AS 2015 1903
AS 2015 1903
Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)
del 5 giugno 2015
Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 15 dicembre 20001 sui prodotti chimici (LPChim); visti gli articoli 26 capoverso 3, 29, 30a–30d, 38 capoverso 3, 39 capoverso 1,
41 capoverso 3, 44 capoversi 2 e 3, 46 capoversi 2 e 3 e 48 capoverso 2 della
legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb); visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c, 27 capoverso 2 e 48 capoverso 2 della legge federale del 24 gennaio 19913 sulla protezione delle acque; in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici al commercio, ordina:
Titolo primo: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina:
a. la determinazione e la valutazione dei pericoli e rischi per la vita e la salute dell’essere umano nonché per l’ambiente che potrebbero essere cagionati da sostanze e preparati; b. le condizioni per l’immissione sul mercato di sostanze e preparati che potrebbero mettere in pericolo l’essere umano o l’ambiente; c. l’utilizzazione di sostanze e preparati che potrebbero mettere in pericolo l’essere umano o l’ambiente; d. il trattamento di dati su sostanze e preparati da parte delle autorità d’esecu- zione. 2 La presente ordinanza si applica ai biocidi e ai loro principi attivi nonché ai pro- dotti fitosanitari, ai loro principi attivi e ai loro coformulanti quando alla stessa rinvia l’ordinanza del 18 maggio 20055 sui biocidi o l’ordinanza del 12 maggio
20106 sui prodotti fitosanitari.
RS 813.11
2014-1117 1903
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3 La presente ordinanza si applica a sostanze e preparati radioattivi per quanto non si tratti di effetti dovuti alla loro radiazione radioattiva. 4 Ai prodotti cosmetici si applicano esclusivamente gli articoli 5–7 e 82, ma solo per quanto concerne la protezione dell’ambiente nonché la classificazione e la valuta- zione circa la pericolosità per l’ambiente.
5 La presente ordinanza non si applica:
a. al trasporto di sostanze e preparati su strada, per ferrovia, per via navigabile o aerea e attraverso impianti di trasporto in condotta, eccettuato l’articolo 10 capoverso 1 lettera b; b. al transito di sostanze e preparati sotto controllo doganale, sempre che non siano oggetto di lavorazione o trasformazione durante il transito; c. alle sostanze e ai preparati sotto forma dei seguenti prodotti finiti destinati agli utilizzatori professionali o privati:
1. derrate alimentari secondo l’articolo 3 della legge del 9 ottobre 19927
sulle derrate alimentari (LDerr),
2. medicamenti secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera a e dispositivi me-
dici secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge del 15 dicem- bre 20008 sugli agenti terapeutici,
3. alimenti per animali ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza
del 26 ottobre 20119 sugli alimenti per animali; d. alle armi e alle munizioni secondo l’articolo 4 capoversi 1 e 5 della legge del 20 giugno 199710 sulle armi; e. alle sostanze, ai preparati e agli oggetti considerati rifiuti ai sensi dell’arti- colo 7 capoverso 6 LPAmb. 6 Per le sostanze e i preparati pericolosi importati, muniti di una nuova etichetta e riesportati si applica esclusivamente l’articolo 13.
Art. 2 Definizioni e diritto applicabile 1 Ai fini di una precisazione rispetto alla LPChim, nella presente ordinanza si inten- de per: a. sostanza: l’elemento chimico e i suoi composti allo stato naturale od otte- nuto mediante un procedimento di fabbricazione, inclusi gli additivi neces- sari per preservare la sua stabilità e le contaminazioni derivanti dal proce- dimento impiegato, ad eccezione dei solventi che possono essere separati dalla sostanza senza pregiudicarne la stabilità e senza modificarne la compo- sizione;
7 RS 817.0 8 RS 812.21 9 RS 916.307 10 RS 514.54
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b. fabbricante:
1. ogni persona fisica o giuridica avente il domicilio, la sede sociale o una
succursale in Svizzera che, a titolo professionale o commerciale, fab- brica, ottiene o importa sostanze, preparati od oggetti,
2. per fabbricante si intende anche chi acquista sostanze, preparati od
oggetti in Svizzera e, a titolo commerciale, li fornisce in una compo- sizione invariata: – con un nome proprio e senza indicare il nome del fabbricante ori- ginario, – con un nome commerciale proprio, – in un imballaggio diverso da quello previsto dal fabbricante origi- nario, oppure – per un altro impiego,
3. una persona che fa fabbricare una sostanza, un preparato o un oggetto
da un terzo in Svizzera è considerata fabbricante esclusivo se ha il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera.
2 Nella presente ordinanza si intende inoltre per:
a. utilizzatore professionale:
1. ogni persona fisica o giuridica che acquista sostanze, preparati od
oggetti in Svizzera per impiegarli a scopo di lucro,
2. per utilizzatore professionale si intende anche:
– ogni persona fisica o giuridica che acquista sostanze, preparati od oggetti in Svizzera per impiegarli nell’ambito di una formazione o a scopo di ricerca, – ogni persona giuridica che acquista sostanze, preparati od oggetti in Svizzera per impiegarli nell’ambito di un’attività di pubblica utilità; b. utilizzatore privato: ogni persona fisica che acquista o impiega sostanze, preparati od oggetti non a scopo di lucro; c. commerciante: ogni persona fisica o giuridica che acquista sostanze, prepa- rati od oggetti in Svizzera e, a titolo commerciale, li fornisce invariati; d. rappresentante esclusivo: una persona fisica o giuridica autorizzata da un fabbricante con domicilio o sede sociale all’estero a notificare una sostanza in Svizzera e che rappresenta più importatori da essa nominati; e. oggetto: prodotto composto di una o più sostanze o preparati che durante la fabbricazione riceve una forma specifica, una superficie specifica o un aspet- to specifico che ne determina la funzione finale in misura maggiore rispetto alla composizione chimica;
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f. sostanza esistente: sostanza elencata nell’Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti del 15 giugno 199011 (EINECS)12; g. polimero: una sostanza composta di molecole caratterizzate dalla sequenza di uno o più tipi di unità monomeriche che:
1. comprenda una maggioranza ponderale semplice di molecole conte-
nenti almeno tre unità monometriche aventi un legame covalente con almeno un’altra unità monomerica o altro reagente, e
2. sia costituita da meno di una maggioranza ponderale semplice di mole-
cole dello stesso peso molecolare; tali molecole devono essere distribui- te su una gamma di pesi molecolari in cui le differenze di peso molecolare siano principalmente attribuibili a differenze nel numero di unità monomeriche; h. monomero: una sostanza in grado di formare legami covalenti con una sequenza di molecole aggiuntive, uguali o diverse, nelle condizioni della pertinente reazione di formazione del polimero impiegata per quel particola- re processo; i. unità monomerica: la forma sottoposta a reazione di un monomero in un polimero; j. prodotto intermedio: le sostanze fabbricate e utilizzate esclusivamente per l’ulteriore trattamento chimico e trasformate all’occorrenza in una o più altre sostanze; k. prodotto derivato: la sostanza che durante l’immagazzinamento, l’impiego o lo smaltimento di una sostanza o di un preparato deriva da una trasforma- zione chimica o biochimica; l. ricerca e sviluppo scientifici: qualsiasi sperimentazione scientifica, analisi o ricerca chimica eseguita in condizioni controllate su quantitativi inferiori a una tonnellata all’anno; m. attività di ricerca e sviluppo orientata ai prodotti e ai processi: qualsiasi attività scientifica connessa allo sviluppo di un prodotto o all’ulteriore svi- luppo di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di preparati od oggetti, nel corso della quale si utilizzano impianti pilota o produzioni spe- rimentali per mettere a punto il processo di produzione e/o sperimentare i campi d’applicazione della sostanza; n. sommario esauriente d’esame (robust study sommary): una sintesi dettaglia- ta degli obiettivi, dei metodi, dei risultati e delle conclusioni di un rapporto d’esame completo, che fornisca informazioni sufficienti a consentire una valutazione indipendente dell’esame stesso, in modo da ridurre al minimo la necessità di consultare il rapporto d’esame completo;
11 L’inventario può essere consultato gratuitamente nel sito Internet dell’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) all’indirizzo www.echa.europa.eu > Informazioni sulle sostanze chimiche > EC Inventory. 12 European inventory of existing commercial chemical substances/Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale.
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o. scenario d’esposizione: l’insieme delle condizioni, comprese le condizioni d’impiego e le misure di gestione dei rischi, che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o impiegata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante controlla o raccomanda agli utilizzatori professionali di con- trollare l’esposizione dell’essere umano e dell’ambiente; uno scenario d’esposizione può anche coprire un processo o un impiego specifico o più processi o impieghi specifici, se del caso; p. classe di pericolo: la natura del pericolo fisico, del pericolo per la salute dell’essere umano o del pericolo per l’ambiente; q. nanomateriale: materiale contenente particelle allo stato libero, aggregato o agglomerato, in cui una o più dimensioni esterne siano comprese fra 1 nm e
100 nm o un materiale che presenta un rapporto superficie specifica-volume
superiore a 60 m2/cm3; un materiale è considerato nanomateriale soltanto quando è fabbricato specificatamente per sfruttarne le proprietà risultanti dalle dette dimensioni esterne della particella contenuta o dal rapporto super- ficie specifica-volume del materiale; i fullereni, i fiocchi di grafene e i nano- tubi di carbonio a parete singola con una o più dimensioni esterne inferiori a
1 nm sono considerati nanomateriali.
3 Per il rimanente, nella presente ordinanza si utilizzano ai sensi della LPChim i ter- mini impiegati in maniera divergente nelle leggi che reggono la presente ordinanza. 4 Ai fini della corretta interpretazione delle espressioni che figurano nel regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento UE-REACH)13, nel regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento UE-CLP)14 e nella direttiva 75/324/CEE15 a cui si rinvia nella presente ordinanza, si applicano le equivalenze contenute nell’allegato 1 nume- ro 1.
5 Là dove la presente ordinanza rinvia a disposizioni del regolamento UE-REACH,
del regolamento UE-CLP o della direttiva 75/324/CEE che, a loro volta, rinviano ad altre disposizioni dei suddetti atti normativi, si applicano anche queste altre disposi- zioni; in tal caso si applica la versione stabilita nella nota a piè di pagina del capo- verso 4 dell’atto normativo UE interessato o, in caso di rimando agli allegati del regolamento UE-CLP o del regolamento UE-REACH, si applica la versione stabilita
13 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 dic. 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2015/326, GU L 58 del 3.3.2015, pag. 43. 14 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, modificato da ulti- mo dal regolamento (UE) n. 2015/491, GU L 78 del 24.3.2015, pag 12. 15 Direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli aerosol, GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40; modificata da ultimo dalla direttiva 2013/10/UE, GU L 77 del 20.3.2013, pag. 20.
