AS 2015 1781
AS 2015 1781
Ordinanza concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)
Modifica del 20 maggio 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 12 maggio 20101 sui prodotti fitosanitari è modificata come segue:
Art. 36 cpv. 3 3 Le domande d’iscrizione nell’elenco devono essere presentate al servizio d’omolo- gazione, corredate dei dati di cui alla sezione 3 della scheda di dati di sicurezza secondo l’articolo 20 dell’ordinanza del 5 giugno 20152 sui prodotti chimici (OP- Chim). Se del caso, il servizio d’omologazione può richiedere informazioni supple- mentari.
Art. 39 cpv. 2 2 Il contenuto e la forma dell’annuncio sono disciplinati negli articoli 49–51 OP-
Art. 52 cpv. 3 lett. d
3 Dopo l’omologazione cessano di essere confidenziali le seguenti informazioni:
d. la denominazione delle altre sostanze che devono essere classificate come pericolose ai sensi dell’articolo 3 OPChim4 e che contribuiscono alla clas- sificazione del prodotto fitosanitario;
Art. 53 cpv. 2 e 3 2 I principi attivi che sono sostanze pericolose e che sono destinati all’impiego nei prodotti fitosanitari devono essere classificati per analogia conformemente all’arti- colo 6 capoverso 1 OPChim5.
2015-0837 1781
O sui prodotti fitosanitari RU 2015
3 Laddove nell’OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza si intende il titolare dell’autorizzazione.
Art. 54 cpv. 3 3I prodotti fitosanitari devono essere imballati per analogia conformemente all’articolo 8 OPChim6; laddove nell’OPChim si parla di sostanze o preparati peri- colosi, nella presente ordinanza si intendono tutti i prodotti fitosanitari.
Art. 55 cpv. 2 2I prodotti fitosanitari devono essere etichettati per analogia conformemente all’articolo 10 capoversi 1, 2, 4, 5 e 6 OPChim7 e secondo le disposizioni degli allegati 7 e 8 della presente ordinanza; laddove nell’OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza si intende il titolare dell’autorizzazione. Se gli allegati 7 e 8 e l’OPChim prevedono un’etichettatura diversa, si applicano gli allegati 7 e 8.
L’etichetta dei prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente sostanze di base approvate e immessi sul mercato deve recare in modo leggibile e indelebile le se- guenti informazioni in una delle lingue ufficiali della regione in cui il prodotto è venduto: f. se del caso, i corrispondenti dati di cui all’articolo 10 OPChim8 sull’etichet- tatura di preparati pericolosi;
Art. 59 cpv. 1 e 3 1 Per i prodotti fitosanitari occorre redigere e consegnare, per analogia conforme- mente agli articoli 19–22 OPChim9, schede di dati di sicurezza; non è necessario allegare alla scheda di dati di sicurezza gli scenari d’esposizione di cui all’arti- colo 20 capoverso 2 OPChim. Laddove nell’OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza si intende il titolare dell’autorizzazione.
3 Le schede di dati di sicurezza devono essere conservate secondo l’articolo 23
OPChim.
Art. 63 Conservazione I prodotti fitosanitari devono essere conservati secondo gli articoli 57 e 62 OP-
6 RS 813.11 7 RS 813.11 8 RS 813.11 9 RS 813.11 10 RS 813.11
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Art. 64 Fornitura 1 Per la fornitura di prodotti fitosanitari si applicano per analogia gli articoli 58, 63– 2 In via suppletiva, l’articolo 59 OPChim si applica per analogia alle aziende che immettono sul mercato prodotti fitosanitari. 3 I prodotti fitosanitari la cui etichettatura contiene un elemento di cui all’allegato 5 numero 1.2 lettera a o b oppure numero 2.2 lettera a o b OPChim12 non possono essere forniti a utilizzatori privati.
Art. 65 Furto, perdita, erronea immissione sul mercato In caso di furto, perdita o erronea immissione sul mercato di prodotti fitosanitari, si applica l’articolo 67 OPChim13.
Art. 68 cpv. 4 4 L’uso di prodotti fitosanitari la cui etichettatura contiene un elemento di cui all’allegato 5 numero 1.1 o numero 1.2 lettera a o b oppure numero 2.1 o numero 2.2 lettera a o b OPChim14 è vietato nelle zone d’insediamento su superfici quali parchi, giardini, impianti sportivi e per il tempo libero, cortili delle scuole o parchi giochi, nonché nelle immediate vicinanze di infrastrutture sanitarie. Il divieto non si applica all’uso su superfici di produzione agricola in zone d’insediamento.
Art. 78 Competenze degli uffici doganali Gli uffici doganali controllano, su richiesta del servizio d’omologazione, se i pro- dotti fitosanitari sono conformi alle disposizioni d’importazione della presente ordinanza. Per il rimanente si applica l’articolo 84 capoverso 3 OPChim15.
Art. 82 Trasmissione di dati Gli articoli 74–76 OPChim16 si applicano per analogia alla trasmissione di dati relativi ai prodotti fitosanitari.
Art. 86b Disposizione transitoria relativa alla modifica del 20 maggio 2015 Per i prodotti fitosanitari che, conformemente all’articolo 86a capoverso 1, sono etichettati e imballati secondo il diritto anteriore, fino al 31 maggio 2018 può essere consegnata una scheda di dati di sicurezza redatta secondo il diritto anteriore.
