1 = 50 000 kg
Classificazione/ H2003, H2013, H220, H221, H2224, H2234, etichettatura2 H2023, H2033, H224, H225, H228 H240, H241 H226, H242, H250, H251, H252, H260, H261, H270, H271, H272,
1 QS = quantitativo soglia
2 Ordinanza sui prodotti chimici; RS 813.11
3 Il quantitativo soglia si riferisce alla quantità netta di esplosivo attivo.
4 Per stabilire se è superato un quantitativo soglia bisogna sommare le quantità stoccate di aerosol combustibili delle relative categorie CLP riferite al peso netto.
43 Pericoli per l’ambiente
Criteri Valori per i criteri
QS1 = 200 kg QS1 = 2000 kg QS1 = 20 000 kg QS1 = 200 000 kg
Classificazione/ H400, H410 H411 etichettatura2
1 QS = quantitativo soglia
2 Ordinanza sui prodotti chimici, RS 813.11
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Protezione contro gli incidenti rilevanti. O RU 2015
44 Altri pericoli
Criteri Valori per i criteri
QS1 = 200 kg QS1 = 2000 kg QS1 = 20 000 kg QS1 = 200 000 kg
Classificazione/ EUH032 EUH014, etichettatura2 EUH029, EUH031
1 QS = quantitativo soglia
2 Ordinanza sui prodotti chimici, RS 813.11
5 Sostanze ad alta attività (HAS)
Criteri1 Valori per i criteri
QS2= 20 kg
a. Valori limite di esposizione <10 μg/m3 professionale per inalazione nell’aria3 b. Dose efficace (ED50)4 10 mg c. Sostanze CMR con potenziale Categorie 1 e 2 di incidenti rilevanti 1 I criteri applicabili sono enumerati in ordine di priorità: in presenza di un valore secondo il criterio a, i criteri b e c sono irrilevanti. Se per una sostanza o un preparato che soddisfa uno dei criteri, il detentore giunge alla conclusione, in base alla sua autovalutazione, che in caso di esposizione unica sono esclusi danni alla popolazione o che l’effetto peggiore della sostanza o del preparato è irrilevante ai fini degli incidenti rilevanti, la sostanza o il preparato non è considerato HAS ai sensi dell’OPIR. Per valutare se un effetto è rilevante ai fini degli incidenti rilevanti si applica la definizione dei «Temporary Emergency Exposure Limits (TEEL-2)». Non rientrano nel campo d’applicazione dell’OPIR le aziende che utilizzano HAS solo sotto forma di prodotti pronti per l’uso (prodotti finiti) destinati al consumo proprio oppure alla consegna a utilizzatori professionali o commerciali o al pubblico.
2 QS = quantitativo soglia
3 MAK, TLV, OEL, IOEL ecc.
4 Corrisponde a una dose efficace ED50 di 0,17 mg/kg per un peso corporeo di 60 kg. La dose efficace si riferisce all’effetto peggiore della sostanza o del preparato in base all’autovalutazione del detentore.
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Protezione contro gli incidenti rilevanti. O RU 2015
Allegato 1.2a (art. 1)
Campo d’applicazione per gli impianti ferroviari
1 Tratte
Sono sottoposte all’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti le seguenti tratte:
Linea Tratta Località/Stazioni/Punti d’esercizio
100 1-6 Lausanne – Vevey – St-Maurice – Martigny – Sierre – St. German –
Visp – Brig – Iselle (-Domodossola)
131 1 St-Maurice – Les Paluds (bif) – Monthey
50 2-7 Châtelaine (bif) – St-Jean (bif) – Genève – Genève-Morges – Lonay-
Préveranges – Denges-Echandens – Lausanne-Triage Est – Lausanne- Triage Nord – Renens VD – Lausanne
151 (Genève – St. Jean -) Châtelaine (bif) – La Plaine-Front.