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nell’allegato 2 numero 1 rispettivamente nell’allegato 4 numero 3. Fanno eccezione i rinvii successivi alle disposizioni del regolamento UE-REACH e del regolamento UE-CLP secondo l’allegato 1 numero 2; in questo caso si applicano le disposizioni svizzere menzionate nell’allegato 1 numero 2.
6 Là dove la presente ordinanza rinvia a disposizioni del regolamento UE-REACH o
del regolamento UE-CLP che, a loro volta, rinviano ad altre disposizioni del diritto dell’UE, al posto di queste disposizioni del diritto dell’UE si applica il diritto sviz- zero menzionato nell’allegato 1 numero 3 si applica.
Art. 3 Sostanze e preparati pericolosi Le sostanze e i preparati sono considerati pericolosi se soddisfano i criteri di classi- ficazione relativi ai pericoli fisici, ai pericoli per la salute, ai pericoli per l’ambiente o ad altri pericoli stabiliti nelle prescrizioni tecniche di cui all’allegato 2 numero 1.
Art. 4 Persistenza, bioaccumulo e tossicità
1 Sono considerate persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) le sostanze che
soddisfano i criteri definiti nell’allegato XIII punti 1.1.1–1.1.3 del regolamento UE-REACH16. 2 Sono considerate molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) le sostanze che soddisfano i criteri definiti nell’allegato XIII punti 1.2.1–1.2.2 del regolamento UE-REACH.
Titolo secondo: Presupposti per l’immissione sul mercato Capitolo 1: Controllo autonomo Sezione 1: Principi
Art. 5
1 Ai fini del controllo autonomo secondo l’articolo 5 LPChim e l’articolo 26
LPAmb, il fabbricante deve verificare se le sostanze o i preparati possono mettere in pericolo la vita o la salute dell’essere umano o l’ambiente. Conformemente alle disposizioni della presente ordinanza, a tal fine deve classificare, imballare ed eti- chettare le sostanze e i preparati, nonché elaborare per loro scenari d’esposizione e redigere una scheda di dati di sicurezza. 2 Se gli oggetti contengono sostanze pericolose, sostanze considerate PBT, sostanze considerate vPvB o sostanze di cui all’allegato 3, il fabbricante deve verificare, ai fini del controllo autonomo secondo l’articolo 26 LPAmb, se in caso di impiego degli oggetti conforme allo scopo previsto o prevedibile oppure in caso di smal- timento conforme alle prescrizioni tali sostanze possono mettere in pericolo l’ambiente o, indirettamente, l’essere umano.
16 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.
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3 Se gli oggetti contengono sostanze di cui all’allegato 3, il fabbricante deve verifi- care se, in caso di impiego degli oggetti conforme allo scopo previsto o prevedibile oppure in caso di smaltimento conforme alle prescrizioni, tali sostanze possono mettere in pericolo l’essere umano. 4 Il fabbricante deve fornire tutti i dati accessibili rilevanti per adempiere gli obbli- ghi di cui ai capoversi 1 e 2. 5 Chi importa sostanze, preparati od oggetti contenenti sostanze pericolose a scopi professionali o commerciali deve adempiere gli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 prima della prima fornitura a terzi o, se li utilizza per sé, prima del primo impiego.
Sezione 2: Classificazione di sostanze e preparati
Art. 6 Classificazione delle sostanze 1 Il fabbricante di una sostanza procede alla classificazione secondo gli articoli 5, 7–
13 e 15 del regolamento UE-CLP17.
2 Se per una sostanza è stabilita una classificazione armonizzata in base alla versione determinante dell’allegato VI del regolamento UE-CLP di cui all’allegato 2 numero 1, il fabbricante deve procedere alla classificazione di questa sostanza anche secon- do l’articolo 4 capoverso 3 del regolamento UE-CLP.
3 La classificazione ha luogo:
a. per le sostanze esistenti: in base ai dati acquisiti secondo l’articolo 5 capo- verso 4; b. per le nuove sostanze: in base ai dati del fascicolo tecnico secondo l’arti- colo 27 capoverso 2 lettera b. 4 Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) può, d’intesa con il Dipartimento fede- rale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) e il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), stabilire una classificazione armonizzata di determinate classi di pericolo di una sostanza e la corrispondente etichettatura, se l’allegato VI del regolamento UE-CLP nella versione determinante di cui all’allegato 2 numero 1, non contiene una classifi- cazione armonizzata delle classi di pericolo in questione.
Art. 7 Classificazione di preparati 1 Il fabbricante di un preparato procede alla classificazione secondo gli articoli 6–15 del regolamento UE-CLP18.
17 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.
18 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.
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Sezione 3: Imballaggio ed etichettatura di sostanze e preparati
Art. 8 Imballaggio Il fabbricante che mette a disposizione o fornisce a terzi sostanze pericolose o prepa- rati pericolosi deve imballarli secondo l’articolo 35 del regolamento UE-CLP19.
Art. 9 Imballaggio di generatori aerosol Ai generatori aerosol che non rientrano nel campo d’applicazione della LDerr20 si applicano, oltre alle prescrizioni d’imballaggio della presente ordinanza, gli articoli 1 e 2, nonché i punti 2.1, 2.3, 3, 4, 5 e 6 dell’allegato della direttiva 75/324/CEE21.
Art. 10 Etichettatura 1 Il fabbricante che mette a disposizione o fornisce a terzi sostanze pericolose o preparati pericolosi deve etichettarli secondo le seguenti disposizioni: a. gli articoli 17 paragrafo 1, 18 salvo il paragrafo 2 ultimo periodo, 19–23, 25 paragrafi 1, 3 e 4, 26–28, 29 paragrafi 1–4, 31, 32 paragrafi 1–5 e 33 del regolamento UE-CLP22; b. le prescrizioni di etichettatura degli imballaggi esterni, degli imballaggi interni e degli imballaggi unici secondo l’articolo 33 del regolamento UE-CLP. 2 I preparati che presentano rischi particolari menzionati nell’articolo 4 paragrafo 7 del regolamento UE-CLP devono essere etichettati anche secondo l’articolo 25 paragrafo 6 del regolamento UE-CLP.
3 Oltre ai capoversi 1 e 2, l’etichettatura deve adempiere i seguenti requisiti:
a. deve recare il nome, l’indirizzo e il numero di telefono del fabbricante; qua- lora le sostanza o i preparati siano importati da uno Stato membro dello Spa- zio economico europeo (SEE) e non siano destinati ad essere forniti agli uti- lizzatori privati, il nome del fabbricante può essere sostituito dal nome della persona responsabile dell’immissione sul mercato nello SEE; b. deve essere formulata in almeno due lingue ufficiali; d’intesa con i singoli utilizzatori professionali, le sostanze loro fornite possono essere etichettate in una sola lingua ufficiale o in inglese. 4 Se sono necessari ulteriori elementi dell’etichettatura che risultano dalle prescri- zioni di altri atti legislativi, essi sono indicati nella sezione riservata alle informazio- ni supplementari secondo l’articolo 25 del regolamento UE-CLP.
19 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.
20 RS 817.0
21 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.
22 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.
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5 Se il nome della nomenclatura IUPAC23 supera i 100 caratteri, può essere impiega- to uno degli altri nomi, purché l’annuncio di cui all’articolo 49 contenga sia il nome figurante nella nomenclatura IUPAC sia l’altro nome impiegato. 6 I requisiti di cui al capoverso 1 sono considerati adempiuti se gli imballaggi interni sono etichettati prima o immediatamente dopo la rimozione dell’imballaggio per il trasporto. La responsabilità per l’imballaggio e l’etichettatura permane al fabbri- cante.
Art. 11 Etichettatura di generatori aerosol 1 Ai generatori aerosol che non rientrano nel campo d’applicazione della LDerr24 si applicano, oltre alle prescrizioni di etichettatura della presente ordinanza, gli articoli 1, 2 e 8 paragrafo 1a, i punti 1.8, 1.9, 1.10, il paragrafo introduttivo del punto 2 e i punti 2.2 e 2.3 dell’allegato della direttiva 75/324/CEE25. 2 Sui generatori di aerosol considerati non pericolosi ai sensi dell’articolo 3 della presente ordinanza devono figurare il nome e l’indirizzo del fabbricante. Se un tale generatore aerosol è importato da uno Stato membro dello SEE, il nome del fabbri- cante può essere sostituito dal nome della persona responsabile dell’immissione sul mercato nello SEE.
Art. 12 Deroghe alle prescrizioni di etichettatura 1 L’organo di notifica può, d’intesa con i servizi di valutazione, concedere deroghe alle prescrizioni di etichettatura per talune sostanze o taluni preparati o per taluni gruppi di sostanze o di preparati e autorizzare che questi non siano etichettati o che lo siano in un altro modo adeguato se: a. gli imballaggi sono troppo piccoli o altrimenti non adatti a un’etichettatura conforme all’articolo 10; b. le sostanze o i preparati sono forniti in una quantità talmente piccola che tenendo conto delle caratteristiche di pericolo non presentano alcun rischio per l’essere umano o l’ambiente; oppure c. le sostanze o i preparati non rientrano nel campo d’applicazione del regola- mento UE-CLP26.
2 Emana una decisione su domanda motivata o una decisione di portata generale.
3 Stabilisce un elenco di deroghe ammesse e lo pubblica nel suo sito Internet.
Art. 13 Etichettatura di sostanze e preparati pericolosi per l’esportazione 1 Chi esporta sostanze o preparati pericolosi deve etichettarli, osservando le perti- nenti norme internazionali, almeno con i seguenti dati:
23 Sistema di denominazione delle sostanze chimiche secondo l’Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC): www.iupac.org 24 RS 817.0
25 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.
26 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.
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a. il nome del fabbricante; b. il nome chimico o il nome commerciale; c. le indicazioni sui pericoli per l’essere umano e l’ambiente e le relative misure protettive. 2 L’etichettatura deve essere redatta in una lingua accettata dal Paese d’importa- zione.
Art. 14 Impiego di un nome chimico alternativo 1 Il fabbricante di un preparato può impiegare un nome chimico alternativo per una sostanza se: a. dimostra che l’indicazione del nome di una sostanza sull’etichetta o sulla scheda di dati di sicurezza mette in pericolo i suoi segreti commerciali o industriali, in particolare la sua proprietà intellettuale; e b. la sostanza è conforme ai criteri secondo l’allegato I sezione 1.4 del rego- lamento UE-CLP nella versione determinante di cui all’allegato 2 numero 1. 2 Il nome chimico alternativo è un nome che designa i principali gruppi funzionali o un nome sostitutivo. 3 Il fabbricante che intende impiegare un nome chimico alternativo deve presentare una domanda scritta all’organo di notifica. 4 L’impiego di un nome chimico alternativo di una sostanza può essere richiesta solo
per un preparato: a. con una determinata composizione; b. con un determinato nome commerciale o una determinata denominazione; e c. che ha determinati impieghi.
