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AS 2015 1429

AS 2015 1429

Ordinanza del DFI concernente l’attribuzione di organi per il trapianto (Ordinanza del DFI sull’attribuzione di organi)

Modifica del 12 maggio 2015

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del DFI del 2 maggio 20071 sull’attribuzione di organi è modificata come segue:

Art. 11 Attribuzione secondo un sistema a punti per donatori di età inferiore a 18 anni 1 Se per il paziente non vi è un imminente pericolo di morte ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 e se il donatore ha meno di 18 anni, il fegato è attribuito: a. in primo luogo a un paziente di età inferiore a 12 anni; b. in secondo luogo a un paziente di età compresa fra 12 e 18 anni; c. in terzo luogo a un paziente di 18 anni o più. 2 Se il donatore appartiene al gruppo sanguigno 0, all’interno delle priorità di cui al capoverso 1 il fegato è attribuito come segue: a. in primo luogo a pazienti appartenenti al gruppo sanguigno 0 che hanno ottenuto il maggior numero di punti, purché non inferiore a 20, secondo l’allegato 1; b. in secondo luogo a pazienti appartenenti al gruppo sanguigno B che hanno ottenuto il maggior numero di punti, purché non inferiore a 20, secondo l’allegato 1; c. in terzo luogo a pazienti appartenenti al gruppo sanguigno A o AB che hanno ottenuto il maggior numero di punti, purché non inferiore a 20, secondo l’allegato 1; d. in quarto luogo a pazienti che hanno ottenuto il maggior numero di punti, tuttavia inferiore a 20, secondo l’allegato 1. 3 Se il donatore appartiene a un gruppo sanguigno diverso dal gruppo 0, all’interno delle priorità di cui al capoverso 1 il fegato è attribuito al paziente che ha ottenuto il maggior numero di punti secondo l’allegato 1.

1 RS 810.212.41

2014-2182 1429

O del DFI sull’attribuzione di organi RU 2015

Art. 11a Attribuzione secondo un sistema a punti per donatori di età compresa fra 18 e 49 anni 1 Se per il paziente non vi è un imminente pericolo di morte ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 e se il donatore ha un’età compresa fra 18 e 49 anni, il fegato è attri- buito in primo luogo a un paziente di peso corporeo fino a 25 chilogrammi. 2 Se il donatore appartiene al gruppo sanguigno 0, all’interno delle priorità di cui al capoverso 1 il fegato è attribuito secondo le priorità di cui all’articolo 11 capo- verso 2. 3 Se il donatore appartiene a un gruppo sanguigno diverso dal gruppo 0, all’interno delle priorità di cui al capoverso 1 il fegato è attribuito al paziente che ha ottenuto il maggior numero di punti secondo l’allegato 1.

Art. 11b Attribuzione secondo un sistema a punti per donatori di età non inferiore a 50 anni Se per il paziente non vi è un imminente pericolo di morte ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 e se il donatore ha un’età non inferiore a 50 anni, il fegato è attribuito: a. per donatori appartenenti al gruppo sanguigno 0: secondo le priorità di cui all’articolo 11 capoverso 2; b. per donatori appartenenti a un gruppo sanguigno diverso dal gruppo 0: al paziente che ha ottenuto il maggior numero di punti secondo l’allegato 1.

II

1 L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

2 L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2015.

12 maggio 2015 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

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Allegato 1

Sistema a punti per l’attribuzione di un fegato

1. I punti rilevanti per l’attribuzione di un fegato secondo gli articoli 11–11b

per pazienti di età non inferiore a 12 anni sono calcolati sulla base dei valori di laboratorio della creatinina sierica, della bilirubina sierica e della Interna- tional Normalized Ratio (INR). 2. Per il calcolo, i valori di laboratorio inferiori a 1,0 sono aumentati a 1,0. Il valore di laboratorio della creatinina sierica ammonta al massimo a 4,0 mg/dl. Per i pazienti sottoposti a dialisi, il valore di laboratorio della creatinina sierica ammonta a 4,0 mg/dl.

3. I punti rilevanti devono essere calcolati come segue:

0.957 × Loge (creatinina mg/dl) + 0.378 × Loge (bilirubina mg/dl) + 1.120 ×

Loge (INR) + 0.643 I punti calcolati sono moltiplicati per il fattore 10, arrotondati a numeri interi e limitati al massimo a 40.

4. I punti calcolati devono essere aggiornati come segue:

Punti Aggiornamento dopo Valori di laboratorio non più vecchi di

≥ 25 7 giorni 48 ore 24–19 1 mese 7 giorni 18–11 3 mesi 14 giorni ≤ 10 12 mesi 30 giorni

5. Per pazienti sottoposti ad anticoagulazione orale prolungata i punti rilevanti secondo gli articoli 11–11b sono determinati nel modo seguente senza tener conto della International Normalized Ratio (INR):

11.76 × Ln (creatinina mg/dl) + 5.11 × Ln (bilirubina mg/dl) + 9.44

I punti calcolati sono arrotondati a numeri interi e limitati a un massimo di 40.

6. I pazienti per i quali sono stati determinati per la prima volta almeno

20 punti secondo i numeri 3 e 5 ottengono a partire dal mese successivo alla

determinazione 1,5 punti supplementari. 7. Ottengono 14 punti i pazienti di età inferiore a 12 anni o affetti in particolare da una delle seguenti malattie: a. carcinoma epatocellulare (HCC), carcinoma colangiocellulare (CCC), tumori neuroendocrini e altri tumori rari; b. sindrome epatorenale;

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c. ipertensione polmonare; d. malattia metabolica del fegato. Dal momento della prima attribuzione, questo valore è aumentato mensil- mente di 1,5 punti.

8. Per i pazienti di cui al numero 7, il numero di punti deve essere inoltre

determinato secondo il numero 3 o 5. Per l’attribuzione del fegato, fa stato il punteggio massimo determinato secondo i numeri 3 e 5–7.

9. Se i punti determinati secondo i numeri 3–8 non rispecchiano correttamente

l’urgenza del trapianto, il Centro nazionale di attribuzione stabilisce nel sin- golo caso il numero di punti, previa consultazione di esperti.

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Allegato 2

Sistema a punti per l’attribuzione di un rene

Cpv. 2 2 Per ogni pannello di anticorpi reattivi deve essere calcolato un numero di punti secondo la formula seguente: Numero di punti = 84 × x2 (x = pannello calcolato di anticorpi reattivi).

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