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AS 2015 1527

Ordinanza sull'esportazione e l'intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili (OICoM)

Ordinanza sull’esportazione e l’intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili

del 13 maggio 2015

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale1, ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione La presente ordinanza disciplina: a. l’esportazione e l’intermediazione all’estero dei beni elencati nell’allegato per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili; b. il trasferimento di beni immateriali, compreso il «know-how», e il conferi- mento di diritti sugli stessi beni, qualora si tratti di beni elencati nell’allegato destinati a persone fisiche o giuridiche con domicilio o sede all’estero.

Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza si intende per: a. beni: merci, tecnologie e software; b. tecnologia: informazioni specifiche, in genere non accessibili al pubblico e che non servono alla ricerca scientifica fondamentale, necessarie allo svilup- po, alla fabbricazione o all’utilizzo di un bene; c. intermediazione: attività intese a creare le condizioni necessarie alla conclu- sione di contratti o la conclusione di contratti qualora le prestazioni siano fornite da terzi, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i beni.

Art. 3 Obbligo d’autorizzazione 1 L’esportazione dei beni elencati nell’allegato per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili richiede per ogni Paese di destinazione un’autorizzazione specifica della Segreteria di Stato dell’economia (SECO). 2 Il trasferimento di beni immateriali, compreso il «know-how», e il conferimento di diritti sugli stessi beni richiedono, per ogni Paese di destinazione, un’autorizzazione specifica della SECO.

RS 946.202.3 1 RS 101

2015-0564 1527

Esportazione e intermediazione di beni per la sorveglianza RU 2015

3 L’intermediazione richiede, per ogni Paese di destinazione, un’autorizzazione spe- cifica della SECO.

Art. 4 Condizioni per il rilascio di un’autorizzazione specifica 1 Le autorizzazioni specifiche sono rilasciate unicamente a persone fisiche o giuridi- che che hanno il domicilio o la sede nel territorio doganale svizzero o in un territorio escluso dalla linea doganale svizzera.

2 In casi motivati la SECO può concedere deroghe.

Art. 5 Trasferibilità e validità La trasferibilità e la validità delle autorizzazioni specifiche si basano sull’articolo 12 dell’ordinanza del 25 giugno 19972 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI).

Art. 6 Rifiuto delle autorizzazioni

1 L’autorizzazione specifica è rifiutata se vi sono ragioni di supporre che:

a. il bene oggetto dell’esportazione o dell’intermediazione venga utilizzato dal destinatario finale come strumento di repressione; o b. il trasferimento di un bene immateriale di cui all’articolo 1 lettera b o il con- ferimento di diritti riguarda un bene di cui si deve supporre che venga utiliz- zato come strumento di repressione. 2 L’autorizzazione specifica è rifiutata anche in presenza di uno dei motivi di rifiuto di cui all’articolo 6 della legge del 13 dicembre 19963 sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI) o all’articolo 6 OBDI4.

Art. 7 Revoca di autorizzazioni 1 L’autorizzazione specifica è revocata se, dopo il rilascio, le circostanze si sono modificate in modo tale che sono adempiute le condizioni di un rifiuto secondo l’articolo 6. 2 L’autorizzazione specifica può essere revocata se le condizioni e gli oneri ad essa connessi non sono rispettati.

Art. 8 Procedura di autorizzazione La procedura di autorizzazione è retta dagli articoli 16 e 17 OBDI5.

2 RS 946.202.1 3 RS 946.202 4 RS 946.202.1 5 RS 946.202.1

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Art. 9 Disposizioni penali 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiun- que, intenzionalmente: a. senza autorizzazione esporta o funge da intermediario per i beni elencati nell’allegato per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili; b. senza autorizzazione trasferisce beni immateriali, compreso il «know-how», e il conferimento di diritti sugli stessi beni o funge da intermediario per de- stinatari all’estero; c. non osserva le condizioni e gli oneri legati a un’autorizzazione; d. in una domanda fornisce indicazioni inesatte o incomplete determinanti per il rilascio di un’autorizzazione oppure fa uso di una domanda redatta in tal modo da un terzo; e. non dichiara o non dichiara correttamente beni materiali o immateriali per l’esportazione oppure destinati all’intermediazione; f. esercita o fa esercitare l’intermediazione di beni materiali o immateriali, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell’autoriz- zazione; g. procura a un terzo beni materiali o immateriali sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti.

2 Nei casi gravi la pena è una pena detentiva da uno a cinque anni.

3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 ali- quote giornaliere.

Art. 10 Giurisdizione Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni soggiacciono alla giurisdizione penale federale.

Art. 11 Confisca di materiale 1 Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confi- sca del materiale in causa se non è data la garanzia di un ulteriore impiego conforme al diritto. 2 Il materiale confiscato nonché l’eventuale ricavo della realizzazione sono devoluti alla Confederazione fatta salva l’applicazione della legge federale del 19 marzo

20046 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.

6 RS 312.4

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Art. 12 Rimedi giuridici La protezione giuridica è retta dall’articolo 12 LBDI7.

Art. 13 Adeguamenti dell’allegato Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca modifica l’allegato della presente ordinanza qualora negli allegati della OBDI8 vengano introdotti adeguamenti determinanti anche per la presente ordinanza.

Art. 14 Disposizione transitoria Le domande pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono trattate secondo il nuovo diritto.

Art. 15 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 13 maggio 2015 alle ore 18.00 con effetto sino al 12 maggio 20199.

13 maggio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

7 RS 946.202 8 RS 946.202.1 9 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 13 mag. 2015 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

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Allegato (art. 1 e 3)

Beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili

Con il termine beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili si intendono le merci, le tecnologie e i prodotti di software seguenti che figurano nell’allegato 2 OBDI10 con i numeri di controllo delle esportazioni (ECN) sotto indicati:

2. 5D001, se riguarda il software relativo agli ECN 5A001.f e 5A001.j;

3. 5E001, se riguarda la tecnologia relativa agli ECN 5A001.f e 5A001.j;

4. 5D002, se riguarda il software relativo all’ECN 5A002.a.2;

5. 5E002, se riguarda la tecnologia relativa all’ECN 5A002.a.2.

10 RS 946.202.1

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