5 L’autorizzazione per l’impiego di un nome chimico alternativo è rilasciata al
fabbricante; non è trasferibile.
6 L’autorizzazione all’impiego di un nome chimico alternativo non è necessaria
durante i primi sei anni successivi alla notifica di una nuova sostanza. Dopodiché deve essere utilizzata la denominazione chimica di cui all’articolo 18 paragrafo 2 del regolamento UE-CLP27 oppure presentata una domanda per l’impiego di un nome chimico alternativo.
Art. 15 Domanda di impiego di un nome chimico alternativo
1 La domanda di impiego di un nome chimico alternativo di una sostanza in un
preparato deve essere redatta in una lingua ufficiale o in inglese e presentata in forma elettronica nel formato richiesto dall’organo di notifica. La lettera accompa- gnatoria deve essere redatta in una lingua ufficiale.
27 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.
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2 La domanda deve recare:
a. il nome, l’indirizzo e il numero di telefono del fabbricante; b. i seguenti dati relativi alle sostanze la cui identità deve essere mantenuta segreta nel quadro dell’etichettatura:
1. il nome chimico,
2. il numero stabilito dal Chemical Abstract Service (n. CAS)28,
3. il numero CE;
c. il nome sostitutivo della sostanza; d. i motivi della domanda; e. il nome commerciale o la designazione del preparato; f. indicazioni circa le sostanze contenute secondo le disposizioni relative alla scheda di dati di sicurezza; g. la classificazione del preparato; h. l’etichettatura del preparato; i. gli impieghi previsti del preparato; j. lo stato dell’aggregato; k. se del caso, la scheda di dati di sicurezza. 3 L’organo di notifica decide in merito alla domanda d’intesa con i servizi di valuta- zione.
Sezione 4: Scenari d’esposizione e scheda di dati di sicurezza per sostanze e preparati
Art. 16 Obbligo di elaborare uno scenario di esposizione 1 Il fabbricante di una sostanza esistente che soddisfa i criteri di cui all’articolo 14 paragrafo 4 del regolamento UE-REACH29 e che è fornita in quanto tale a terzi in una quantità pari o superiore a 10 tonnellate all’anno deve elaborare per ogni impie- go identificato della sostanza uno scenario d’esposizione. 2 Chi acquista una sostanza per la quale sono stati elaborati scenari d’esposizione e la fornisce a terzi a titolo commerciale, in quanto tale o in un preparato, in una quantità pari o superiore a una tonnellata all’anno, per un impiego non descritto nella scheda di dati di sicurezza, deve elaborare uno scenario d’esposizione per questo impiego.
28 Il numero CAS può essere consultato gratuitamente nel sito Internet dell’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) all’indirizzo www.echa.europa.eu > Informazioni sulle sostanze chimiche > EC Inventory.
29 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.
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3 Il capoverso 2 non si applica se:
a. lo scenario d’esposizione per il nuovo impiego comprende esclusivamente le condizioni descritte nello scenario d’esposizione della scheda di dati di sicu- rezza; b. la sostanza è presente nel preparato in concentrazione inferiore ai limiti menzionati nell’articolo 27 capoverso 3; oppure c. la sostanza è impiegata per scopi di ricerca e sviluppo orientati ai prodotti e ai processi.
Art. 17 Requisiti per l’elaborazione degli scenari d’esposizione Gli scenari d’esposizione devono essere elaborati secondo le disposizioni dell’allegato I sezione 5.1 del regolamento UE-REACH30.
Art. 18 Scopo della scheda di dati di sicurezza La scheda di dati di sicurezza serve a fare in modo che gli utilizzatori professionali e i commercianti adottino le misure necessarie alla protezione della salute e alla sicu- rezza sul luogo di lavoro nonché alla protezione dell’ambiente.
Art. 19 Obbligo di redigere una scheda di dati di sicurezza Se vi è un obbligo di consegna secondo l’articolo 21, il fabbricante deve redigere una scheda di dati di sicurezza per le sostanze e i preparati seguenti: a. sostanze e preparati pericolosi; b. sostanze PBT o vPvB; c. sostanze che figurano nell’allegato 3; d. preparati che non sono pericolosi ai sensi dell’articolo 3 e che contengono almeno una delle sostanze seguenti:
1. una sostanza pericolosa per la salute o per l’ambiente in un’unica con-
centrazione pari o superiore all’1,0 per cento del peso (preparati non gassosi) o allo 0,2 per cento del volume (preparati gassosi),
2. una sostanza PBT o vPvB in un’unica concentrazione pari o superiore
allo 0,1 per cento del peso,
3. una sostanza che figura nell’allegato 3 in un’unica concentrazione pari
o superiore allo 0,1 per cento del peso,
30 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.
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4. una sostanza per la quale è stabilito un valore limite d’esposizione sul
luogo di lavoro nelle direttive 2000/39/CE31, 2006/15/CE32 o
Art. 20 Requisiti per la stesura della scheda di dati di sicurezza 1 La scheda di dati di sicurezza deve essere redatta secondo le prescrizioni tecniche di cui all’allegato 2 numero 3.
2 Gli scenari d’esposizione elaborati secondo l’articolo 16 o che figurano nella
relazione sulla sicurezza chimica (art. 28) devono essere allegati alla scheda di dati di sicurezza; le informazioni delle sezioni 1, 7, 8 e 13 della scheda di dati di sicurez- za devono corrispondere agli impieghi che figurano negli scenari di esposizione. 3 Il DFI può, d’intesa con il DATEC e il DEFR, stabilire le conoscenze scientifiche necessarie per la stesura delle schede di dati di sicurezza.
Art. 21 Obbligo di consegnare la scheda di dati di sicurezza
1 Chi fornisce a titolo commerciale sostanze o preparati secondo l’articolo 19 a
utilizzatori professionali o a commercianti deve consegnare loro una scheda di dati di sicurezza aggiornata. Nell’ambito del commercio al dettaglio, la scheda di dati di sicurezza deve essere consegnata solo su domanda.
2 La scheda di dati di sicurezza deve essere consegnata:
a. in caso di fornitura di una sostanza o un preparato secondo l’articolo 19 let- tere a–c: al più tardi al momento della prima fornitura e, su domanda, in caso di forniture successive; b. in caso di fornitura di un preparato secondo l’articolo 19 lettere d–g: su domanda.
3 La scheda di dati di sicurezza deve essere consegnata:
a. a titolo gratuito; b. nelle lingue ufficiali desiderate dall’utilizzatore professionale o dal commer- ciante o, di comune intesa, in un’altra lingua; l’allegato alla scheda di dati di sicurezza può essere redatto in inglese;
31 Direttiva 2000/39/CE della Commissione, dell’8 giugno 2000, relativa alla messa a punto di valori limite indicativi di esposizione professionale in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro, GU L 142 del 16.6.2000, pag. 47, modificata da ultimo dalla direttiva 2009/161/UE, GU L 338 del 19.12.2009, pag. 87. 32 Direttiva 2006/15/CE della Commissione, del 7 febbraio 2006, che definisce un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE e 2000/39/CE, GU L 38 del 9.2.2006, pag. 36. 33 Direttiva 2009/161/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, che definisce un terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione, GU L
338 del 19.12.2009, pag. 87.
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c. su supporto elettronico o cartaceo; su domanda dell’utilizzatore professiona- le o del commerciante, la scheda di dati di sicurezza deve essere consegnata su supporto cartaceo.
Art. 22 Aggiornamento della scheda di dati di sicurezza 1 Qualora siano disponibili nuove informazioni importanti, il fabbricante deve tem- pestivamente aggiornare la scheda di dati di sicurezza. 2 Il fornitore deve consegnare la scheda di dati di sicurezza aggiornata agli utilizza- tori professionali o ai commercianti ai quali ha fornito la sostanza o il preparato in questione negli ultimi 12 mesi. 3 Il capoverso 2 non si applica alle schede di dati di sicurezza aggiornate che sono state consegnate nell’ambito del commercio al dettaglio.
Art. 23 Obbligo di conservare le schede di dati di sicurezza L’utilizzatore professionale o il commerciante è tenuto a conservare la scheda di dati di sicurezza fintanto che nella sua azienda si utilizza la sostanza o il preparato in questione.
Capitolo 2: Notifica e comunicazione di nuove sostanze Sezione 1: Notifica di nuove sostanze
Art. 24 Obbligo di notifica 1 Il fabbricante di una nuova sostanza o il rappresentante esclusivo deve notificare la nuova sostanza all’organo di notifica prima che sia immessa sul mercato per la prima volta: a. in quanto tale; b. in un preparato; oppure c. in un oggetto dal quale la nuova sostanza è destinata a essere liberata in con- dizioni di impiego normali o ragionevolmente prevedibili. 2 Se una nuova sostanza è contenuta in un polimero, come monomero o altra sostan- za in forma di unità monomeriche o di sostanza chimicamente legata, il capoverso 1 si applica alla sostanza in quanto tale. 3 L’organo di notifica può esigere la notifica di una nuova sostanza contenuta in un oggetto se ha motivo di ritenere che tale sostanza possa essere liberata al momento dell’impiego dell’oggetto.
Art. 25 Quantità determinante di sostanza È determinante per le quantità di sostanza menzionate negli articoli 27, 31, 34, 46,
47 e nell’allegato 4:
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a. se la sostanza è fabbricata nello SEE: la quantità totale fabbricata annual- mente nello SEE da un fabbricante, di cui una parte è fornita al notificante; b. se la sostanza è fabbricata in Svizzera, la quantità più elevata tra:
1. la quantità immessa annualmente sul mercato in Svizzera, oppure
2. la maggior quantità esportata annualmente verso lo SEE per un deter-
minato importatore europeo che ha sede nello SEE; c. se la sostanza è fabbricata fuori dalla Svizzera e dallo SEE e il notificante importa la sostanza direttamente dal Paese di produzione: la quantità impor- tata annualmente in Svizzera; d. se la sostanza è fabbricata fuori dalla Svizzera e dallo SEE e il notificante importa tale sostanza da un Paese membro dello SEE: la quantità totale importata annualmente nello SEE da un importatore, di cui una parte è forni- ta al notificante.
