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AS 2015 1849

Ordinanza sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac

Ordinanza sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac

del 12 giugno 2015

Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 16 dicembre 20051 sugli stranieri (LStr); visti gli articoli 17 capoverso 6, 112b capoverso 2 e 119 della legge del 26 giugno 19982 sull’asilo (LAsi), ordina:

I Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 24 ottobre 20073 sull’ammissione, il soggiorno

e l’attività lucrativa

Art. 1 cpv. 1 e 3 1 La presente ordinanza si applica in quanto gli Accordi di associazione alla norma- tiva di Schengen e Dublino non prevedano disposizioni derogatorie. 3 Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono menzionati nell’alle- gato 4.

Art. 82a Comunicazione di dati a uno Stato Dublino

1 Nel quadro dell’applicazione degli Accordi di associazione alla normativa di

Dublino4, prima del trasferimento di uno straniero nel competente Stato vincolato da uno di tali accordi (Stato Dublino), la SEM trasmette a detto Stato i seguenti dati: a. i dati personali di cui all’allegato VI del regolamento (CE) 1560/20035; e b. le informazioni riguardanti lo stato di salute fisica e mentale della persona interessata conformemente all’allegato IX del regolamento (CE) 1560/2003,

4 Gli Acc. di associazione alla normativa di Dublino sono menzionati nell’all. 4. 5 Regolamento (CE) 1560/2003 della Commissione, del 2 set. 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i mec- canismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo, GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 118/2014, GU L 39 dell’8.2.2014, pag. 1.

2015-1122 1849

Adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni in relazione RU 2015

qualora tali informazioni siano necessarie ai fini dell’assistenza medica o del trattamento medico. 2 Le informazioni di cui al capoverso 1 lettera b possono essere trasmesse soltanto tra professionisti sanitari o persone soggette a un corrispondente segreto professio- nale e soltanto con il consenso esplicito della persona interessata o del suo rappre- sentante. Se, per motivi fisici o giuridici, la persona interessata non è in grado di dare il proprio consenso, le informazioni possono essere trasmesse eccezionalmente senza consenso esplicito, qualora la tutela di interessi vitali della persona interessata o di una terza persona lo richieda. 3 La procedura è retta dagli articoli 31 e 32 del regolamento (UE) 604/20136 e dagli articoli 8 paragrafo 3 e 15a del regolamento (CE) 1560/2003.

Art. 83a Riconoscimento delle decisioni di allontanamento estere 1 Le autorità cantonali degli stranieri possono allontanare nel loro Stato d’origine o di provenienza, secondo le condizioni previste dalla direttiva 2001/40/CE7, gli stranieri oggetto di una decisione di allontanamento passata in giudicato presa da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen8, la quale constati che non sono adempite le condizioni d’entrata secondo l’articolo 5 paragrafo 1 del Codice frontiere Schengen9. 2 I Cantoni verificano se l’esecuzione dell’allontanamento nello Stato d’origine o di provenienza è ancora ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile ed emanano una decisione.

3 Le spese di esecuzione dell’allontanamento sono rimborsate conformemente

all’articolo 7 della direttiva 2001/40/CE e alla decisione 2004/191/CE10. La SEM è l’organo di contatto ai sensi di detta decisione.

6 Regolamento (UE) 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu. 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), nella versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31. 7 Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 mag. 2001, relativa al riconoscimento reci- proco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, versione della GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34. 8 Gli Acc. di associazione alla normativa di Schengen sono riportati nell’all. 3. 9 Regolamento (CE) 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 mar. 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen); GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 1051/2013; GU L 295 del 6.11.2013, pag. 1. 10 Decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 feb. 2004, che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall’applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, versione della GU L 60 del 27.2.2004, pag. 55.

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Art. 87 cpv. 4 4 L’immagine del volto e le due impronte digitali di cui all’articolo 71c sono utiliz- zate per il rilascio di una carta di soggiorno conformemente al regolamento (CE) 1030/200211. L’accesso a tali dati è disciplinato dall’ordinanza SIMIC (allegato 1).

Titolo prima dell’art. 87a Capitolo 10a: Eurodac

Art. 87a Esperto in dattiloscopia 1 Nel quadro delle consultazioni Eurodac secondo l’articolo 111i capoverso 6 LStr, la verifica delle impronte digitali è affidata a un esperto dei Servizi AFIS DNA del- l’Ufficio federale di polizia conformemente all’articolo 102ater LAsi. 2 La procedura è retta dall’articolo 11 dell’ordinanza 3 dell’11 agosto 199912 sul- l’asilo (OAsi 3). L’esperto trasmette il risultato della propria verifica alla SEM, nonché ai servizi (Corpo guardie di confine, polizie cantonali e comunali) che hanno proceduto al confronto Eurodac.

