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AS 2015 1691

Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio

Correzione

Ordinanza concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di altre attività a rischio (Ordinanza sulle attività a rischio)

del 30 novembre 2012 (RU 2013 447; RS 935.911)

Invece di:

Art. 1 lett. b Oltre alle attività di cui all’articolo 1 capoverso 2 della legge sono sottoposte alla legge: b. l’attività di istruttore di arrampicata;

Art. 6 Istruttori di arrampicata 1 L’autorizzazione per gli istruttori di arrampicata abilita ad accompagnare clienti nel quadro di attività ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera h, sempre che l’ascesa o la discesa: a. presenti un grado di difficoltà massimo T3 secondo l’allegato 2 numero 2; b. non richieda l’attraversamento di ghiacciai; e c. non richieda l’uso di materiale tecnico ausiliario come piccozze o ramponi.

2 L’autorizzazione viene concessa se l’istruttore di arrampicata:

a. è «istruttore di arrampicata con attestato professionale federale» a norma dell’articolo 43 della legge federale del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr) o ha conseguito un certificato di capacità estero ricono- sciuto come equivalente dalla SEFRI; b. offre garanzia di osservare gli obblighi di cui alla legge e alla presente ordi- nanza. 3 Al titolo di «istruttore di arrampicata con attestato professionale federale» è equi- parato il titolo acquisito secondo il diritto anteriore conformemente all’allegato 4

1 RS 412.10

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O sulle attività a rischio. Correzione RU 2015

numero 2, sempre che il titolare abbia praticato regolarmente la professione e dimostri di aver seguito una formazione continua adeguata. 4 Gli istruttori di arrampicata sono tenuti a conclude un’assicurazione di responsabi- lità civile professionale ai sensi dell’articolo 13 della legge e dell’articolo 20 della presente ordinanza. 5 Gli istruttori di arrampicata in fase di formazione possono, sotto la vigilanza diretta e la responsabilità di una persona titolare dell’autorizzazione per attività secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera h, svolgere una tale attività se è necessario per conti- nuare la formazione.

Art. 23 L’articolo 15 della legge si applica anche agli aspiranti guida alpina, agli istruttori di arrampicata e agli accompagnatori di escursionismo.

Art. 24 L’articolo 19 capoversi 1 e 2 della legge si applica per analogia agli aspiranti guida alpina, agli istruttori di arrampicata e agli accompagnatori di escursionismo.

Allegato 1, n. 1 cpv. 2 lett. c

2 Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

c. per guide alpine, istruttori di arrampicata, maestri di sport sulla neve e accompagnatori di escursionismo: copia dell’attestato professionale federale o certificato che attesti una formazione riconosciuta come equivalente;

Leggasi:

Art. 1 lett. b Oltre alle attività di cui all’articolo 1 capoverso 2 della legge sono sottoposte alla legge: b. l’attività di maestro di arrampicata;

Art. 6 Maestro di arrampicata 1 L’autorizzazione per i maestri di arrampicata abilita ad accompagnare clienti nel quadro di attività ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera h, sempre che l’ascesa o la discesa: a. presenti un grado di difficoltà massimo T3 secondo l’allegato 2 numero 2; b. non richieda l’attraversamento di ghiacciai; e c. non richieda l’uso di materiale tecnico ausiliario come piccozze o ramponi.

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2 L’autorizzazione viene concessa se il maestro di arrampicata:

a. è «maestro di arrampicata con attestato professionale federale» a norma dell’articolo 43 della legge federale del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale (LFPr) o ha conseguito un certificato di capacità estero ricono- sciuto come equivalente dalla SEFRI; b. offre garanzia di osservare gli obblighi di cui alla legge e alla presente ordi- nanza. 3 Al titolo di «maestro di arrampicata con attestato professionale federale» è equipa- rato il titolo acquisito secondo il diritto anteriore conformemente all’allegato 4 numero 2, sempre che il titolare abbia praticato regolarmente la professione e dimostri di aver seguito una formazione continua adeguata. 4 I maestri di arrampicata sono tenuti a conclude un’assicurazione di responsabilità civile professionale ai sensi dell’articolo 13 della legge e dell’articolo 20 della presente ordinanza. 5 I maestri di arrampicata in fase di formazione possono, sotto la vigilanza diretta e la responsabilità di una persona titolare dell’autorizzazione per attività secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera h, svolgere una tale attività se è necessario per conti- nuare la formazione.

Art. 23 L’articolo 15 della legge si applica anche agli aspiranti guida alpina, ai maestri di arrampicata e agli accompagnatori di escursionismo.

Art. 24 L’articolo 19 capoversi 1 e 2 della legge si applica per analogia agli aspiranti guida alpina, ai maestri di arrampicata e agli accompagnatori di escursionismo.

Allegato 1, n. 1 cpv. 2 lett. c

2 Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

c. per guide alpine, maestri di arrampicata, maestri di sport sulla neve e accompagnatori di escursionismo: copia dell’attestato professionale federale o certificato che attesti una formazione riconosciuta come equivalente;

9 giugno 2015 Cancelleria federale

2 RS 412.10

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