(-Bellegarde)
152 1 St-Jean (bif) – Genève La Praille
153 Chatelaîne (bif) – Genève La Praille
160 1-2 Lonay-Préveranges – Lausanne-Triage – Renens VD
160 Lausanne-Triage-P1 – Lausanne-Triage Sectionnement – Lécheires
161 Lausanne-Triage-Est – Bussigny
202 1-2 Denges-Echandens – Lécheires (bif) – Bussigny
210 1-8 Renens VD – Bussigny – Daillens (bif) – Chavornay – Yverdon –
Auvernier – Neuchâtel-Vauseyon – Neuchâtel – Biel/Bienne
260 1-4 Biel/Bienne – Madretsch (Abzw) – Busswil – Lyss – Zollikofen
265 1-2 Biel/Bienne – Biel/Bienne RB – Biel Mett (Abzw)
266 Biel/Bienne RB – Madretsch (Abzw)
290 2-3 Ostermundigen – Gümligen/Thun AB – Thun
299 Löchligut (Abzw) – Wankdorf (Abzw) – Ostermundigen
300 1-3 Spiez – Wengi-Ey (Abzw) – Frutigen – Lötschberg-Tunnel – Brig
300.1 1-2 Wengi-Ey (Abzw) – Frutigen Nordportal (Abzw) – Lötschberg-
Basistunnel – St. German (Abzw)
300.2 Frutigen – Frutigen Nordportal (Abzw)
301 Thun – Spiez
410 1-7 Biel/Bienne – Biel Mett (Abzw) – Lengnau – Solothurn West – Solo-
thurn – Niederbipp – Oensingen – Olten
450 2-7 Löchligut (Abzw) – Zollikofen – Mattstetten (Abzw) – Burgdorf -
Herzogenbuchsee – Langenthal – Rothrist – Aarburg-Oftringen – Olten
450.1 1-5 Löchligut (Abzw) – Grauholz-Tunnel – Äspli (Abzw)-NBS – Wanzwil
(Abzw) – Rothrist – Born-Tunnel – Olten & Äspli (Abzw) – Mattstetten (Abzw)
500 3-6 Basel SBB – Muttenz – Pratteln – Liestal – Sissach – Hauenstein-
Basistunnel – Olten Nord (Abzw) – Olten
507 Basel SBB RB – Birsfelden Hafen
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Protezione contro gli incidenti rilevanti. O RU 2015
Linea Tratta Località/Stazioni/Punti d’esercizio
508 1-4 Basel SBB RB-Gellert (Abzw) – Basel Bad Bf – Basel Bad Bf RB W
568 & Basel Bad Bf RB W 568 – Infrastrukturgrenze HBS – Basel
Kleinhüningen Hafen & Basel Bad Bf RB W 568 – Basel Bad Rbf Staatsgrenze
508.1 Muttenz – Gellert (Abzw)
509 Pratteln – Basel SBB RB
509.1 1-2 Basel SBB RB – Basel SBB GB – Basel SBB
510 1-3 Olten – Aarburg-Oftringen – Zofingen – Sursee – Hübeli (Abzw) –
Emmenbrücke
512 Olten Nord (Abzw) – VL – Olten Ost (Abzw) – Dulliken
513 1e3 Basel SBB – Basel St. Johann – Grenze (-St-Louis)
521 1-2 Weil am Rhein Staatsgrenze – Basel Bad Bf – Grenzach Staatsgrenze
550 1-4 Olten – Olten Ost (Abzw) – Dulliken – Aarau – Rupperswil – Brugg AG
600 2-9 Immensee – Arth-Goldau – Erstfeld – Gotthard-Tunnel – Bellinzona –
Giubiasco – Galleria Mte Ceneri – Taverne-Torricella – Lugano – Mendrisio – Balerna – Chiasso
630 1 Giubiasco – Cadenazzo
631 Cadenazzo -Ranzo-S. A. – Confine (-Pino-T.-Luino)
637 Balerna – Chiasso Sm
Entrata/Uscita Chiasso Sm
645 Teils. Gruemet – Wettingen
650 1-5 Rupperswil – Lenzburg – Gexi (Abzw) – Othmarsingen – Gruemet
(Abzw) – Heitersberg-Tunnel – Killwangen-Spreitenbach
653 1-4 Gexi (Abzw) – Hendschiken – Wohlen – Rotkreuz – Immensee
657 1-4 Hendschiken – Othmarsingen – Lupfig – Brugg Süd (Abzw) – Brugg
AG
658 Brugg Nord (Abzw) – Brugg Süd (Abzw)
700 1-3 Pratteln – Stein-Säckingen – Bözberg-Tunnel – Brugg Nord (Abzw) –
Brugg AG
704 1-5 Würenlos – Killwangen-Spreitenbach – Rangierbahnhof Limmattal –
Dietikon – Zürich Mülligen – Zürich Altstetten-Hard (Abzw) – Hard- Oerlikon inkl. Ein/Ausfahrt RBL Feld A
705 1-2 Eglisau -Rekingen – Koblenz – Laufenburg – Stein-Säckingen
710 1-4 Brugg AG – Turgi – Wettingen – Killwangen-Spreitenbach – Zürich
Altstetten
715 1-2 Zürich Altstetten – Zürich GB – Zürich Aussersihl (Abzw)
750 1-2 e 4 Winterthur – Effretikon – Hürlistein (Abzw) – Bassersdorf & Opfikon
