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AS 2015 1755

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt)

Modifica del 20 maggio 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sui miglioramenti strutturali è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 1 Si considerano provvedimenti individuali i miglioramenti strutturali per un’azien- da, per una comunità aziendale, per una comunità aziendale settoriale o per comu- nità simili, per l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale, per la pesca o la piscicoltura e per piccole aziende artigianali.

Art. 7 cpv. 1 1 Se prima dell’investimento la sostanza rettificata del richiedente supera 800 000 franchi, l’aiuto agli investimenti è ridotto di 5000 franchi per ogni 20 000 franchi di sostanza supplementare.

Art. 9 cpv. 3, frase introduttiva e 5 3 Sempre che la sostanza del locatore non superi i limiti di cui all’articolo 7, per gli affittuari di aziende appartenenti a persone fisiche all’infuori della famiglia basta adempiere i seguenti presupposti: 5 Per l’aiuto iniziale di cui all’articolo 43 e i provvedimenti volti a migliorare la produzione di colture speciali e il loro adeguamento al mercato nonché per il rin- novo di colture perenni di cui all’articolo 44 capoverso 1 lettera e è sufficiente un contratto di affitto con una durata minima di nove anni per le aziende agricole e di sei anni per i singoli fondi.

Art. 11 cpv. 1 lett. b

1 Si considerano provvedimenti collettivi:

b. i miglioramenti strutturali per un’azienda di estivazione;

1 RS 913.1

2014-2685 1755

O sui miglioramenti strutturali RU 2015

Art. 25 cpv. 2 lett. a

2 Esse contengono i seguenti allegati:

a. decisione passata in giudicato di approvazione del progetto e decisione dei servizi cantonali competenti in merito all’aiuto finanziario del Cantone;

Art. 38 cpv. 3 3 Le superfici agricole utili incluse nel perimetro di un miglioramento strutturale sottostanno all’obbligo di tolleranza giusta l’articolo 165b LAgr.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

20 maggio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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