Art. 26 Deroghe all’obbligo di notifica
1 Una notifica non è necessaria per:
a. polimeri e sostanze contenute in un polimero come unità monometriche o legate chimicamente al polimero in concentrazione inferiore al 2 per cento del peso; b. le sostanze che figurano nell’elenco dei No-Longer Polymer34 (elenco NLP); c. le sostanze immesse sul mercato in quantità inferiori a una tonnellata all’anno; d. le sostanze che un fabbricante immette sul mercato:
1. esclusivamente per scopi di attività di ricerca e sviluppo orientate ai
prodotti e ai processi,
2. al massimo nella quantità necessaria per detto scopo, e
3. al massimo per cinque anni; su richiesta motivata, l’organo di notifica
può, d’intesa con i servizi di valutazione, prorogare tale termine per un periodo di cinque o dieci anni; e. le sostanze esclusivamente impiegate come sostanze di partenza, principi attivi o additivi nelle derrate alimentari, negli agenti terapeutici e negli ali- menti per animali; f. le sostanze acquistate in Svizzera; g. i prodotti intermedi sempreché non siano sostanze monomeriche; h. le sostanze elencate nell’allegato V del regolamento UE-REACH35;
34 L’elenco NLP può essere consultato gratuitamente nel sito Internet dell’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) all’indirizzo www.echa.europa.eu > Informazioni sulle sostanze chimiche > EC Inventory e Informazioni sulle sostanze chimiche > Registered substances > Registered substances information.
35 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.
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i. le sostanze che sono già state notificate ed esportate da un fabbricante e reimportate dallo stesso o da un altro fabbricante della medesima catena di distribuzione, se questo può provare che:
1. si tratta della stessa sostanza;
2. per la sostanza esportata, ove vi sia un obbligo secondo l’articolo 19, gli
è stata trasmessa una scheda di dati di sicurezza secondo l’articolo 20.
2 Se vi è motivo di ritenere che una determinata sostanza non assoggettata
all’obbligo di notifica secondo il capoverso 1 possa costituire un pericolo per l’essere umano o l’ambiente, l’organo di notifica esige dal fabbricante, su richiesta di un servizio di valutazione, che presenti determinati rapporti d’esame. Per tali rapporti d’esame non è possibile esigere dati che vadano al di là di quelli richiesti per il fascicolo tecnico di cui all’allegato 4 numero 8 lettera a, numero 9 lettera a e numero 10 lettera a.
3 Le sostanze pericolose, le sostanze PBT o vPvB non assoggettate all’obbligo di
notifica secondo il capoverso 1 lettere a–c, sono assoggettate all’obbligo di annuncio secondo l’articolo 48.
Art. 27 Forma e contenuto della notifica 1 La notifica deve essere redatta in una lingua ufficiale o in inglese e presentata in forma elettronica nel formato richiesto dall’organo di notifica. La lettera accompa- gnatoria deve essere redatta in una lingua ufficiale.
2 La notifica deve comprendere i seguenti dati e documenti:
a. la quantità determinante di sostanza secondo l’articolo 25 precisando il caso applicabile (art. 25 lett. a, b, c o d); b. un fascicolo tecnico contenente le informazioni seguenti, precisate nell’allegato 4:
1. l’identità del notificante,
2. l’identità della sostanza,
3. le informazioni sulla fabbricazione e l’impiego,
4. la classificazione e l’etichettatura,
5. le istruzioni per un impiego sicuro,
6. la valutazione dell’esposizione,
7. sommari esaurienti d’esame e ulteriori dati sulle proprietà fisico-
chimiche,
8. sommari esaurienti d’esame con riferimento alle proprietà pericolose
per la salute,
9. sommari esaurienti d’esame con riferimento alle proprietà pericolose
per l’ambiente; c. se la quantità determinante di sostanza secondo l’articolo 25 è pari o supe- riore a 10 tonnellate all’anno: una relazione sulla sicurezza chimica secondo l’articolo 28;
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d. una proposta di scheda di dati di sicurezza nel caso di sostanze pericolose, sostanze PBT o vPvB; e. tutti i documenti e le informazioni disponibili concernenti l’esposizione e gli effetti nocivi della sostanza sull’essere umano e l’ambiente, sempre che tali aspetti non siano già trattati nel fascicolo tecnico di cui alla lettera b. 3 Il capoverso 2 lettera c non si applica alle nuove sostanze immesse sul mercato sotto forma di preparati se la concentrazione della sostanza è inferiore: a. al valore soglia di cui all’articolo 11 paragrafo 3 del regolamento UE-CLP36; oppure b. allo 0,1 per cento del peso in caso di sostanze PBT o vPvB. 4 Se, nelle situazioni di cui all’articolo 25 lettera a o d, alcuni documenti richiesti nel capoverso 2 non sono disponibili o se il notificante non può procurarseli con un onere sopportabile, questi deve documentarlo. 5 L’organo di notifica può esigere dal notificante rapporti d’esame che esulano dal fascicolo tecnico e pertinenti ai fini della valutazione della sostanza, sempreché siano disponibili e possano essere procurati con un onere sopportabile.
Art. 28 Relazione sulla sicurezza chimica La relazione sulla sicurezza chimica contiene la valutazione della sicurezza chimica conformemente alle disposizioni dell’allegato I del regolamento UE-REACH37. Tale valutazione comprende: a. un accertamento degli effetti nocivi per la salute dell’essere umano; b. un accertamento degli effetti nocivi costituiti dalle proprietà fisico-chimiche; c. un accertamento degli effetti nocivi sull’ambiente; d. un accertamento delle proprietà PBT e vPvB; e. se la sostanza soddisfa le esigenze di cui all’articolo 14 paragrafo 4 del rego- lamento UE-REACH:
1. una valutazione dell’esposizione per tutti gli impieghi identificati,
2. una descrizione dei rischi per tutti gli impieghi identificati.
Sezione 2: Impiego di dati di precedenti notificanti e durata di protezione dei dati
Art. 29 Impiego di dati di precedenti notificanti 1 L’organo di notifica rinuncia ai dati del notificante e si avvale di quelli di un pre- cedente notificante se:
36 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.
37 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.
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a. il nuovo notificante prova che il precedente notificante, mediante un atte- stato di accesso, è d’accordo che l’organo di notifica utilizzi i suoi dati; oppure b. la durata di protezione dei dati è scaduta.
2 Il notificante non può avvalersi dei seguenti dati di precedenti notificanti:
a. identità, purezza e tipo di impurezze della sostanza; b. modalità per rendere innocua la sostanza. 3 Le normative del diritto della concorrenza e del diritto dei beni immateriali non sono toccate dalle disposizioni della presente sezione.
Art. 30 Durata di protezione dei dati
1 La durata di protezione dei dati è di 10 anni.
2 Per i dati che devono essere presentati successivamente secondo l’articolo 47, la durata di protezione è di 5 anni. Se la durata di protezione dei dati presentati secondo il capoverso 1 non è ancora scaduta, la durata di protezione dei dati presen- tati successivamente è prorogata di conseguenza.
Art. 31 Obbligo di domanda cautelativa per esperimenti previsti su vertebrati 1 Chi, ai fini di una notifica, prevede di eseguire esperimenti su vertebrati deve domandare per scritto all’organo di notifica se sono già disponibili dati relativi a tali esperimenti (art. 12 LPChim).
2 Tale domanda deve recare indicazioni circa:
a. l’identità della sostanza secondo l’articolo 27 capoverso 2 lettera b nume- ro 2; b. la quantità determinante di sostanza secondo l’articolo 25.
Art. 32 Impiego di dati di precedenti esperimenti su vertebrati 1 Se dispone di sufficienti dati di precedenti esperimenti su vertebrati, l’organo di notifica comunica al notificante in che misura non siano necessari nuovi esperimenti su vertebrati ai fini della notifica. 2 Se tali dati provengono da esperimenti su vertebrati di precedenti notificanti e se la durata di protezione di questi dati non è scaduta, l’organo di notifica procede come segue: a. comunica ai precedenti notificanti:
1. quali dati di loro esperimenti su vertebrati intenda impiegare a favore
del nuovo notificante, e
2. l’indirizzo del nuovo notificante;
b. comunica al nuovo notificante gli indirizzi dei precedenti notificanti.
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3 I precedenti notificanti possono opporsi entro 30 giorni all’impiego immediato dei loro dati e chiedere un differimento dell’impiego dei dati. 4 Se non viene presentata alcuna richiesta di differimento, l’organo di notifica decide l’impiego dei dati.
5 Se è presentata una richiesta di differimento, l’organo di notifica decide:
a. quali dati di precedenti notificanti sono impiegati; b. il differimento della notifica della sostanza in ragione del lasso di tempo di cui il nuovo notificante avrebbe bisogno per presentare dati propri. 6 Su proposta del nuovo notificante, l’organo di notifica allestisce riepiloghi dei dati impiegati; sono fatte salve le disposizioni concernenti i dati confidenziali secondo l’articolo 73.
Art. 33 Diritto d’indennizzo di precedenti notificanti per dati di esperimenti su vertebrati 1 I precedenti notificanti hanno diritto a un congruo indennizzo da parte del nuovo notificante per l’impiego dei loro dati protetti, secondo l’articolo 30, di esperimenti su vertebrati. 2 Se entro sei mesi i notificanti non riescono a pattuire un indennizzo, l’organo di notifica decide, su domanda di un notificante, sull’ammontare dell’indennizzo. Esso tiene conto in particolare: a. delle spese sopportate per ottenere i risultati degli esperimenti; b. della durata di protezione rimanente per i dati in questione; c. del numero di notificanti aventi diritto all’indennizzo. 3 I precedenti notificanti possono chiedere all’organo di notifica di vietare l’immis- sione della sostanza sul mercato fino a quando il nuovo notificante abbia pagato loro l’indennizzo.
Sezione 3: Comunicazione di nuove sostanze destinate all’attività di ricerca e sviluppo orientata ai prodotti e ai processi
Art. 34 Obbligo di comunicazione Se la quantità determinante secondo l’articolo 25 è pari o superiore a una tonnellata all’anno e questa nuova sostanza non è assoggettata all’obbligo di notifica secondo l’articolo 26 capoverso 1 lettera d, il fabbricante o il suo rappresentante esclusivo deve darne comunicazione all’organo di notifica prima di immettere per la prima volta sul mercato la nuova sostanza in quanto tale o quale componente di un pre- parato o di un oggetto dal quale la sostanza è destinata a essere liberata in condizioni d’impiego normali o ragionevolmente prevedibili.
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Art. 35 Forma e contenuto della comunicazione 1 La comunicazione deve essere redatta in una lingua ufficiale o in inglese e presen- tata in forma elettronica nel formato richiesto dall’organo di notifica. La lettera accompagnatoria deve essere redatta in una lingua ufficiale.