Art. 87b Diritto d’accesso e diritto di rettifica o di cancellazione dei dati Eurodac La procedura relativa all’esercizio del diritto d’accesso e del diritto di rettifica o di cancellazione dei dati Eurodac è retta dall’articolo 11a OAsi 313.

Art. 87c Responsabilità in relazione con la gestione di Eurodac La responsabilità in caso di danni in relazione con la gestione di Eurodac è retta dalla legge del 14 marzo 195814 sulla responsabilità, in particolare dagli artico- li 19a–19c, che si applicano per analogia.

Art. 87d Vigilanza sul trattamento dei dati Eurodac e sicurezza dei dati Gli articoli 11c e 12 OAsi 315 si applicano per analogia alla vigilanza sul trattamento dei dati Eurodac e alla sicurezza dei dati.

11 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 71c.

12 RS 142.314 13 RS 142.314 14 RS 170.32 15 RS 142.314

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Art. 88a Situazione particolare dei minorenni non accompagnati 1 Nel quadro della procedura di allontanamento può essere chiarito, facendo capo a metodi scientifici, se l’età indicata dalla persona interessata corrisponde all’età effettiva. 2 Per il minorenne non accompagnato, se non è possibile designare subito un curato- re o un tutore, l’autorità cantonale competente nomina immediatamente una persona di fiducia conformemente all’articolo 64 capoverso 4 o all’articolo 64a capoverso 3bis LStr per la durata della procedura d’allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore età. 3 La persona di fiducia deve disporre di conoscenze del diritto in materia di stranieri e del diritto concernente la procedura Dublino. Accompagna e sostiene il minorenne non accompagnato nella procedura di allontanamento, comprese le procedure con- cernenti misure coercitive ordinate secondo gli articoli 73–81 LStr.

4 Essa adempie segnatamente i compiti seguenti:

a. consulenza nel quadro della procedura di allontanamento e della procedura concernente l’adozione di misure coercitive; b. sostegno nell’indicazione e acquisizione di mezzi di prova; c. assistenza in particolare nei contatti con le autorità e con le istituzioni sanita- rie. 5 Qualora sia nominata una persona di fiducia o siano ordinate misure tutorie, la competente autorità cantonale ne informa senza indugio le altre autorità cantonali e federali che partecipano alla procedura, nonché il minorenne. 6 Le persone incaricate dell’audizione di minorenni devono tenere conto degli aspetti specifici della minore età.

Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 4 secondo la versione qui annessa (appendice 1).

2. Ordinanza del 22 ottobre 200816 concernente l’entrata e il rilascio

del visto

3 L’obbligo ha effetto a decorrere dalla data d’entrata nello spazio Schengen e si estingue dodici mesi dopo tale data. 3bis Abrogato

16 RS 142.204

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3. Ordinanza 1 dell’11 agosto 199917 sull’asilo

Art. 1a, frase introduttiva e lett. e Nella presente ordinanza s’intendono per: e. famiglia: i coniugi e i figli minorenni. Sono equiparati ai coniugi i partner registrati e le persone che vivono in unione duratura simile a quella coniuga- le; nel quadro della procedura Dublino, le nozioni di familiari e parenti sono rette dal regolamento (UE) 604/201318.

Art. 7, rubrica e cpv. 2bis e 3 Situazione particolare dei minori nella procedura d’asilo (art. 17 cpv. 2, 3 e 6 LAsi) 2bis L’attività della persona di fiducia inizia con l’interrogazione sommaria secondo l’articolo 26 capoverso 2 LAsi e si protrae fino al passaggio in giudicato della deci- sione riguardante la domanda d’asilo. Nella procedura Dublino, l’attività si protrae fino al trasferimento del minore nello Stato Dublino competente e si estende anche alle procedure di cui agli articoli 76a e 80a della legge federale del 16 dicembre

200619 sugli stranieri (LStr).

