AS 2015 1683
Ordinanza su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali
Ordinanza su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali
Modifica del 27 maggio 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 12 dicembre 19771 su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umani- tario internazionali è modificata come segue:
Art. 21 Conclusione d’accordi 1 Se la natura dei provvedimenti lo consente, sono conclusi, con i compartecipanti e gli intermediari, accordi d’attuazione. 2 Gli uffici federali competenti possono concludere accordi di diritto internazionale di portata limitata, come anche accordi di diritto pubblico o privato, purché i crediti siano stati stanziati. Gli accordi di diritto internazionale che non sono di portata limitata e si riferiscono a progetti o programmi possono essere conclusi dal Dipar- timento competente purché i crediti siano stati stanziati.
II La presente ordinanza entra in vigore il 15 giugno 2015.
27 maggio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 974.01
2015-1212 1683
Cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario internazionali. O RU 2015
1684