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AS 2015 1827

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (Ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODAgr)

Modifica del 20 maggio 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 26 novembre 20031 sulle dichiarazioni agricole è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza l’espressione «Ufficio federale» è sostituita con «UFAG».

Art. 1

1 La presente ordinanza si applica ai seguenti prodotti importati:

a. carne di animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina, ad ecce- zione dei cinghiali, di coniglio domestico, di pollame domestico, ad ecce- zione delle galline ovaiole, e di selvaggina da allevamento biungulata; b. preparati di carne e prodotti a base di carne con una quota di carne di almeno il 20 per cento della massa; c. uova di gallina domestica (Gallus gallus domesticus); d. preparazioni a base di uova di gallina domestica (Gallus gallus domesticus) (preparati di uova).

2 Essa non si applica agli insaccati scottati, crudi e cotti.

3 Per carne s’intendono tutte le parti commestibili delle carcasse degli animali enu- merati nel capoverso 1 lettera a. 4 Per i preparati di carne e i prodotti a base di carne si applicano le definizioni determinanti del Dipartimento federale dell’interno (DFI) nell’ambito delle derrate alimentari di origine animale. 5 Per le uova si applica la definizione determinante del DFI nell’ambito delle derrate alimentari di origine animale. 6 Per preparati di uova s’intendono le uova al tegamino, le uova sode e le uova sode e sbucciate (uova contenute in preparazioni gastronomiche).

1 RS 916.51

2014-2691 1827

O sulle dichiarazioni agricole RU 2015

Art. 2 Obbligo di dichiarazione 1 Chiunque consegni ai consumatori prodotti di cui all’articolo 1 capoverso 1 ottenu- ti mediante metodi di produzione vietati in Svizzera deve dichiarare questi prodotti all’atto della consegna conformemente agli articoli 3–5. 2 L’obbligo di dichiarazione ai sensi del capoverso 1 si applica anche se i prodotti sono consegnati in strutture collettive come pubblici esercizi, ospedali o impianti di ristorazione collettiva. 3 Dall’obbligo di dichiarazione ai sensi dei capoversi 1 e 2 è esentato chiunque possa provare che i prodotti non sono stati ottenuti mediante metodi di produzione vietati in Svizzera.

4 Sono vietate in Svizzera:

a. la produzione di carne utilizzando le seguenti sostanze per aumentare le pre- stazioni degli animali:

1. sostanze ormonali e non ormonali di cui all’allegato 4 lettera b

dell’ordinanza del 18 agosto 20042 sui medicamenti veterinari, oppure

2. sostanze non ormonali di cui all’articolo 160 capoverso 8 LAgr;

b. la produzione di carne di coniglio domestico e la produzione di uova, se non sono adempiute le seguenti esigenze di tenuta degli animali:

1. per la tenuta di conigli domestici: articoli 7, 10 capoverso 1, 64 e 65

dell’ordinanza del 23 aprile 20083 sulla protezione degli animali,

2. per la tenuta di galline domestiche: allegato 1 tabella 9 dell’ordinanza

del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali. 5 Per la prova che un prodotto non è stato ottenuto mediante metodi di produzione vietati in Svizzera (prova dell’equivalenza di divieti di metodi di produzione) si applicano le esigenze di cui all’articolo 6 o 8.

Art. 3 Dichiarazione di carne, preparati di carne e prodotti a base di carne 1 La carne, i preparati di carne e i prodotti a base di carne devono essere dichiarati utilizzando, a seconda del caso, la menzione «Può essere stato prodotto con sostanze ormonali per aumentare le prestazioni degli animali» o «Può essere stato prodotto con sostanze non ormonali, come gli antibiotici, per aumentare le prestazioni degli animali». All’occorrenza, vanno utilizzate entrambe le menzioni. 2 La carne, i preparati di carne e i prodotti a base di carne di coniglio domestico devono essere dichiarati utilizzando la menzione «Proveniente da metodo di tenuta non autorizzato in Svizzera».

Art. 4 Dichiarazione di uova e preparati di uova Le uova e i preparati di uova devono essere dichiarati utilizzando la menzione «Pro- venienti da allevamento in batteria non autorizzato in Svizzera».