(Abzw) – Zürich Oerlikon
755 1-4 Wettingen – Würenlos – Zürich Seebach – Opfikon (Abzw) – Kloten –
Bassersdorf
760 1-6 Schaffhausen – Neuhausen – Eglisau – Bülach – Oberglatt – Glattbrugg
– Zürich Oerlikon
761 Glattbrugg – Opfikon Süd (Abzw) – Zürich Seebach
763 2 Schaffhausen (Infrastrukturgrenze Gemeinschaftsbahnhof) – Thayngen
(Staatsgrenze)
820 4 Kreuzlingen Hafen – Romanshorn
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Protezione contro gli incidenti rilevanti. O RU 2015
Linea Tratta Località/Stazioni/Punti d’esercizio
822 Konstanz (Staatsgrenze Infrastrukturgrenze SBB) – Kreuzlingen Hafen
830 3 Weinfelden – Wil
840 3-5 Weinfelden – Sulgen – Romanshorn West (biforcazione) – Romanshorn
850 1-2 Winterthur – Winterthur Grüze – Wil – Gossau SG
880 3 Buchs SG – Trübbach
881 Sargans-Schleife – Trübbach
900 2-7 Zürich Aussersihl (Abzw) – Zürich Wiedikon – Thalwil – Wädenswil –
Pfäffikon SZ – Ziegelbrücke – Kerenzerberg-Tunnel – Sargans – Chur
901 Zürich Aussersihl (Abzw) – Zimmerberg-Basistunnel – Thalwil
2 Impianti del traffico merci
Sono sottoposti all’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti i seguenti impianti del traffico merci: – Basel SBB RB (BSRB) – Zürich RB Limmattal (RBL) – Lausanne-Triage (LT) – Chiasso Smistamento (CHSM) – Genève-La-Praille
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Protezione contro gli incidenti rilevanti. O RU 2015
Allegato 1.4 (art. 1 cpv. 2bis)
Elenco degli organismi che in virtù delle loro proprietà non possono propagarsi in modo incontrollabile tra la popolazione o nell’ambiente Deutscher Name Nom français Nome italiano English name Osservazioni
Östliche Pferde- Virus de l’encéphalite équine Virus dell’encefalite equina Eastern equine encephalitis enzephalomyelitis de l’Est dell’Est virus Hepatitis B Virus Virus de l’hépatite B Virus dell’epatite B Hepatitis B virus Hepatitis C Virus Virus de l’hépatite C Virus dell’epatite C Hepatitis C virus Hepatitis D Virus Virus de l’hépatite D Virus dell’epatite D Hepatitis D virus Hepatitis E Virus Virus de l’hépatite E Virus dell’epatite E Hepatitis E virus Hepatitis G Virus Virus de l’hépatite G Virus dell’epatite G Hepatitis G virus Humane Immundefizienz- Virus de l’immunodéficience Virus dell’immunodeficienza Human immunodeficiency Virus humaine umana virus Gelbfieber-Virus Virus de la fièvre jaune Virus della febbre gialla Yellow fever virus Se non si lavora con insetti vettori Trypanosomen Trypanosoma Trypanosoma Trypanosoma Se si lavora con insetti vettori Plasmodien Plasmodium Plasmodium Plasmodium Se si lavora con insetti vettori Humanes T-lymphotropes Virus T-lymphotropique Virus T-linfotropico Human T-lymphotropic virus Virus 1 und 2 humain 1 et 2 dell’uomo 1 e 2 1 and 2 Frühsommer- Virus de la méningo- Virus della meningoencefali- Tick-borne encephalitis virus Se non si lavora con insetti vettori Meningoenzephalitis encéphalite à tiques, (VMET) te da zecche (FSME) (TBE) (FSME) Bovine spongiforme Enze- Encéphalopathie spongiforme Encefalopatia spongiforme Bovine spongiform ence- phalopathie (BSE) bovine (ESB) bovina (BSE) phalopathy (BSE)
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Protezione contro gli incidenti rilevanti. O RU 2015
Deutscher Name Nom français Nome italiano English name Osservazioni
Transmissible Spongiforme Encéphalopathies spongifor- Encefalopatie spongiformi Transmissible spongiform Enzephalopathie (TSE) mes transmissibles (EST) trasmissibili (TSE) encephalopathies (TSEs) Louping ill Virus Louping ill Virus Louping ill Virus Louping ill Virus Se non si lavora con insetti vettori