2 La comunicazione deve comprendere i seguenti dati e documenti:
a. il nome e l’indirizzo del fabbricante; b. se il fabbricante ha importato la sostanza, il nome e l’indirizzo del fabbri- cante straniero; c. i dati essenziali relativi all’identità della sostanza; d. gli impieghi previsti; e. la quantità della sostanza che il fabbricante prevede di immettere annual- mente sul mercato in Svizzera; f. la classificazione e l’etichettatura previste; g. il programma di ricerca e un elenco delle persone cui è destinata la sostanza; h. per le sostanze pericolose, le sostanze PBT o vPvB: una proposta di scheda di dati di sicurezza. 3 L’organo di notifica può esigere dal fabbricante o dal rappresentante esclusivo rapporti d’esame pertinenti ai fini della valutazione della sostanza, sempreché siano disponibili e possano essere procurati con un onere sopportabile.
Sezione 4: Procedura per la notifica e la comunicazione
Art. 36 Conferma di ricezione e inoltro dei documenti 1 L’organo di notifica conferma al fabbricante o al rappresentante esclusivo la data di ricezione della notifica o della comunicazione. 2 Se i documenti non sono manifestamente incompleti, l’organo di notifica li inoltra ai servizi di valutazione.
Art. 37 Verifica della notifica o della comunicazione
1 I servizi di valutazione verificano nella loro sfera di competenze se:
a. la documentazione è completa o, in caso contrario, se i motivi addotti dal notificante sono validi; b. le indicazioni sono scientificamente plausibili; c. i rapporti d’esame si fondano su esami che adempiono i requisiti di cui all’articolo 43. 2 Se, alla verifica della documentazione di notifica, un servizio di valutazione con- stata che la sostanza costituisce un rischio particolare per la salute dell’essere umano o per l’ambiente a causa della sua pericolosità, delle sue proprietà, del suo presunto
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impiego o delle quantità immesse sul mercato, può eseguire una valutazione mirata dei rischi prima dell’accettazione della notifica. 3 I servizi di valutazione comunicano all’organo di notifica il risultato della loro verifica.
Art. 38 Completamento della documentazione
1 Se l’organo di notifica constata che la documentazione è manifestamente incom-
pleta, ne informa senza indugio il fabbricante o il rappresentante esclusivo. 2 I servizi di valutazione informano l’organo di notifica se constatano che la docu- mentazione è incompleta o scorretta oppure che per valutare i rischi e i pericoli connessi con la sostanza sono necessari altri dati o esami. L’organo di notifica invita il fabbricante o il rappresentante esclusivo ad apportarvi i complementi o le rettifi- che necessari.
3 Se un sommario esauriente d’esame secondo l’articolo 27 capoverso 2 lettera b
numeri 7–9 non consente la valutazione indipendente di un determinato esame, l’organo di notifica può esigere il rapporto d’esame completo. 4 L’organo di notifica conferma al fabbricante o al rappresentante esclusivo la data di ricezione dei complementi e delle rettifiche.
Art. 39 Accettazione della notifica o della comunicazione 1 D’intesa con i servizi di valutazione, l’organo di notifica accetta, mediante decisio- ne, la notifica o la comunicazione se dalla verifica risulta che i documenti relativi alla notifica o alla comunicazione sono completi e sufficienti per valutare i rischi e i pericoli connessi con la sostanza. 2 Qualora sia stata eseguita una valutazione dei rischi mirata, la decisione compren- de le misure ordinate per la riduzione dei rischi.
Sezione 5: Legittimazione all’immissione sul mercato
Art. 40 Immissione sul mercato di sostanze assoggettate all’obbligo di notifica Una sostanza assoggettata all’obbligo di notifica può essere immessa sul mercato se: a. l’organo di notifica ha accettato la sua notifica mediante decisione; oppure b. dalla data d’entrata confermata della sua notifica e di eventuali complementi e rettifiche successivamente richiesti sono trascorsi 60 giorni senza che l’organo di notifica si sia espresso in merito.
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Art. 41 Immissione sul mercato di sostanze assoggettate all’obbligo di comunicazione Una sostanza assoggettata all’obbligo di comunicazione può essere immessa sul mercato se: a. l’organo di notifica ha accettato la sua comunicazione mediante decisione; oppure b. dalla data d’entrata confermata della sua comunicazione e di eventuali com- plementi e rettifiche successivamente richiesti sono trascorsi 30 giorni senza che l’organo di notifica si sia espresso in merito.
Capitolo 3: Requisiti per gli esami
Art. 42 Principio 1 Il fabbricante assicura che l’esecuzione degli esami necessari alla valutazione dei rischi e dei pericoli di sostanze e preparati e i metodi applicati, nonché la valutazione dei risultati degli esami corrispondano allo stato della scienza e della tecnica. 2 Il DFI, il DATEC e il DEFR possono disciplinare dettagli tecnici nei rispettivi settori.
Art. 43 Requisiti 1 Gli esami intesi a determinare le proprietà di sostanze e preparati sono svolti se- condo i metodi di prova menzionati nelle prescrizioni tecniche di cui all’allegato 2 numero 2.
2 Possono essere applicati altri metodi di prova se:
a. non è prescritto alcun metodo secondo il capoverso 1; b. il fabbricante può motivare che un metodo prescritto non è adeguato per determinare una proprietà fisico-chimica; o c. il metodo è riconosciuto nell’UE secondo l’articolo 13 paragrafo 3 del rego- lamento UE-REACH38. 3 Se applica altri metodi di prova, il fabbricante deve comprovare che tali metodi:
a. conducono a risultati validi; e b. in caso di esperimenti su animali si tiene debitamente conto della loro prote- zione. 4 Gli esami non clinici intesi a determinare le proprietà pericolose per la salute o per l’ambiente devono essere eseguiti nel rispetto dei principi della buona prassi di laboratorio (BPL) secondo l’ordinanza del 18 maggio 200539 sulla buona prassi di laboratorio.
38 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.
39 RS 813.112.1
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5 Se in alcuni esami non sono rispettati i principi della BPL o lo sono solo parzial- mente, la persona che presenta i rapporti d’esame deve darne una motivazione. L’organo di notifica decide, d’intesa con i servizi di valutazione, se accettare i risultati degli esami.
Titolo terzo: Obblighi del fabbricante dopo l’immissione sul mercato Capitolo 1: Considerazione delle nuove conoscenze ai fini della valutazione, classificazione ed etichettatura
Art. 44 Nuova valutazione di sostanze, preparati e oggetti Il fabbricante deve procedere a una nuova valutazione delle sostanze, dei preparati e degli oggetti contenenti sostanze pericolose o completare quella esistente e, se del caso, a classificarli, etichettarli e imballarli nuovamente se: a. si intende fornirli per un altro scopo; b. si intende impiegarli in altro modo; c. si intende impiegarli in quantità sensibilmente maggiori rispetto al passato; d. nella natura e nella quantità delle impurezze sorgono differenze tali da poter influire negativamente sull’essere umano o sull’ambiente; e. in base alle esperienze maturate nella prassi, a nuovi dati o a nuove cono- scenze, la pericolosità per l’essere umano o la compatibilità con l’ambiente deve essere valutata altrimenti.
Art. 45 Aggiornamento e conservazione dei documenti 1 Il fabbricante è tenuto ad aggiornare i documenti disponibili completandoli con nuovi dati rilevanti per la salute e per l’ambiente fintanto che immette sul mercato la sostanza, il preparato o l’oggetto contenente sostanze pericolose. 2 Il fabbricante deve conservare, per almeno dieci anni dall’ultima immissione sul mercato e, unitamente al relativo risultato, i documenti più importanti impiegati ai fini della valutazione e della classificazione o provvedere affinché siano disponibili. L’obbligo di conservare campioni e prove dura fintanto che il loro stato ne consente la valutazione.
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Capitolo 2: Informazioni ulteriori e rapporti d’esame complementari per le nuove sostanze
Art. 46 Informazioni ulteriori 1 Il notificante deve informare per scritto e senza indugio l’organo di notifica se:
a. cambiano le indicazioni secondo l’articolo 27 capoverso 2 lettera b nume- ri 1–6 o secondo l’articolo 35 capoverso 2; b. la quantità determinante di sostanza secondo l’articolo 25 ha verosimilmente raggiunto uno dei quantitativi soglia di cui all’articolo 47 capoverso 1; in questo caso, il notificante indica gli esami che intende effettuare per ottenere le indicazioni complementari di cui all’articolo 47 capoverso 1; c. la quantità determinante di sostanza secondo l’articolo 25 è più che raddop- piata o più che dimezzata rispetto alla quantità della sostanza notificata la volta precedente; d. dispone di nuove conoscenze circa gli effetti della sostanza sull’essere uma- no o sull’ambiente; e. immette la sostanza sul mercato per un nuovo impiego o è a conoscenza del fatto che la stessa è impiegata per scopi che egli non ha comunicato agli or- gani di notifica; f. per la sostanza in questione redige o fa redigere rapporti d’esame che esula- no dal fascicolo tecnico di cui all’articolo 27 capoverso 2 lettera b; g. può procurarsi altri rapporti d’esame che esulano dal fascicolo tecnico di cui all’articolo 27 capoverso 2 lettera b. 2 Le informazioni ulteriori di cui al capoverso 1 devono essere redatte in una lingua ufficiale o in inglese e presentate in forma elettronica nel formato richiesto dall’organo di notifica. La lettera accompagnatoria deve essere redatta in una lingua ufficiale. 3 Il rappresentante esclusivo deve accertarsi che disponga di dati aggiornati, in parti- colare circa le quantità delle sostanze importate annualmente dagli importatori da esso rappresentati. 4 Gli importatori che nel notificare una nuova sostanza sono rappresentati da un rap- presentante esclusivo sono tenuti a informarlo annualmente circa la quantità impor- tata della sostanza in questione.
Art. 47 Informazioni da sottoporre a seconda delle quantità 1 A seconda della quantità determinante di sostanza di cui all’articolo 25, il notifi- cante deve presentare all’organo di notifica le seguenti indicazioni complementari: a. per quantità pari o superiori a 10 tonnellate all’anno: le informazioni di cui all’allegato 4 numero 9 lettera b e numero 10 lettera b, nonché una relazione sulla sicurezza chimica secondo l’articolo 28;
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b. per quantità pari o superiori a 100 tonnellate all’anno: le informazioni di cui all’allegato 4 numero 8 lettera b, numero 9 lettera c e numero 10 lettera c, nonché una relazione sulla sicurezza chimica secondo l’articolo 28; c. per quantità pari o superiori a 1000 tonnellate all’anno: le informazioni di cui all’allegato 4 numero 9 lettera d e numero 10 lettera d, nonché una rela- zione sulla sicurezza chimica secondo l’articolo 28. 2 Dopo aver ricevuto l’informazione di cui all’articolo 46 capoverso 1 lettera b, l’organo di notifica informa il notificante, conformemente all’articolo 32, sui dati di cui già dispone. 3 Se i pericoli connessi con una sostanza non possono essere valutati in modo suffi- ciente, l’organo di notifica esige dal notificante, su richiesta di un servizio di valuta- zione, ulteriori informazioni o esami in relazione alla sostanza o ai suoi prodotti di trasformazione. 4 D’intesa con i servizi di valutazione, l’organo di notifica stabilisce, dopo aver sentito il notificante, un calendario concernente l’esecuzione degli esami supplemen- tari. 5 Se il notificante omette di presentare i rapporti d’esame supplementari entro i termini stabiliti, l’organo di notifica può far eseguire gli esami necessari a spese del notificante e, se del caso, vietare a quest’ultimo di immettere sul mercato la sostanza in questione.