2 RS 812.212.27 3 RS 455.1

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O sulle dichiarazioni agricole RU 2015

Art. 5 Forma della dichiarazione

1 La dichiarazione deve essere conforme alle disposizioni degli articoli 26–28

dell’ordinanza del 23 novembre 20054 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso. 2 In caso di prodotti preimballati, la dichiarazione deve essere apposta su ogni imbal- laggio o etichetta. In caso di prodotti sfusi, la dichiarazione scritta deve essere espo- sta dove tali prodotti sono offerti. 3 Nelle strutture come i pubblici esercizi, gli ospedali o gli impianti di ristorazione collettiva, la dichiarazione deve avvenire per scritto. In caso di difficoltà temporanea e di breve durata nell’approvvigionamento di un prodotto, è possibile informare verbalmente in merito alla sua sostituzione.

Art. 6 Prova dell’equivalenza di divieti legali di metodi di produzione 1 La prova che un prodotto non è ottenuto mediante metodi di produzione vietati in Svizzera è fornita se: a. è possibile ricostruire completamente il flusso delle merci mediante le partite conformemente alle prescrizioni determinanti del DFI nell’ambito della caratterizzazione e della pubblicità delle derrate alimentari; e b. il prodotto proviene da un Paese in cui, secondo l’elenco dei Paesi (art. 7), vigono divieti legali equivalenti di metodi di produzione della materia prima corrispondente. 2 Anziché la prova di cui al capoverso 1 lettera b, la prova che un prodotto è stato ottenuto senza utilizzare le sostanze di cui all’articolo 2 capoverso 4 lettera a numero 1 per aumentare le prestazioni degli animali può essere fornita mediante un certifica- to veterinario riconosciuto dall’Unione europea (UE). Il certificato deve essere allegato al prodotto all’atto dell’importazione. Le esigenze relative al certificato sono rette dal rispettivo atto normativo dell’UE cui si rimanda nelle prescrizioni del DFI nell’ambito del controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali; è determinante la versione dell’atto normativo dell’UE ivi citata.

Art. 7 cpv. 1

1 L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) determina in un elenco (elenco dei

Paesi) i Paesi in cui vigono divieti legali di metodi di produzione che corrispondono ai divieti legali di metodi di produzione menzionati nell’articolo 2 capoverso 4 e che dispongono di un programma di vigilanza corrispondente.

Art. 7a Abrogato

4 RS 817.02

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Art. 8 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. c

1 La prova dell’equivalenza del divieto di un metodo di produzione è fornita se:

c. è possibile ricostruire completamente il flusso delle merci mediante le partite conformemente alle prescrizioni determinanti del DFI nell’ambito della caratterizzazione e della pubblicità delle derrate alimentari.

Art. 9 Riconoscimento delle direttive di produzione

1 L’UFAG riconosce direttive di produzione di diritto privato come equivalenti a

divieti di metodi di produzione di cui all’articolo 2 capoverso 4 lettera a numero 2 e lettera b se: a. le direttive di produzione contengono divieti di metodi di produzione equivalenti ai divieti di cui all’articolo 2 capoverso 4 lettera a numero 2 e lettera b; b. l’osservanza delle direttive di produzione è garantita a livello di fabbricazio- ne del prodotto in base a un programma di certificazione di un ente di certi- ficazione; c. un ente di certificazione controlla la separazione del flusso di merci sia nella fase di trasformazione sia nella fase di commercializzazione; e d. un ente di certificazione ha emesso una dichiarazione di equivalenza; il rap- porto secondo l’articolo 13 capoverso 3 costituisce il fondamento della dichiarazione di equivalenza.

2 La domanda di riconoscimento di una direttiva di produzione è presentata

all’UFAG dall’importatore utilizzando l’apposito modulo.

3 L’UFAG comunica all’importatore il risultato dell’esame.

4 La direttiva di produzione è riconosciuta per un anno, fatti salvi il riesame e la revoca, a condizione che la validità della dichiarazione di equivalenza di cui al capoverso 1 lettera d inoltrata con la domanda sia di almeno nove mesi al momento in cui è presentata la domanda. In caso contrario la durata del riconoscimento della direttiva di produzione è limitata alla validità della dichiarazione di equivalenza inoltrata. 5 Se l’importatore presenta una nuova domanda al più tardi quattro settimane prima della scadenza della validità della decisione, l’UFAG decide prima della scadenza della validità della decisione.

Art. 10 Pubblicazione 1 L’UFAG pubblica periodicamente le designazioni delle direttive di produzione di diritto privato riconosciute come equivalenti a un divieto di un metodo di produ- zione.

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2 Indica a quali prodotti si applicano queste direttive di produzione. Inoltre, indica in particolare l’importatore, il Paese di produzione della materia prima e l’azienda produttrice.

