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AS 2015 17

Ordinanza del DEFR concernente la liberazione di scorte obbligatorie di antibiotici

Ordinanza del DEFR concernente la liberazione di scorte obbligatorie di antibiotici

del 18 dicembre 2014

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 6 luglio 19831 sui principi generali della costituzione di scorte, ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione

1 La presente ordinanza si applica agli antibiotici seguenti:

Codice ATC2 Principio attivo Osservazioni

J01 antibiotici per uso sistemico Forme parenterali

Art. 2 Quantità liberata La quantità massima di antibiotici che può essere messa a disposizione dei proprie- tari di scorte obbligatorie corrisponde alla differenza tra il fabbisogno comprovato in Svizzera e la quantità liberamente disponibile sul mercato interno.

Art. 3 Liberazione di scorte 1 Il proprietario di scorte obbligatorie che non dispone di scorte d’esercizio suffi- cienti e si trova nell’impossibilità di compensare in altro modo tale carenza, può chiedere la liberazione delle scorte obbligatorie al settore Agenti terapeutici. La domanda deve essere motivata. 2 Il settore Agenti terapeutici determina la quantità massima liberata nonché il perio- do di tempo durante il quale il proprietario di scorte obbligatorie può disporre di tale quantità. Esso emana una decisione.

RS 531.211.31 1 RS 531.211 2 Il codice ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) può essere consultato in inglese (versione ufficiale) sul sito del Collaborating Centre for Drug Stati- stics Methodology dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) all’indirizzo seguen- te: www.whocc.no > ATC/DDD Index.

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Liberazione di scorte obbligatorie di antibiotici. O del DEFR RU 2015

Art. 4 Adeguamento del contratto per la costituzione di scorte obbligatorie 1 Il contratto per la costituzione di scorte obbligatorie stipulato con l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) è adeguato alle mutate circostanze prima che gli antibiotici siano prelevati da una scorta obbligatoria. 2 Il proprietario, in particolare, rimborsa anzitutto la parte corrispondente del mutuo garantito dalla Confederazione per le proprie scorte obbligatorie e adempie i propri obblighi nei confronti del fondo di garanzia (art. 7 cpv. 1 della legge dell’8 ottobre

19823 sull’approvvigionamento economico del Paese, LAP).

Art. 5 Obbligo di fornitura 1 Il proprietario di una scorta obbligatoria autorizzato a liberarla è tenuto a rifornire i clienti svizzeri. 2 Il proprietario è autorizzato a fornire al cliente solo la quantità di antibiotici neces- saria per coprire il suo fabbisogno corrente. 3 Il settore Agenti terapeutici può revocare l’autorizzazione per la liberazione delle scorte obbligatorie già accordate al proprietario e respingere le sue successive richie- ste di liberazione fintanto che non abbia adempiuto agli obblighi previsti dai capo- versi 1 e 2. 4 Il proprietario di una scorta obbligatoria può rifiutarsi di fornire antibiotici a clienti insolvibili.

Art. 6 Obbligo di trasformare la merce Il proprietario autorizzato a liberare scorte obbligatorie è tenuto a trasformarle nei limiti delle sue capacità aziendali.

Art. 7 Obbligo di tenere una contabilità e di fare rapporto I proprietari sono tenuti a contabilizzare tutte le loro scorte nonché le relative entrate e uscite; essi devono inoltre presentare un rapporto settimanale al settore Agenti terapeutici.

Art. 8 Ricorso Conformemente all’articolo 38 LAP4, l’UFAE è l’autorità di ricorso contro le deci- sioni prese dal settore Agenti terapeutici.

Art. 9 Disposizioni penali Le infrazioni alle prescrizioni della presente ordinanza sono punite conformemente all’articolo 47 LAP5.

3 RS 531 4 RS 531 5 RS 531

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Art. 10 Esecuzione L’UFAE e il settore Agenti terapeutici sono responsabili dell’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 23 dicembre 2014 alle ore 18.006.

18 dicembre 2014 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann

6 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 23 dic. 2014 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

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