Capitolo 3: Obbligo di annuncio
Art. 48 Sostanze e preparati assoggettati all’obbligo di annuncio Il fabbricante deve annunciare all’organo di notifica le sostanze e i preparati men- zionati nell’articolo 19, a prescindere dal fatto che per essi debba essere redatta una scheda di dati di sicurezza, entro tre mesi dalla loro prima immissione sul mercato.
Art. 49 Contenuto dell’annuncio L’annuncio deve contenere i seguenti dati: a. il nome e l’indirizzo del fabbricante; b. il nome della persona responsabile dell’immissione sul mercato nello SEE conformemente all’articolo 17 paragrafo 1 lettera a del regolamento UE- CLP40 se l’etichettatura non reca l’identità del fabbricante; c. per le sostanze:
1. il nome chimico secondo l’articolo 18 paragrafo 2 lettere a–d del rego-
lamento UE-CLP,
2. il numero CAS,
3. il numero CE,
40 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.
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4. la classificazione e l’etichettatura,
5. gli impieghi previsti,
6. per le sostanze pericolose per l’ambiente: la prevista quantità annuale
immessa sul mercato secondo le seguenti categorie: meno di 1 ton- nellata, tra 1 e 10 tonnellate, tra 10 e 100 tonnellate, oltre 100 tonnel- late,
7. per i nanomateriali: la composizione, la forma delle particelle e la gran-
dezza media dei granuli, nonché, se disponibili, la distribuzione dimen- sionale numerica, il rapporto superficie specifica-volume, la struttura cristallina, lo stato di aggregazione, il rivestimento e la funzionaliz- zazione di superficie,
8. l’indicazione se la sostanza è considerata PBT o vPvB,
9. la relazione sulla sicurezza chimica disponibile nello SEE, a condizione
che il fabbricante possa procurarsela con un onere sopportabile; d. per i preparati:
1. il nome commerciale,
2. le indicazioni circa le sostanze contenute secondo le disposizioni relati-
ve alla scheda di dati di sicurezza,
3. la classificazione e l’etichettatura,
4. gli impieghi previsti,
5. lo stato dell’aggregato,
6. per i preparati pericolosi per l’ambiente: la prevista quantità annuale
immessa sul mercato secondo le categorie seguenti: meno di 1 tonnella- ta, tra 1 e 10 tonnellate, tra 10 e 100 tonnellate, oltre 100 tonnellate,
7. per i preparati che contengono nanomateriali: la composizione dei na-
nomateriali, la forma delle particelle e la grandezza media dei granuli, nonché, se disponibili, la distribuzione dimensionale numerica, il rap- porto superficie specifica-volume, la struttura cristallina, lo stato di ag- gregazione, il rivestimento e la funzionalizzazione di superficie.
Art. 50 Annuncio esaustivo Per i preparati pericolosi accessibili a utilizzatori privati è necessario annunciare la composizione completa all’organo di notifica. I componenti non pericolosi ai sensi dell’articolo 3 possono essere denominati, secondo l’articolo 15, con un nome che designa i principali gruppi funzionali o con un nome sostitutivo.
Art. 51 Forma dell’annuncio e dell’annuncio esaustivo L’annuncio e l’annuncio esaustivo devono essere trasmessi come segue: a. in forma elettronica nel formato richiesto dall’organo di notifica; b. in una lingua ufficiale o in inglese.
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Art. 52 Modifiche 1 Le modifiche dei dati di cui agli articoli 49 e 50 devono essere annunciati entro tre mesi. 2 Se, nel caso di sostanze e preparati pericolosi per l’ambiente, la quantità annuale effettivamente fornita diverge dalla categoria annunciata della quantità immessa sul mercato, occorre annunciare entro il 31 marzo dell’anno successivo la quantità immessa sul mercato l’anno precedente secondo le categorie menzionate nell’arti- colo 49 lettera c numero 6 e lettera d numero 6.
Art. 53 Forma particolare dell’adempimento dell’obbligo di annuncio L’obbligo di annuncio per preparati secondo l’articolo 48 è considerato adempiuto se è stata presentata una domanda di impiego di un nome chimico alternativo (art. 15) e l’organo di notifica dispone delle informazioni richieste nell’articolo 49 lettere a, b e d, nonché, all’occorrenza, nell’articolo 50.
Art. 54 Deroghe all’obbligo di annuncio Sono esentati dall’obbligo di annuncio secondo il presente capitolo: a. i prodotti intermedi fatta eccezione per le nuove sostanze sotto forma di mo- nomeri; b. le sostanze e i preparati immessi sul mercato esclusivamente per scopi di analisi, ricerca e formazione o usati nella ricerca e sviluppo; c. le sostanze e i preparati impiegati esclusivamente nelle derrate alimentari, negli agenti terapeutici e negli alimenti per animali; d. i concimi che secondo l’ordinanza del 10 gennaio 200141 sui concimi neces- sitano di un’autorizzazione dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) o devono essere notificati all’UFAG; e. gli esplosivi e i pezzi pirotecnici che sottostanno all’obbligo d’autorizza- zione secondo l’ordinanza del 27 novembre 200042 sugli esplosivi; f. le sostanze acquistate in Svizzera; g. i preparati acquistati in Svizzera e forniti in un imballaggio diverso da quello previsto dal fabbricante originario, se:
1. il nome commerciale, la composizione e gli impieghi previsti sono in-
variati, e
2. il nome del fabbricante originario è pure indicato;
h. le miscele di gas composte esclusivamente di gas annunciati; i. i preparati non pericolosi ai sensi dell’articolo 3 e confezionati in imballaggi che non superano 200 ml di contenuto, se sono fabbricati in Svizzera e forni- ti direttamente dal fabbricante all’utilizzatore professionale o privato;
41 RS 916.171 42 RS 941.411
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j. i preparati immessi sul mercato in quantità inferiori a 100 kg all’anno ed esclusivamente per utilizzatori professionali.
Titolo quarto: Regole di comportamento per l’utilizzazione di sostanze, preparati e oggetti Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 55 Rispetto delle indicazioni del fabbricante 1 Le sostanze, i preparati e gli oggetti possono essere pubblicizzati, offerti o forniti a titolo professionale o commerciale soltanto per gli impieghi previsti e i tipi di smal- timento indicati dal fabbricante. 2 Le informazioni che figurano sull’imballaggio, sull’etichetta e sulla scheda di dati di sicurezza devono essere rispettate.
Art. 56 Immissione nell’ambiente
1 Le sostanze e i preparati possono essere immessi direttamente nell’ambiente
soltanto nella misura necessaria al raggiungimento dello scopo.
2 A tal fine occorre:
a. usare apparecchi che consentano un impiego tecnicamente appropriato e specifico; b. adottare provvedimenti per evitare nel limite del possibile che le sostanze e i preparati giungano nelle zone limitrofe o nelle acque; e c. adottare provvedimenti per evitare nel limite del possibile che la fauna, la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi siano minacciati.
3 I preparati possono essere immessi direttamente nell’ambiente soltanto per gli
impieghi indicati dal fabbricante.
Art. 57 Conservazione 1 Per la conservazione di sostanze e preparati devono essere rispettate le indicazioni che figurano sull’imballaggio, sull’etichetta ed eventualmente sulla scheda di dati di sicurezza. 2 Le sostanze e i preparati pericolosi, nonché i loro contenitori, devono essere pro- tetti da effetti pericolosi, in particolare di tipo meccanico. 3 Le sostanze e i preparati pericolosi devono essere conservati in maniera ordinata e separandoli dall’altra merce. È proibito depositare derrate alimentari, alimenti per animali o agenti terapeutici nelle immediate vicinanze di tali sostanze e preparati. 4 I capoversi 1–3 si applicano anche agli oggetti da cui sono emessi sostanze o pre- parati in quantità tali che potrebbero mettere in pericolo l’essere umano o l’ambiente.
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5 Le sostanze e i preparati che, combinandosi, possono causare reazioni pericolose devono essere conservati separatamente. 6 Le sostanze e i preparati pericolosi possono essere travasati e conservati soltanto in contenitori che adempiono i seguenti requisiti: a. non devono poter essere confusi con imballaggi di derrate alimentari, pro- dotti cosmetici, agenti terapeutici o alimenti per animali; b. il nome della sostanza o del preparato deve essere indicato nell’etichettatura del contenitore; c. devono essere conformi ai requisiti secondo l’articolo 35 paragrafi 1 e 3 del regolamento UE-CLP43; d. devono avere una aspetto tale da non risvegliare o incoraggiare la curiosità dei bambini.
Art. 58 Obblighi particolari in caso di fornitura di sostanze e preparati Chi fornisce una sostanza o un preparato a titolo commerciale e deve consegnare una scheda di dati di sicurezza deve conoscere e sapere interpretare il contenuto della scheda di dati di sicurezza.
Art. 59 Persona di contatto per i prodotti chimici 1 Le aziende e gli istituti di formazione devono comunicare alle autorità esecutive cantonali la persona di contatto per i prodotti chimici da designare secondo l’articolo
25 capoverso 2 LPChim.
2 Il DFI disciplina l’obbligo di comunicazione di cui al capoverso 1; stabilisce la forma e il contenuto della comunicazione. 3 Il DFI stabilisce i requisiti che la persona di contatto per i prodotti chimici deve soddisfare, in particolare in materia di qualifiche professionali e di competenze aziendali.
Art. 60 Pubblicità 1 La pubblicità relativa a sostanze, preparati e oggetti non deve dare una falsa imma- gine della loro pericolosità per l’essere umano e l’ambiente o della loro compatibi- lità con l’ambiente né indurre a impieghi e modi di smaltimento non appropriati o abusivi. 2 Nella pubblicità, le designazioni quali «degradabile», «ecologicamente innocuo», «ecologico» e «innocuo per le acque» possono essere impiegate soltanto se al con- tempo le proprietà così designate sono meglio precisate. 3 Chi fa pubblicità per sostanze o preparati pericolosi acquistabili da utilizzatori privati senza averne visto in precedenza l’etichettatura deve indicarne le proprietà pericolose, in una forma comprensibile a tutti e ben leggibile o udibile.