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Protezione contro gli incidenti rilevanti. O RU 2015
Allegato 2
Adozione di misure di sicurezza Allegato 2.1 (art. 3)
Procedura per le aziende, le vie di comunicazione e gli impianti di trasporto in condotta
Nell’adottare le misure di sicurezza, i detentori di aziende, vie di comunicazione o impianti di trasporto in condotta devono: a. scegliere un’ubicazione idonea o un tracciato idoneo e rispettare le necessa- rie distanze di sicurezza; b. definire l’organizzazione; c. disciplinare la formazione del personale e l’informazione di terzi; d. stabilire le procedure per determinare e valutare i possibili scenari di inci- denti rilevanti; e. stabilire le procedure di pianificazione e attuazione delle misure; f. disciplinare la sorveglianza, la manutenzione e il controllo delle parti impor- tanti dell’impianto; g. stabilire le procedure per la pianificazione degli interventi; h. disciplinare il controllo sistematico dell’organizzazione e delle procedure nonché la gestione dei cambiamenti (all’interno e all’esterno degli impianti); i. documentare i principali risultati di cui alle lettere b–h.
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Allegato 2.2 (art. 3)
Misure per le aziende con sostanze, preparati o rifiuti speciali
Nell’adottare le misure di sicurezza, i detentori di aziende con sostanze, prodotti o rifiuti speciali devono: a. nella misura del possibile sostituire le sostanze o i preparati pericolosi con altri meno pericolosi o limitarne la quantità ed evitare processi, metodi od operazioni pericolosi; b. concepire le strutture portanti degli edifici in modo tale che le sollecitazioni prevedibili in caso di incidente rilevante non abbiano ulteriori gravi conse- guenze; c. munire gli impianti di sufficienti dispositivi di segnalazione e di allarme; d. munire gli impianti, nella misura in cui lo esige la tecnica di sicurezza, di dispositivi idonei ed efficaci di misurazione, di comando e di regolazione multipli, differenziati e indipendenti fra loro; e. munire gli impianti dei necessari dispositivi tecnici di sicurezza e prendere i necessari provvedimenti edilizi, tecnici e organizzativi di protezione; f. sorvegliare i dispositivi e il funzionamento delle parti d’impianto importanti per la tecnica della sicurezza, sottoporli regolarmente a manutenzione, con- trollarli periodicamente e documentare i controlli; g. stoccare le sostanze, i preparati o i rifiuti speciali in modo ordinato tenendo conto delle loro proprietà e tenerne un elenco aggiornato con l’indicazione delle quantità e dell’ubicazione; h. impiegare personale idoneo e sufficiente, informarlo sulle procedure e sui processi rischiosi all’interno dell’azienda, istruirlo sulle modalità di preven- zione, di circoscrizione e di lotta contro gli incidenti rilevanti e assicurare la conservazione delle conoscenze in caso di avvicendamenti di personale; i. allestire una documentazione sui guasti importanti di funzionamento, sulle loro cause e sulle misure adottate e conservarla per un periodo sufficiente; j. disciplinare l’accesso all’azienda; k. tenere pronti adeguati mezzi d’intervento propri per far fronte a incidenti rilevanti, elaborare e concordare con l’organizzazione pubblica di catastrofe un piano d’intervento in caso di incidente rilevante nonché eseguire esercita- zioni periodiche sulla base di tale piano d’intervento.