3 La persona di fiducia deve disporre di conoscenze del diritto in materia di asilo e del diritto concernente la procedura Dublino. Accompagna e sostiene nella procedu- ra d’asilo o nella procedura Dublino il minorenne non accompagnato e adempie segnatamente i compiti seguenti: a. consulenza prima delle interrogazioni e durante le stesse; b. sostegno nell’indicazione e acquisizione di mezzi di prova; c. assistenza in particolare nei contatti con le autorità e con le istituzioni sanita- rie.

2 La SEM può parimenti autorizzare l’entrata se:

b. la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d’asilo in virtù del regolamento (UE) 604/201320 e il richiedente l’asilo non è giunto alla frontiera svizzera direttamente dal Paese d’origine o di provenienza, ma ren- de verosimile di averlo lasciato per uno dei motivi di cui all’articolo 3 capo- verso 1 LAsi e di essere giunto senza indugio alla frontiera svizzera.

17 RS 142.311 18 Regolamento (UE) 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu. 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (rifusione), nella versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31. 19 RS 142.20

20 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1a lett. e.

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3 La SEM può autorizzare l’entrata per motivi umanitari; ciò vale anche se non è

stabilito che la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d’asilo in virtù del regolamento (UE) 604/2013.

4 La SEM informa senza indugio l’autorità cantonale competente per l’assegnazione di un luogo di soggiorno e per il divieto di accedere a un dato territorio secondo l’articolo 74 LStr21 sui motivi dell’assegnazione a un centro speciale.

1 La SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d’asilo giusta i

criteri previsti dal regolamento (UE) 604/201322. 4 La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato competente è retta dal regolamento (CE) 1560/200323.

Art. 29b Ripresa della procedura d’asilo conformemente alla competenza secondo Dublino

1 La ripresa della procedura d’asilo è constatata in una decisione incidentale.

2 Se un richiedente l’asilo è stato assegnato a un Cantone nel corso di una precedente procedura d’asilo, tale Cantone è competente anche in caso di ripresa della proce- dura d’asilo.

Art. 29c Riconoscimento delle decisioni in materia di asilo e di allontanamento

1 La SEM può emanare una decisione di non entrata nel merito conformemente

all’articolo 31a capoverso 1 lettera f LAsi, fondandosi su una decisione in materia di asilo e di allontanamento emanata dallo Stato Dublino competente, se: a. la decisione in materia di asilo e di allontanamento constata che le condizio- ni per la concessione di una protezione non sono soddisfatte; oppure b. si tratta di una decisione di non entrata nel merito riguardante una domanda reiterata che non contiene elementi nuovi.

21 RS 142.20

22 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1a lett. e.

23 Regolamento (CE) 1560/2003 della Commissione, del 2 set. 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i mec- canismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo; GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 118/2014, GU L 39 del 8.2.2014, pag. 1.

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2 Le spese di esecuzione dell’allontanamento sono rimborsate conformemente

all’articolo 7 della direttiva 2001/40/CE24 e alla decisione 2004/191/CE25. La SEM è l’organo di contatto ai sensi di detta decisione.

Art. 46 cpv. 1 1 Le persone bisognose di protezione con un permesso di dimora giusta l’articolo 33 LStr26 ricevono un permesso B della durata massima di un anno. Il Cantone di dimora lo proroga, di volta in volta, al massimo di un anno, fatto salvo il capo- verso 2.

4. Ordinanza 3 dell’11 agosto 199927 sull’asilo

Art. 6b Comunicazione di dati a uno Stato Dublino

1 Nel quadro dell’applicazione degli Accordi d’associazione alla normativa di

Dublino28, prima del trasferimento di un richiedente l’asilo nel competente Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino (Stato Dublino), la SEM deve comunicare a detto Stato i seguenti dati: a. i dati personali di cui all’allegato VI del regolamento (CE) 1560/200329; e b. le informazioni riguardanti lo stato di salute fisica e mentale della persona interessata, di cui all’allegato IX del regolamento (CE) 1560/2003, laddove siano necessarie ai fini dell’assistenza medica e del trattamento medico. 2 Le informazioni di cui al capoverso 1 lettera b possono essere trasmesse soltanto tra professionisti sanitari o tra persone soggette a un corrispondente segreto profes- sionale e soltanto con il consenso esplicito della persona interessata o del suo rap- presentante. Se, per motivi fisici o giuridici, la persona interessata non è in grado di dare il proprio consenso, le informazioni possono essere comunicate eccezional- mente senza consenso esplicito qualora la tutela di interessi vitali della persona interessata o di una terza persona lo richieda.