3 L’UFAG è libero di scegliere la forma di pubblicazione.

Art. 11 Enti di certificazione Gli enti di certificazione devono: a. essere accreditati per la loro attività ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno

19965 sull’accreditamento e sulla designazione;

b. disporre di un’organizzazione ben definita nonché di una procedura di certi- ficazione e di vigilanza (procedura di controllo standard) nella quale sono fissati in particolare i criteri imposti come oneri alle imprese sottoposte al loro controllo, nonché un piano adeguato di provvedimenti applicabili in ca- so di irregolarità; c. disporre delle competenze tecniche, dell’equipaggiamento e dell’infrastrut- tura necessari allo svolgimento delle attività di controllo e di certificazione conformemente alla presente ordinanza; d. disporre di un numero sufficiente di collaboratori in possesso di conoscenze tecniche sufficienti riguardanti la produzione animale e sufficientemente a conoscenza dei metodi di produzione vietati in Svizzera giusta l’articolo 2 capoverso 4; e. garantire che i loro collaboratori possiedano le qualifiche, la formazione e l’esperienza necessarie nell’ambito della produzione animale in generale e delle prescrizioni della presente ordinanza in particolare; f. essere indipendenti e liberi da ogni conflitto d’interesse per quanto riguarda l’attività di controllo e di certificazione in virtù della presente ordinanza; g. disporre di un’adeguata normativa per l’autonomia e la rotazione dei con- trollori; e h. garantire che le gravi irregolarità vengano comunicate immediatamente e in maniera esaustiva all’UFAG.

Art. 12 Enti di certificazione esteri 1 Sentito il Servizio di accreditamento svizzero, l’UFAG riconosce gli enti di certifi- cazione esteri, se questi sono in grado di provare di possedere una qualifica equiva- lente a quella richiesta in Svizzera.

2 Gli enti di certificazione devono segnatamente provare che:

a. adempiono le esigenze di cui all’articolo 11; b. assumono gli obblighi di cui all’articolo 13; c. conoscono la legislazione svizzera pertinente.

5 RS 946.512

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3 È fatto salvo l’articolo 18 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre 19956 sugli ostacoli tecnici al commercio. 4 L’UFAG può rilasciare riconoscimenti di durata limitata e vincolarli a oneri. Può segnatamente imporre all’ente di certificazione gli oneri seguenti: a. utilizzare i dati e le informazioni raccolti nell’attività di controllo esclusiva- mente per fini di controllo e rispettare le prescrizioni svizzere relative alla protezione dei dati; b. concordare preventivamente con l’UFAG qualsiasi modifica prevista delle fattispecie importanti per il riconoscimento; c. contrarre un’assicurazione responsabilità civile appropriata o costituire ri- serve sufficienti.

5 L’UFAG può revocare il riconoscimento se le condizioni e gli oneri non sono

adempiuti.

Art. 13 Controlli 1 L’ente di certificazione effettua, almeno una volta all’anno, un controllo per impre- sa. Verifica se tutte le imprese che sottostanno all’obbligo di certificazione adem- piono integralmente le prescrizioni della presente ordinanza. 2 Oltre al controllo condotto annualmente, l’ente di certificazione effettua controlli saltuari non annunciati in almeno il 10 per cento delle imprese. 3 Sui controlli di cui ai capoversi 1 e 2 va redatto un rapporto esaustivo all’atten- zione dell’UFAG che deve essere controfirmato dalla persona responsabile dell’impresa controllata.

Art. 16 Disposizione transitoria relativa alla modifica del 20 maggio 2015 Per la consegna di prodotti importati prima del 1° gennaio 2016 possono essere applicate le prescrizioni in materia di dichiarazione secondo il diritto anteriore.

II L’ordinanza del 27 agosto 20087 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 1, frase introduttiva e 10 1 La carne secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 26 novembre 20038 sulle dichiarazioni agricole (ODAgr) proveniente da Stati privi di un divieto legale per l’utilizzo di ormoni per aumentare le prestazioni degli animali nella pro-

6 RS 946.51 7 RS 916.443.13 8 RS 916.51

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duzione di carne equivalente al divieto di cui all’articolo 2 capoverso 4 lettera a numero 1 ODAgr può essere importata soltanto se: 10 I preparati di carne e i prodotti a base di carne provenienti da Stati privi di un divieto legale per l’utilizzo di ormoni per aumentare le prestazioni degli animali nella produzione di carne equivalente al divieto di cui all’articolo 2 capoverso 4 lettera a numero 1 ODAgr possono essere importati soltanto se alla partita è allegato un certificato riconosciuto dall’Unione europea.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2015.

20 maggio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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