43 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.
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4 Il capoverso 3 si applica anche ai preparati etichettati secondo l’articolo 25 para- grafo 6 del regolamento UE-CLP44. 5 Le sostanze e i preparati non possono essere pubblicizzati per un impiego per il quale non possono essere immessi sul mercato.
Capitolo 2: Utilizzazione di sostanze e preparati dei gruppi 1 e 2
Art. 61 Sostanze e preparati dei gruppi 1 e 2
1 Per sostanze e preparati del gruppo 1 si intendono le sostanze e i preparati:
a. la cui etichettatura secondo il regolamento UE-CLP45 reca almeno un ele- mento di cui all’allegato 5 numero 1.1 della presente ordinanza; oppure b. che non sono ancora etichettati secondo il regolamento UE-CLP e la cui eti- chettatura reca almeno un elemento di cui all’allegato 5 numero 2.1 della presente ordinanza.
2 Per sostanze e preparati del gruppo 2 si intendono le sostanze e i preparati:
a. la cui etichettatura secondo il regolamento UE-CLP reca almeno un ele- mento di cui all’allegato 5 numero 1.2 della presente ordinanza; oppure b. che non sono ancora etichettati secondo il regolamento UE-CLP e la cui eti- chettatura reca almeno un elemento di cui all’allegato 5 numero 2.2 della presente ordinanza.
Art. 62 Conservazione 1 Per la conservazione di sostanze e preparati dei gruppi 1 e 2 si applica l’arti- colo 57. 2 Chi conserva sostanze e preparati dei gruppi 1 e 2 deve provvedere affinché non siano accessibili a persone non autorizzate. 3 Le sostanze e i preparati dei gruppi 1 e 2 possono essere travasati e conservati soltanto in contenitori etichettati con i corrispondenti simboli di pericolo o pitto- grammi di pericolo.
Art. 63 Esclusione della vendita a libero servizio 1 Le sostanze e i preparati del gruppo 2 destinati a utilizzatori privati non possono essere offerti nella vendita a libero servizio.
2 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica ai carburanti.
44 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.
45 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.
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Art. 64 Restrizioni concernenti la fornitura 1 Le sostanze e i preparati del gruppo 1 non possono essere forniti a titolo commer- ciale a utilizzatori privati. 2 Le sostanze e i preparati dei gruppi 1 e 2 possono essere forniti a titolo commer- ciale soltanto a persone aventi l’esercizio dei diritti civili. 3 Le sostanze e i preparati dei gruppi 1 e 2 possono essere forniti a persone minoren- ni, se queste sono capaci di discernimento e se devono impiegare tali sostanze o preparati nell’ambito della loro formazione o a titolo professionale o commerciale. 4 Le restrizioni concernenti la fornitura di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano ai carburanti.
Art. 65 Obblighi particolari concernenti la fornitura
1 Chi fornisce a titolo commerciale una sostanza o un preparato del gruppo 1 a
utilizzatori professionali o a commercianti deve informarli esplicitamente, all’atto della fornitura, sulle misure di protezione necessarie e sullo smaltimento conforme alle prescrizioni.
2 Chi fornisce a titolo commerciale una sostanza o un preparato del gruppo 2 a
utilizzatori privati deve informarli esplicitamente, all’atto della fornitura, sulle misure di protezione necessarie e sullo smaltimento conforme alle prescrizioni. 3 Le sostanze e i preparati possono essere forniti secondo il capoverso 2 soltanto a persone delle quali il fornitore può supporre che siano capaci di discernimento e che possano rispettare l’obbligo di diligenza secondo l’articolo 8 LPChim e le esigenze secondo l’articolo 28 LPAmb. 4 Gli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano alla fornitura di carburanti.
Art. 66 Conoscenze specifiche per la fornitura
1 Deve possedere conoscenze specifiche chi fornisce a titolo commerciale:
a. le sostanze e i preparati del gruppo 1 a persone che le acquistano per utiliz- zarle a titolo professionale, senza immetterle sul mercato in altra forma; b. le sostanze e i preparati del gruppo 2 a utilizzatori privati.
2 Il DFI può disciplinare:
a. in che modo i requisiti per le conoscenze specifiche debbano essere adem- piuti; a tal fine tiene conto della formazione professionale e dell’esperienza professionale; b. il contenuto, la durata e l’organizzazione di corsi per l’acquisizione delle conoscenze specifiche. 3 Gli articoli 10 e 11 dell’ordinanza del 18 maggio 200546 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) si applicano per analogia.
4 Il capoverso 1 non si applica ai carburanti.
46 RS 814.81
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Art. 67 Furto, perdita, erronea immissione sul mercato 1 In caso di furto o perdita di sostanze o preparati del gruppo 1 la persona vittima del furto o della perdita deve annunciarlo senza indugio alla polizia. 2 La polizia informa l’autorità cantonale cui compete l’esecuzione della presente ordinanza e l’Ufficio federale di polizia. 3 Chi immette erroneamente sul mercato una sostanza o un preparato dei gruppi 1 o 2 deve annunciarlo all’autorità cantonale cui competente l’applicazione della pre- sente ordinanza fornendo: a. tutte le indicazioni necessarie per un’identificazione precisa della sostanza o del preparato; b. una descrizione completa del pericolo che può derivare da tale sostanza o preparato; c. tutte le informazioni disponibili su chi gli ha venduto la sostanza o il prepa- rato e a chi a sua volta ha fornito la sostanza o il preparato; d. le misure adottate per prevenire il pericolo, come avvertenze, blocco delle vendite, ritiro dal mercato o richiamo del prodotto. 4 L’autorità cantonale decide se e in quale forma rendere attenti su eventuali pericoli.
Art. 68 Campioni Le sostanze e i preparati dei gruppi 1 e 2 possono essere forniti a scopi pubblicitari soltanto a utilizzatori professionali e a commercianti.
Art. 69 Sostanze e preparati destinati all’autodifesa 1 All’utilizzazione di sostanze e preparati destinati all’autodifesa si applicano per analogia gli articoli 62, 64 capoversi 2 e 3, 65 capoversi 2 e 3, 66 capoverso 1, lettera b 67 capoversi 3 e 4 e 68. 2 Le sostanze e i preparati destinati all’autodifesa non possono essere offerti nella vendita a libero servizio.
Capitolo 3: Utilizzazione di sostanze estremamente problematiche
Art. 70 Elenco delle sostanze estremamente problematiche
1 Le sostanze di cui all’articolo 57 del regolamento UE-REACH47 sono considerate
estremamente problematiche se figurano nell’allegato 3 (elenco delle sostanze candidate). 2 L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) decide, d’intesa con l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), se una
47 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.
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sostanza dell’elenco delle sostanze candidate che figura nell’allegato XIV del rego- lamento UE-REACH deve essere inserita nell’allegato 1.17 dell’ORRPChim48.
Art. 71 Oggetti contenenti sostanze estremamente problematiche
1 Chi fornisce a titolo commerciale un oggetto che contiene una sostanza estre-
mamente problematica in una concentrazione superiore allo 0,1 per cento del peso deve fornire le informazioni seguenti: a. il nome della sostanza interessata; b. tutte le informazioni necessarie di cui dispone per permettere un impiego sicuro dell’oggetto.
2 Deve fornire le informazioni gratuitamente:
a. agli utilizzatori professionali e ai commercianti: in modo spontaneo; b. agli utilizzatori privati: su domanda entro 45 giorni.
Titolo quinto: Trattamento dei dati
Art. 72 Registro dei prodotti 1 L’organo di notifica tiene un registro delle sostanze e dei preparati che rientrano nel campo di applicazione di una delle seguenti ordinanze: a. la presente ordinanza; c. l’ordinanza del 18 maggio 200550 sui biocidi; d. l’ordinanza del 12 maggio 201051 sui prodotti fitosanitari.
2 Il registro è allestito sulla base di dati:
a. rilevati o elaborati da un’autorità svizzera nel quadro di una delle ordinanze di cui al capoverso 1; b. messi a disposizione da autorità estere o da organizzazioni internazionali.
Art. 73 Dati confidenziali 1 Le autorità esecutive trattano in modo confidenziale i dati che vanno tenuti segreti in virtù di un interesse degno di protezione, sempre che non vi sia un interesse pub- blico preponderante alla loro pubblicazione.
48 RS 814.81 49 RS 814.81 50 RS 813.12 51 RS 916.161
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2 L’organo di notifica, d’intesa con i servizi di valutazione, designa i dati confiden- ziali. Li designa prima di trasmetterli alle autorità cantonali e federali competenti secondo l’articolo 75 capoverso 2. 3 È considerato degno di protezione in particolare l’interesse a preservare il segreto commerciale e di fabbricazione, incluse le indicazioni concernenti la composizione completa e le quantità di una sostanza o di un preparato immesse sul mercato. 4 Se l’organo di notifica viene a conoscenza del fatto che dati designati come confi- denziali sono stati successivamente resi noti lecitamente, tali dati non devono più essere trattati in modo confidenziale.
5 Non sono considerati in alcun caso confidenziali:
a. il nome commerciale; b. il nome e l’indirizzo della persona assoggettata all’obbligo di notifica, di comunicazione o di annuncio; c. le proprietà fisico-chimiche; d. le procedure ai fini di uno smaltimento conforme alle prescrizioni, di una possibile riutilizzazione e di altri metodi di neutralizzazione; e. la sintesi dei risultati degli esami tossicologici ed ecotossicologici; f. il grado di purezza di una sostanza e l’identità delle impurezze e degli addi- tivi rilevanti ai fini della classificazione; g. le raccomandazioni relative alle misure precauzionali durante l’impiego e alle misure d’urgenza in caso di incidenti; h. le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza; i. i metodi d’analisi appropriati per stabilire l’esposizione dell’essere umano e la presenza nell’ambiente. 6 L’organo di notifica e i servizi di valutazione possono pubblicare i dati del registro dei prodotti che non sono considerati in alcun caso confidenziali.
