AS 2015 1631
Direttive del Consiglio delle scuole universitarie per l'attuazione della Dichiarazione di Bologna presso le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche (Direttive di Bologna SUP e ASP)
Direttive del Consiglio delle scuole universitarie per l’attuazione della Dichiarazione di Bologna presso le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche (Direttive di Bologna SUP e ASP)
del 28 maggio 2015
Il Consiglio delle scuole universitarie, desideroso di contribuire all’attuazione coordinata degli obiettivi stabiliti nella «Joint Declaration of the European Ministers of Education Convened in Bologna on the 19th of June 1999» («Dichiarazione di Bologna»); allo scopo di meglio assicurare la qualità dell’offerta di studio per mezzo di un processo di riforma, di aumentare la mobilità degli studenti in tutte le fasi dello studio, di sviluppare l’interdisciplinarità dei cicli di studio e di garantire pari oppor- tunità offrendo la possibilità di studiare a tempo parziale, nonché sufficienti aiuti all’istruzione; visto l’articolo 2 capoverso 2 lettera b numero 1 della Convenzione del 26 febbraio 20151 tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario in combinato disposto con l’articolo 12 capoverso 3 lettera a della legge federale del 30 settembre 20112 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, emana su incarico della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie le seguenti direttive quale ordinamento quadro vincolante:
Art. 1 Cicli di studio a livelli 1 Le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche svizzere suddivi- dono tutti i loro cicli di studio nei seguenti livelli: a. il primo livello di studi con 180 punti di credito (studio di bachelor); b. il secondo livello di studi con 90–120 punti di credito (studio di master). 2 Lo studio di bachelor, da solo o insieme allo studio di master, sostituisce gli attuali cicli di studio. Per quanto concerne la durata del finanziamento degli studenti e le borse di studio come pure le tasse d’iscrizione, lo studio di bachelor e lo studio di master valgono come uno o due livelli della stessa formazione.
RS 414.205.4
2015-0870 1631
Direttive di Bologna SUP e ASP RU 2015
Art. 2 Punti di credito 1 Le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche assegnano punti di credito conformemente al sistema europeo di trasferimento di crediti accademici (ECTS) sulla base di prestazioni di studio controllate. 2 Un punto di credito corrisponde ad una prestazione di studio che può essere effet- tuata in 25–30 ore di lavoro.
Art. 3 Ammissione ai cicli di studio di master 1 L’ammissione ai cicli di studio di master presuppone in linea di principio il diplo- ma di bachelor di una scuola universitaria o un altro titolo universitario equivalente. 2 Le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche stabiliscono nell’ambito delle loro competenze le condizioni per l’ammissione ai cicli di studio di master dei candidati con un diploma di bachelor. 3 Per l’esame dell’equivalenza dei diplomi di bachelor ottenuti in altre scuole uni- versitarie vale il principio dell’uguaglianza di trattamento.
4 Le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche possono far
dipendere l’ottenimento del diploma di master dalla prova di ulteriori conoscenze e capacità, non acquisite per l’ottenimento del diploma di bachelor.
Art. 4 Ammissione alle scuole universitarie professionali e alle alte scuole pedagogiche con diplomi di bachelor rilasciati dalle università 1 Sono ammessi ai cicli di studio di master delle scuole universitarie professionali e delle alte scuole pedagogiche i titolari di un diploma di bachelor ottenuto in un’università in un ambito affine che devono recuperare prestazioni di studio per un massimo di 60 punti di credito. 2 Chi non adempie le condizioni di cui al capoverso 1 deve recuperare il diploma di bachelor. 3 Sono fatte salve in ogni caso le restrizioni all’ammissione valide per tutti i candida- ti agli studi. 4 La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie tiene un elenco dei titoli di bachelor che permettono l’ammissione diretta ai cicli di studio di master ai sensi del capoverso 1 e coordina l’entità delle prestazioni di studio da recuperare. 5 I Cantoni disciplinano l’ammissione all’immatricolazione nelle scuole universitarie professionali e nelle alte scuole pedagogiche cantonali conformemente ai principi di cui ai capoversi 1 e 2.
Art. 5 Denominazione unificata dei diplomi 1 Le scuole universitarie professionali unificano la denominazione dei loro diplomi finali di studio secondo le denominazioni riconosciute sul piano internazionale.
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2 Le disposizioni del diritto intercantonale in materia di riconoscimento dei diplomi finali si applicano alla denominazione dei diplomi accademici nell’ambito del- l’insegnamento e della pedagogia speciale.
Art. 6 Esecuzione La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie è responsabile del coordinamento dell’esecuzione delle presenti direttive, per quanto ciò rientri nella competenza dei suoi membri, e cura la pubblicazione dell’offerta di studio.
Art. 7 Abrogazione di un altro atto normativo Le direttive del 5 dicembre 20023 per l’attuazione della Dichiarazione di Bologna presso le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche emanate dal Consiglio delle scuole universitarie professionali della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione sono abrogate.
Art. 8 Entrata in vigore Le presenti direttive entrano retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2015.
28 maggio 2015 In nome del Consiglio delle scuole universitarie: Il presidente, Johann N. Schneider-Ammann
3 Non pubblicate nella RU. Il testo delle direttive può essere richiesto presso la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), Casa dei Cantoni, Speichergasse 6, 3000 Berna.
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