11 RS 813.11 12 RS 813.11 13 RS 813.11 14 RS 813.11 15 RS 813.11 16 RS 813.11
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II Gli allegati 1, 5, 6, 7 e 8 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2015.
20 maggio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Allegato 1
Principi attivi approvati, la cui incorporazione nei prodotti fitosanitari è autorizzata
Parte D: Sostanze di base
Sono iscritti nell’elenco:
Nome comune Specifica Funzione/Condizioni specifiche e limitazioni
… Latte scremato (latte magro) derrata alimentare secondo la legislazione Il latte scremato utilizzato deve essere stato sottoposto sulle derrate alimentari a un trattamento termico secondo l’articolo 49 capoverso 1 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre
200517 sui requisiti igienici (ORI).
Siero derrata alimentare secondo la legislazione Il siero utilizzato deve essere stato sottoposto a un sulle derrate alimentari trattamento termico secondo l’articolo 49 capoverso 1 ORI. …
17 RS 817.024.1
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Allegato 5 (art. 7, 10, 11, 21, 29, 52 e 85)
Requisiti del fascicolo da presentare per l’inclusione di un principio attivo nell’allegato 1
1bis Nel caso di principi attivi che contengono un nanomateriale di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera q OPChim18, le informazioni devono inoltre contenere la compo- sizione del nanomateriale, la forma delle particelle e la grandezza media dei granuli, nonché, se disponibili, la distribuzione dimensionale numerica, il rapporto superfi- cie-volume, lo stato di aggregazione, il rivestimento e la funzionalizzazione di superficie.
18 RS 813.11
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Allegato 6 (art. 7, 11, 21, 52 e 85)
Requisiti del fascicolo da presentare ai fini dell’autorizzazione di un prodotto fitosanitario
1bis Nel caso di prodotti fitosanitari che contengono un nanomateriale di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera q OPChim19, le informazioni devono inoltre conte- nere la composizione del nanomateriale, la forma delle particelle e la grandezza media dei granuli, nonché, se disponibili, la distribuzione dimensionale numerica, il rapporto superficie specifica-volume, lo stato di aggregazione, il rivestimento e la funzionalizzazione di superficie.
19 RS 813.11
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Allegato 7 (art. 55)
Frasi tipo per i rischi particolari per l’essere umano o l’ambiente
Introduzione cpv. 1 e codice RSh 3 1 Nei casi in cui l’etichettatura secondo l’articolo 10 OPChim20 non fosse sufficiente per descrivere i rischi specifici che potrebbero intervenire con l’uso di prodotti fitosanitari, occorre descrivere, mediante le frasi specifiche riportate nel presente allegato, la natura dei particolari effetti sulla salute umana e degli animali nonché sull’ambiente.
Codice Rischi particolari Criteri per l’attribuzione delle frasi tipo
…
RSh 3 Il contatto con il vapore Questa frase deve essere utilizzata, ove può causare ustioni della appropriato, per i prodotti fitosanitari prepa- pelle e bruciori agli occhi; rati sotto forma di gas liquefatti (p. es. per i il contatto con il liquido preparati di bromuro di metile). può causare congelamento. In questi casi devono essere specificate misure di protezione personale, come indi- cato nelle disposizioni generali dell’allegato 8. La frase non deve essere utilizzata se sono impiegate le seguenti indicazioni di pericolo: del 18 maggio 200521 sui prodotti chimi- ci; o – H314 conformemente alle prescrizioni tecniche secondo l’allegato 2 numero 1 OPChim.
20 RS 813.11 21 RU 2005 2721, 2007 821, 2009 401 805, 2010 5223, 2011 5227, 2012 6103, 2013 201 3041, 2014 2073 3857
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Allegato 8 (art. 55)
Frasi tipo relative alle precauzioni da prendere per la tutela dell’essere umano o dell’ambiente
2.1 Precauzioni specifiche per operatori (SPo)
Codici SPo 2 e SPo 4
Codice Disposizioni specifiche Criteri per l’attribuzione delle frasi tipo
SPo 2 Lavare tutto L’uso di questa frase è consigliato quando l’abbigliamento di prote- l’abbigliamento di protezione è necessario zione dopo l’impiego. per proteggere gli operatori. È prescritto per i prodotti fitosanitari la cui etichetta contiene un elemento di cui all’allegato 5 numero 1.1 lettera a o c, numero 1.2 lettera a o b, numero
2.1 lettera a o c oppure numero 2.2 lettera a o
b OPChim.
SPo 4 L’imballaggio deve essere Questa frase deve essere utilizzata per i aperto all’esterno e in prodotti fitosanitari contenenti principi attivi condizioni di tempo secco. che possono reagire violentemente a contatto con l’acqua o l’umidità dell’aria, come il fosfuro di alluminio, o che possono causare una combustione spontanea, come i ditiocar- bamati (alchilene-bis). La frase può essere impiegata anche per i prodotti volatili classi- ficati con: all’ordinanza del 18 maggio 200522 sui prodotti chimici; o prescrizioni tecniche secondo l’allegato 2 numero 1 OPChim. Gli esperti devono essere consultati per i singoli casi al fine di valutare se le proprietà del preparato e l’imballaggio siano tali da causare danni all’operatore.
22 RU 2005 2721, 2007 821, 2009 401 805, 2010 5223, 2011 5227, 2012 6103, 2013 201 3041, 2014 2073 3857
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