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Allegato 2.3 (art. 3)
Misure per le aziende con organismi
Nell’adottare le misure di sicurezza, i detentori di aziende in cui vengono eseguite attività con organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato devono: a. nella misura del possibile sostituire gli organismi pericolosi con altri meno pericolosi; b. munire gli impianti, nella misura in cui lo esige la tecnica di sicurezza, di dispositivi idonei ed efficaci di misurazione, di comando e di regolazione multipli, differenziati e indipendenti fra loro; c. munire gli impianti dei dispositivi di sicurezza necessari e adottare le misure di protezione edili, tecniche e organizzative necessarie; d. sorvegliare le installazioni e il funzionamento dei principali dispositivi di sicurezza dell’impianto, effettuare manutenzioni periodiche e documentare i controlli; e. munire gli impianti di sufficienti dispositivi di segnalazione e di allarme; f. stoccare gli organismi o i rifiuti speciali in modo ordinato tenendo conto del- le loro proprietà e tenere un elenco aggiornato con l’indicazione delle relati- ve quantità e dei luoghi di lavoro e di conservazione; g. informare il personale sulle procedure e sui processi rischiosi all’interno dell’azienda e istruirlo sulle modalità di prevenzione, di circoscrizione e di lotta contro gli incidenti rilevanti; h. allestire una documentazione sui guasti importanti di funzionamento, sulle loro cause e sulle misure adottate e conservarla per un periodo sufficiente; i. tenere pronti adeguati mezzi d’intervento propri per far fronte a incidenti rilevanti, elaborare e concordare con l’organizzazione pubblica di catastrofe un piano d’intervento in caso di incidente rilevante nonché eseguire esercita- zioni periodiche sulla base di tale piano d’intervento.
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Allegato 2.4 (art. 3)
Misure per le vie di comunicazione
Nell’adottare le misure di sicurezza, i detentori di vie di comunicazione devono: a. concepire la costruzione della via di comunicazione in modo tale che le sol- lecitazioni prevedibili in caso di incidente rilevante non abbiano ulteriori gravi conseguenze; b. munire la via di comunicazione dei necessari dispositivi tecnici di sicurezza e prendere i necessari provvedimenti edilizi, tecnici e organizzativi di prote- zione; c. munire la via di comunicazione di sufficienti dispositivi di segnalazione e di allarme; d. sorvegliare i dispositivi e il funzionamento delle parti della via di comunica- zione importanti per la tecnica della sicurezza e sottoporli regolarmente a manutenzione; e. prendere le necessarie misure di canalizzazione e limitazione del traffico in caso di trasporti di merci pericolose; f. raccogliere, valutare e trasmettere al personale interessato le informazioni disponibili sul trasporto di merci pericolose; g. elaborare insieme all’organizzazione di catastrofe un piano d’intervento in caso di incidente rilevante ed eseguire esercitazioni periodiche sulla base di tale piano d’intervento.
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Allegato 2.5 (art. 3)
Misure per gli impianti di trasporto in condotta
Nell’adottare le misure di sicurezza, i detentori di impianti di trasporto in condotta devono: a. munire l’impianto di trasporto in condotta dei necessari dispositivi tecnici di sicurezza, tenendo conto dell’ambiente circostante, e prendere i necessari provvedimenti edilizi, tecnici e organizzativi di protezione; b. raccogliere, valutare e trasmettere a terzi interessati (p. es. personale, orga- nizzazione di catastrofe e proprietari fondiari) le informazioni disponibili sui pericoli dei combustibili e carburanti trasportati.
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Allegato 4.2 (art. 6)
Aziende con organismi
22 Attività con organismi
– Analisi e valutazione dei rischi secondo gli articoli 6 e 7 dell’ordinanza del 9 maggio 20128 sull’impiego confinato, segnatamente identità e proprietà degli organismi, nonché tipo e portata dell’attività – Scopo dell’impiego in sistema chiuso – Volumi di coltura * Natura del prodotto desiderato nonché dei sottoprodotti che si sviluppano o possono svilupparsi durante l’attività
23 Impianti
– Descrizione delle parti dell’impianto * Numero massimo delle persone che lavorano nell’impianto e delle persone che lavorano direttamente con gli organismi
24 Rifiuti, acque reflue e aria di scarico
– Natura e quantità dei rifiuti e delle acque reflue che provengono dall’im- piego degli organismi – Forma finale e destinazione dei rifiuti disattivati
25 Misure di sicurezza
– Classe dell’attività secondo l’ordinanza sull’impiego confinato – Misure secondo l’ordinanza sull’impiego confinato – Misure di prevenzione degli incidenti rilevanti – Misure di limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti
8 RS 814.912
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