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AS 2015 1635

Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale

Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale

del 20 maggio 2015

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8, 52 e 55 della legge dell’8 ottobre 19821 sull’approvvigionamento economico del Paese (LAP), ordina:

Art. 1 Costituzione di scorte obbligatorie Le merci menzionate nell’allegato 1 sottostanno all’obbligo imperativo di costituire scorte per garantire l’approvvigionamento del Paese con gas naturale.

Art. 2 Obbligo di concludere un contratto e di costituire scorte per chi mette per la prima volta in circolazione gas naturale 1 Chiunque mette per la prima volta in circolazione sul territorio nazionale svizzero gas naturale in libera pratica doganale giusta l’articolo 4 capoverso 1 della legge federale del 21 giugno 19962 sull’imposizione degli oli minerali è tenuto a conclu- dere con l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) un contratto per scorte obbligatorie (art. 8 cpv. 5 LAP). 2 Le enclavi doganali estere sono assimilate al territorio nazionale svizzero, ma non le enclavi doganali svizzere. 3 Le persone soggette all’obbligo di costituire scorte devono, nel corso della durata del contratto, costituire sul territorio doganale svizzero scorte obbligatorie di gas naturale. 4 Se chi mette per la prima volta in circolazione dette merci non è domiciliato in Svizzera, l’UFAE può dichiarare astretta a costituire scorte obbligatorie a titolo suppletivo la persona per conto della quale le merci sono state messe in circolazione sul territorio nazionale svizzero.

Art. 3 Esonero dall’obbligo contrattuale È esonerato dall’obbligo di concludere un contratto chi mette in circolazione per la prima volta sul territorio nazionale svizzero una quantità, per anno civile, inferiore a quella menzionata nell’allegato 2 e si impegna per scritto ad assumere gli stessi oneri finanziari che deriverebbero da un relativo contratto per scorte obbligatorie.

RS 531.215.42

2014-2696 1635

Costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale. O RU 2015

Art. 4 Contratto per scorte obbligatorie I particolari relativi alla costituzione di scorte obbligatorie sono disciplinati da contratti uniformi conclusi tra l’UFAE e i depositari delle scorte.

Art. 5 Costituzione di scorte obbligatorie a titolo suppletivo I depositari delle scorte obbligatorie possono adempiere l’obbligo di costituire scorte anche contribuendo finanziariamente alla costituzione, a titolo suppletivo, di scorte obbligatorie di olio da riscaldamento extra leggero. L’impegno deve essere preso per scritto.

Art. 6 Volume delle scorte obbligatorie e requisiti qualitativi Dopo aver sentito le cerchie economiche interessate, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) determina: a. per quali gas naturali di cui all’allegato 1 devono essere costituite scorte ob- bligatorie; b. il volume delle scorte obbligatorie e i requisiti qualitativi; c. gli elementi che permettono di calcolare il volume delle scorte obbligatorie dei singoli depositari; d. il volume delle scorte obbligatorie a titolo suppletivo e i requisiti qualitativi.

Art. 7 Obbligo di notifica 1 Chiunque mette per la prima volta in circolazione sul territorio nazionale svizzero il gas naturale di cui all’allegato 1 deve informarne tempestivamente e spontanea- mente Provisiogas. 2 Secondo le direttive dell’UFAE, le persone tenute a costituire scorte obbligatorie devono informare regolarmente Provisiogas sul tipo e sulla quantità di gas naturale di cui all’allegato 1 che mettono in circolazione. 3 Provisiogas informa l’UFAE sul contenuto della notifica di cui al capoverso 2 per quanto concerne la conclusione, la modifica o la revoca del contratto per scorte obbligatorie.

4 L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) comunica all’UFAE e a Provisio-

gas i dati relativi alle imposte doganali e all’imposta sugli oli minerali per i gas naturali di cui all’allegato 1.

Art. 8 Composizione delle controversie In caso di controversie l’UFAE, fondandosi sulle notifiche dell’AFD o di Provisio- gas, stabilisce mediante decisione destinata alla persona che mette in circolazione gas naturale: a. se deve essere concluso un contratto per scorte obbligatorie; b. il momento in cui le scorte obbligatorie devono essere costituite.

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Costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale. O RU 2015

Art. 9 Controlli 1 Per verificare le condizioni relative all’obbligo di costituire scorte obbligatorie o a scopo di controllo, l’UFAE può in qualsiasi momento consultare i documenti com- merciali delle imprese e aziende interessate ed entrare nei locali commerciali, nelle stazioni di misurazione, nei depositi e nei mezzi di trasporto.

2 Esso può delegare a Provisiogas o a terzi le competenze di cui al capoverso 1.

Art. 10 Esecuzione e modifica degli allegati

1 L’UFAE e l’AFD sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.

2 Il DEFR può modificare gli allegati 1 e 2 dopo aver sentito le cerchie economiche interessate.

Art. 11 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 9 maggio 20033 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale è abrogata.

Art. 12 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2015.

20 maggio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

3 RU 2003 1333, 2012 3631

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Costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale. O RU 2015

Allegato 1 (art. 1)

Elenco delle merci Voce di tariffa4 Descrizione della merce

2711.1190 Gas naturale liquefatto

2711.2190 Gas naturale sotto forma gassosa

4 RS 632.10 Allegato

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Costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale. O RU 2015

Allegato 2 (art. 3)

Quantità necessarie per l’esonero dall’obbligo contrattuale Descrizione della merce Quantità per l’esonero dall’obbligo contrattuale

Gas naturale liquefatto ˂ 100 tonnellate Gas naturale sotto forma gassosa ˂ 100 tonnellate

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Costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale. O RU 2015

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