24 Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 mag. 2001, relativa al riconoscimento reci- proco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, versione della GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34. 25 Decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 feb. 2004, che definisce i criteri e le moda- lità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall’applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle deci- sioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, versione della GU L 60 del 27.2.2004, pag. 55. 26 RS 142.20 27 RS 142.314 28 Gli Acc. di associazione alla normativa di Dublino sono menzionati nell’all. 4. 29 Regolamento (CE) 1560/2003 della Commissione, del 2 set. 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i mec- canismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo, GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 118/2014, GU L 39 dell’8.2.2014, pag. 1.

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3 La procedura è retta dagli articoli 31 e 32 del regolamento (UE) 604/201330 e dagli articoli 8 paragrafo 3 e 15a del regolamento (UE) 1560/2003.

Art. 11 Esperto in dattiloscopia 1 La verifica dei risultati delle consultazioni Eurodac è affidata a un esperto in datti- loscopia dei Servizi AFIS DNA dell’Ufficio federale di polizia (fedpol). 2 In caso di risultato positivo della consultazione Eurodac, la SEM lo rende accessi- bile ai Servizi AFIS DNA. L’esperto procede alla verifica il più presto possibile e trasmette senza indugio l’esito della sua verifica alla SEM. 3 Se dalla verifica emerge che le impronte digitali non corrispondono, la SEM can- cella senza indugio il risultato della consultazione.

4 La SEM informa la Commissione europea e l’Agenzia eu-LISA quanto prima

possibile ma al più tardi entro tre giorni lavorativi della mancata corrispondenza delle impronte digitali.

5 I Servizi AFIS DNA devono parimenti esaminare le impronte digitali, se:

a. dopo la concessione della protezione internazionale a una persona da parte di uno Stato Dublino e dopo il corrispondente contrassegno dei dati in Eurodac, la SEM è informata del fatto che essa ha già registrato i dati di tale persona e ottiene le impronte digitali del sistema centrale per apposizione del contras- segno; oppure b. al momento della cancellazione anticipata dei dati di una persona in Euro- dac, la SEM è informata del fatto che essa ha già registrato i dati di tale per- sona e ottiene le impronte digitali del sistema centrale per cancellazione.

Art. 11a Diritto d’accesso e diritto di rettifica o di cancellazione dei dati Eurodac 1 Chiunque fa valere il proprio diritto d’accesso, il proprio diritto di rettifica o il proprio diritto di cancellazione dei dati Eurodac deve fornire tutte le indicazioni necessarie alla propria identificazione, comprese le impronte digitali, e presentare una domanda scritta alla SEM.

30 Regolamento (UE) 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu. 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (rifusione), nella versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

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2 La SEM tratta la domanda di diritto d’accesso d’intesa con l’autorità che ha regi- strato i dati o con lo Stato che ha trasferito i dati all’unità centrale. 3 Essa registra le domande di diritto d’accesso e le trasmette all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT). Informa l’IFPDT in merito alle modalità secondo cui ha trattato le domande. 4 Se una persona fa valere il proprio diritto di rettifica o di cancellazione di dati Eurodac che non sono stati registrati da autorità svizzere, la SEM contatta entro un termine adeguato gli Stati che hanno registrato i dati e trasmette loro la domanda. La SEM informa la persona interessata della trasmissione della domanda. 5 La SEM tratta senza indugio le domande d’accesso, di rettifica o di cancellazione.

6 Essa conferma per scritto e senza indugio alla persona interessata tutte le rettifiche o cancellazioni di dati. Se non è disposta a rettificare o cancellare i dati, ne rende noti i motivi. 7 Le indicazioni necessarie per l’identificazione di cui al capoverso 1, comprese le impronte digitali, sono cancellate senza indugio dopo il trattamento della domanda.

Art. 11b Responsabilità in relazione con la gestione di Eurodac La responsabilità in caso di danni in relazione con la gestione di Eurodac è retta dalla legge del 14 marzo 195831 sulla responsabilità, in particolare dagli artico- li 19a–19c, che si applicano per analogia.

Art. 11c Vigilanza sul trattamento dei dati Eurodac 1 Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’IFPDT coopera con il Garante europeo della protezione dei dati; per quest’ultimo funge da referente nazionale. 2 L’IFPDT è l’autorità nazionale secondo gli articoli 29 paragrafi 11–13 e 30 del regolamento (UE) 603/201332. Gli incombono i compiti definiti in tali articoli.

31 RS 170.32 32 Regolamento (UE) 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu. 2013, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applica- zione del regolamento (UE) 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determina- zione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione interna- zionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di con- trasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione), nella versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1.

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Art. 12 Sicurezza dei dati La sicurezza dei dati è retta: a. dall’ordinanza del 14 giugno 199333 relativa alla legge federale sulla prote- zione dei dati; b. dal capitolo dell’ordinanza del 9 dicembre 201134 sull’informatica nell’Am- ministrazione federale concernente la sicurezza informatica; c. dalle istruzioni del Consiglio federale del 14 agosto 201335 sulla sicurezza TIC nell’Amministrazione federale.

L’allegato 5 della presente ordinanza è modificato secondo l’appendice 2.

5. Ordinanza del 4 settembre 201336 sulle fasi di test

Art. 5 Persona di fiducia per il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato (in deroga all’art. 17 cpv. 3 lett. b LAsi)

1 Fintanto che il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato soggiorna in un

centro della Confederazione, il rappresentante legale di cui all’articolo 25 adempie altresì i compiti di una persona di fiducia. 2 L’attività della persona di fiducia secondo l’articolo 7 capoverso 3 dell’ordinanza 1 dell’11 agosto 199937 sull’asilo (OAsi 1) inizia, dopo l’assegnazione a un Cantone conformemente all’articolo 19 o all’articolo 21 capoverso 2, appena il minorenne non accompagnato lascia il Centro della Confederazione. 3 Nel quadro della procedura Dublino, l’attività della persona di fiducia prosegue fino al trasferimento del minorenne nello Stato Dublino competente e, nel quadro della procedura celere, fino all’esecuzione dell’allontanamento.

Art. 9 cpv. 6 6 Il soggiorno nei centri della Confederazione dura al massimo 140 giorni. Esso può essere prolungato di un periodo appropriato se questo agevola una rapida conclusio- ne della procedura d’asilo o una rapida esecuzione dell’allontanamento.

33 RS 235.11 34 RS 172.010.58 35 Le istruzioni possono essere consultate al seguente indirizzo Internet dell’Organo direzio- ne informatica della Confederazione (ODIC): www.isb.admin.ch > Temi > Sicurezza > Basi per la sicurezza > Istruzioni sulla sicurezza informatica. 36 RS 142.318.1 37 RS 142.311

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Art. 11 cpv. 6 6 Le rimanenti disposizioni della presente ordinanza quanto ai centri della Confede- razione, nonché l’articolo 16b OAsi 138 sono applicati per analogia anche ai centri cantonali o comunali.

Art. 16 cpv. 4 4 Il confronto dei dati conformemente all’articolo 102abis capoversi 2 e 3 LAsi e la domanda di ammissione o riammissione indirizzata al competente Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino (Stato Dublino) sono effettuati durante la fase preparatoria.

Art. 18 cpv. 3 3 Le decisioni di non entrata nel merito prese nel quadro della procedura Dublino vanno notificate entro tre giorni lavorativi dall’approvazione, da parte dello Stato Dublino interpellato, della domanda di trasferimento secondo gli articoli 22 e 25 del regolamento (UE) 604/201339.

Art. 21 cpv. 2 2 Le persone nei cui confronti è stata ordinata l’esecuzione dell’allontanamento nelle fasi di test sono assegnate al Cantone d’ubicazione del centro della Confederazione. Il numero di tali persone è computato nella quota parte del Cantone secondo la chiave di riparto di cui all’articolo 21 capoverso 1 OAsi 1.

Art. 39, rubrica e cpv. 3 Ordine di carcerazione (in deroga agli art. 80 cpv. 1, secondo e terzo periodo e 80a cpv. 1 lett. a LStr)

3 Riguardo alle persone che soggiornano in un centro della Confederazione, la

competenza di ordinare la carcerazione nel quadro della procedura Dublino (art. 76a LStr) spetta al Cantone in cui è ubicato il centro.

38 RS 142.311 39 Regolamento (UE) 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu. 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (rifusione), nella versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

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6. Ordinanza SIMIC del 12 aprile 200640

L’allegato 1 della presente ordinanza è modificato secondo l’appendice 3.

II 1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2015.

2 Gli articoli 11 e 12 OAsi 341 e gli articoli 87a–87d, nonché 88a OASA42 entrano in vigore il 20 luglio 2015. 3 L’allegato 5 dell’OAsi 3 e l’allegato 1 dell’ordinanza SIMIC43 entrano in vigore il 1° ottobre 2015.

40 RS 142.513 41 RS 142.314 42 RS 142.201 43 RS 142.513

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Appendice 1 (cifra I 1)

Allegato 4 (art. 1 cpv. 3)

Accordi di associazione alla normativa di Dublino

Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono gli accordi seguenti: a. Accordo del 26 ottobre 200444 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD); b. Accordo del 17 dicembre 200445 tra la Confederazione Svizzera, la Repub- blica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presen- tata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia; c. Protocollo del 28 febbraio 200846 tra la Confederazione Svizzera, Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che per- mettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera; d. Protocollo del 28 febbraio 200847 tra la Confederazione Svizzera, la Comu- nità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera.

44 RS 0.142.392.68 45 RS 0.362.32 46 RS 0.142.393.141 47 RS 0.142.395.141

Adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni in relazione con l’acquis di Dublino/Eurodac. O RU 2015

Appendice 2 (cifra I 4)

Allegato 5

Livelli d’accesso e autorizzazioni per il trattamento dei dati nel sistema d’informazione MIDES

Catalogo dei dati MIDES, n. 1

Campi dati MIDES SEM Partner SEM

I II III IV V VI VII VIII IX PolAer Sicurezza Assistenza AFIS

1. Dati di base

Cognome B B A A A B A B B A A Nome B B A A A B A B B A A Data e ora del deposito della domanda d’asilo B B A A A B A B B A A N. SIMIC A A A A A A A A A A A N. personale MIDES A A A A A A A A A A A Numero d’incarto Asilo A A A A A A A A A A A Categoria d’asilo – statuto B B A A A B A B B A A Numero di controllo personale (PCN) A A A A A A A A A A A Identificazione B B A A A B A B A A A Codice Dublino B B A A A B A A A A A Data di nascita B B A A A B A B B A A Sesso B B A A A B A B B A A Nazionalità B B A A A B A B B A A Lingua B B A A A B A B B A A Seconda lingua B B A A A B A B B A A Stato civile B B A A A B A B B A A Rappresentante legale B B A A A A A A A A A

Adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni in relazione con l’acquis di Dublino/Eurodac. O RU 2015

Campi dati MIDES SEM Partner SEM

I II III IV V VI VII VIII IX PolAer Sicurezza Assistenza AFIS Persona di fiducia B B A A A A A A A A A Tipo di persona (principale/secondaria) B B A A A A A A B A A Tipo di relazione B B A A A A A A B A A Statuto della persona B B A A A A A A A A A Statuto della dattiloscopia B B A A A A A A B A B Statuto provvedimenti sanitari di confine B B A A A A A A B B A

Adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni in relazione con l’acquis di Dublino/Eurodac. O RU 2015

Appendice 3 (cifra I 6)

Allegato 1 (art. 4 cpv. 3)

Livelli d’accesso e autorizzazioni per il trattamento dei dati

Catalogo dei dati SIMIC, n. V. n. 3 lett. c

Campi dati SIMIC SEM Partner SEM

MIGRA UCL OCF CP ASC Fedpol SIC TAF I UCC RSE DFAE TAF II UFG COM Cit CDF SCAR AFCt CdA AFC AFD I II III IV V I II III IV

c. Procedura In generale: Tipo di pratica B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Tipo di trattamento B A B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Data e ora del deposito della B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A domanda Stato della procedura B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Cognomi e indirizzo degli interessati B A B A A A A A A A A A A A A A A Cantone di attribuzione B A B A A A A A A A A A A A A A A A Data di apertura della pratica B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Data del disbrigo della pratica B A B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Passaggio in giudicato B A B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Termini B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A Codice d’osservazione B A B A A A A A Data di deposito e di evasione del B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A ricorso

Adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni in relazione con l’acquis di Dublino/Eurodac. O RU 2015

Campi dati SIMIC SEM Partner SEM

MIGRA UCL OCF CP ASC Fedpol SIC TAF I UCC RSE DFAE TAF II UFG COM Cit CDF SCAR AFCt CdA AFC AFD I II III IV V I II III IV Collaboratore specialista competente A A B B A A A A A A A A A A A A A A A Rilevamento delle impronte digitali : N. di controllo del processo (NCP) B A B A A A A A A A B A A A A A Luogo, data e ora del rilevamento B A B A A A A A A A B A A A A A

Adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni in relazione RU 2015