Art. 74 Trasmissione di dati all’organo di notifica e ai servizi di valutazione Se necessario ai fini dell’esecuzione della presente ordinanza e su loro richiesta, all’organo di notifica e ai servizi di valutazione devono essere trasmessi i seguenti dati relativi a sostanze, preparati e oggetti: a. i dati rilevati dall’UFAG in base a:
1. l’ordinanza del 10 gennaio 200152 sui concimi,
2. l’ordinanza del 26 ottobre 201153 sugli alimenti per animali,
3. l’ordinanza del 12 maggio 201054 sui prodotti fitosanitari;
52 RS 916.171 53 RS 916.307 54 RS 916.161
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b. i dati relativi a sostanze estranee e componenti di derrate alimentari e a sostanze contenute in oggetti dʼuso, che sono stati rilevati dallʼUfficio fede- rale della sicurezza alimentare e di veterinaria in base allʼordinanza del 23 novembre 200555 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso; c. i dati dell’Amministrazione federale delle dogane provenienti dalle dichiara- zioni doganali; d. i dati rilevati dalla SECO, dall’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) o dagli ispettorati cantonali del lavoro sulla ba- se della legislazione in materia di protezione dei lavoratori; e. i dati rilevati dal Centro d’informazione tossicologica (art. 79); f. i dati rilevati dagli organi d’esame secondo l’articolo 12 capoverso 3 g. i dati rilevati dai Cantoni nel quadro dell’esecuzione della presente ordi- nanza o di altri atti normativi che disciplinano la protezione dell’essere umano o dell’ambiente da sostanze, preparati od oggetti.
Art. 75 Scambio di informazioni e di dati 1 L’organo di notifica e i servizi di valutazione mettono reciprocamente a disposi- zione, per quanto necessario per adempiere i loro compiti, i dati che hanno rilevato o fatto rilevare sulla base della presente ordinanza o di altri atti normativi che discipli- nano la protezione dell’essere umano o dell’ambiente da sostanze, preparati od oggetti. A tal fine possono allestire procedure di richiamo automatizzate.
2 Mettono a disposizione delle autorità cantonali e federali competenti per
l’esecuzione di atti normativi che disciplinano la protezione dell’essere umano o dell’ambiente da sostanze, preparati od oggetti i dati necessari all’adempimento dei loro compiti. 3 Possono, mediante una procedura di richiamo, trasmettere alle autorità menzionate qui appresso i dati relativi ai fabbricanti e alle sostanze o ai preparati che hanno immesso sul mercato se tali dati sono necessari all’esecuzione: a. alle autorità doganali; b. alle autorità conformemente al capoverso 2; c. al Centro d’informazione tossicologica (art. 79). 4 In taluni casi possono trasmettere dati relativi a sostanze, preparati e oggetti a servizi diversi da quelli menzionati nel capoverso 2, se ne hanno bisogno per adem- piere i loro compiti. 5 La trasmissione secondo i capoversi 2, 3 e 4 è ammessa soltanto se è richiesta da un’autorità preposta al perseguimento penale o se serve a rispondere a quesiti di carattere medico, in particolare nei casi d’urgenza, o per far fronte a un pericolo che minaccia direttamente la vita o la salute dell’essere umano o l’ambiente.
55 RS 817.02 56 RS 814.81
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6 I Cantoni informano l’UFSP circa i risultati di rilevamenti e chiarimenti relativi alla qualità dell’aria all’interno di locali e gli trasmettono i dati pertinenti a loro disposizione.
Art. 76 Trasmissione di dati all’estero e a organizzazioni internazionali 1 L’organo di notifica e i servizi di valutazione possono trasmettere dati non confi- denziali ad autorità ed istituzioni estere, nonché a organizzazioni internazionali.
2 Possono trasmettere dati confidenziali quando:
a. lo richiedono accordi internazionali o risoluzioni di organizzazioni interna- zionali; oppure b. è necessario per scongiurare un pericolo imminente per la vita o la salute dell’essere umano o per l’ambiente.
Titolo sesto: Esecuzione Capitolo 1: Confederazione Sezione 1: Organizzazione
Art. 77 Organo di notifica e comitato di direzione
1 Sul piano amministrativo l’organo di notifica è aggregato all’UFSP.
2 Per l’organo di notifica è istituito un comitato di direzione. Questo è composto dei direttori dei seguenti uffici federali: a. UFSP; b. UFAG; c. UFAM; d. SECO.
3 Il comitato di direzione ha i compiti e le competenze seguenti:
a. nominare la direzione dell’organo di notifica; b. definire la strategia dell’organo di notifica; c. esaminare il bilancio dell’organo di notifica, con diritto di proposta.
4 Il comitato di direzione decide all’unanimità.
Art. 78 Servizi di valutazione I servizi di valutazione sono: a. l’UFSP per le questioni inerenti alla protezione della vita e della salute dell’essere umano;
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b. l’UFAM per le questioni inerenti alla protezione dell’ambiente e della prote- zione indiretta dell’essere umano; c. la SECO per le questioni inerenti alla protezione dei lavoratori.
Art. 79 Centro d’informazione tossicologica 1 Il centro d’informazione tossicologica secondo l’articolo 30 LPChim è il Tox Info Suisse.
2 L’UFSP conclude con il Tox Info Suisse una convenzione sull’ammontare degli
indennizzi per le prestazioni da esso fornite secondo l’articolo 30 capoverso 2 LPChim.
Sezione 2: Verifica delle vecchie sostanze
Art. 80
1 I servizi di valutazione possono verificare le vecchie sostanze che:
a. costituiscono un rischio particolare per la vita o la salute dell’essere umano o per l’ambiente a causa delle quantità fabbricate o immesse sul mercato, della loro pericolosità o di quella dei loro prodotti derivati o rifiuti; oppure b. sono oggetto di un programma internazionale di beni potenzialmente ricicla- bili. 2 Se una vecchia sostanza è oggetto di verifica, l’organo di notifica esige da tutti i fabbricanti interessati, su richiesta di un servizio di valutazione, le seguenti indica- zioni: a. il nome e l’indirizzo del fabbricante e, se questo importa la sostanza, il nome e l’indirizzo del fabbricante straniero; b. tutti i documenti che sono serviti a individuare e stabilire le proprietà perico- lose della sostanza; c. gli impieghi previsti noti; d. i dati relativi alle quantità immesse sul mercato dal fabbricante; e. ove disponibili e se possono essere acquisiti dal fabbricante con un onere sopportabile: il fascicolo di registrazione presentato all’Agenzia europea per le sostante chimiche. 3 Su richiesta di un servizio di valutazione, l’organo di notifica esige da uno dei fabbricanti chiarimenti o esami. Dei costi sopportati dal fabbricante rispondono soli- dalmente tutti i fabbricanti interessati.
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Sezione 3: Verifica del controllo autonomo e sorveglianza
Art. 81 Verifica del controllo autonomo 1 Nella loro sfera di competenze, i servizi di valutazione verificano nelle sostanze, nei preparati e negli oggetti: a. la valutazione e la classificazione; b. le indicazioni che figurano nella scheda di dati di sicurezza.
2 Possono incaricare l’organo di notifica di:
a. verificare la composizione e le proprietà fisico-chimiche di sostanze, prepa- rati e oggetti; b. chiedere alle autorità esecutive cantonali di prelevare campioni. 3 Se vi è motivo di ritenere che la valutazione o la classificazione non sia stata effettuata o sia stata effettuata in modo scorretto, su richiesta di un servizio di valu- tazione l’organo di notifica esige dal fabbricante: a. tutti i documenti che sono serviti a stabilire le proprietà pericolose o ai fini della valutazione; b. se del caso, la scheda di dati di sicurezza. 4 Su richiesta di un servizio di valutazione, l’organo di notifica esige dal fabbricante l’esecuzione di esami o valutazioni più approfondite se vi sono indizi che: a. le sostanze o i preparati, i loro prodotti derivati o rifiuti possano mettere in pericolo l’essere umano o l’ambiente; b. gli oggetti, i loro prodotti derivati o rifiuti possano mettere in pericolo l’am- biente. 5 Le autorità esecutive dispongono inoltre delle competenze di cui all’articolo 42 LPChim e, in merito a un pericolo per l’ambiente, anche di quelle di cui all’arti- colo 41 LPChim. 6 Se il fabbricante non ottempera a una decisione, l’organo di notifica vieta, su richiesta di un servizio di valutazione, l’ulteriore fornitura delle sostanze, dei prepa- rati o degli oggetti in questione. 7 Per i prodotti cosmetici e le sostanze di partenza e gli additivi esclusivamente destinati a tal fine, il servizio competente per tali prodotti decide le misure necessa- rie. La partecipazione dell’UFAM è retta dagli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 199757 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
Art. 82 Sorveglianza in relazione alla difesa nazionale Per le questioni che riguardano la difesa nazionale, l’organo di notifica verifica, d’intesa con i servizi di valutazione, se le disposizioni della presente ordinanza sono rispettate.
57 RS 172.010
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Art. 83 Sorveglianza delle importazioni e delle esportazioni 1 Su richiesta dell’organo di notifica, gli uffici doganali controllano se le sostanze, i preparati o gli oggetti sono conformi alle disposizioni della presente ordinanza. 2 I servizi di valutazione possono invitare l’organo di notifica a presentare una richiesta secondo il capoverso 1. 3 Qualora vi sia il sospetto di un’infrazione, gli uffici doganali sono autorizzati a fermare la merce alla dogana e a ricorrere alle altre autorità esecutive secondo la presente ordinanza. Queste ultime procedono a ulteriori chiarimenti e prendono le misure del caso.
Sezione 4: Adeguamento delle prescrizioni tecniche e dell’elenco delle sostanze candidate
Art. 84 D’intesa con l’UFAM e la SECO, l’UFSP adegua i seguenti allegati: a. allegato 2:
1. definisce la versione determinante degli allegati del regolamento
UE-CLP58,
2. prende in considerazione le modifiche delle direttive sui test dell’Orga-
nizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e defi- nisce la versione determinante del regolamento (CE) n. 440/200859 e del manuale dell’ONU sulle prove e sui criteri per l’attuazione delle raccomandazioni sul trasporto di merci pericolose (UN-RTDG)60,
3. definisce la versione determinante dell’allegato II del regolamento
UE-REACH61; b. allegato 3 (elenco delle sostanze candidate): prende in considerazione le modifiche dell’«elenco di sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006» secondo l’articolo 59 paragrafo 1 del regolamento UE-REACH; c. allegato 4: prende in considerazione le modifiche agli allegati III e VII–XI del regolamento UE-REACH.
58 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.
59 Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 mag. 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 900/2014, GU L 247 del 21.8.2014, pag. 1. 60 Il manuale («fifth revised edition as amended in 2013») può essere consultato gratuita- mente nel sito Internet dell’ONU all’indirizzo Internet:
61 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.
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Sezione 5: Delega di compiti e competenze a terzi
Art. 85 1 I servizi federali competenti possono delegare, parzialmente o completamente, a enti di diritto pubblico o a privati adeguati i compiti e le competenze loro conferiti dalla presente ordinanza. 2 Per quanto concerne l’esecuzione della protezione della salute, la delega è limitata:
a. alla verifica del controllo autonomo; b. alla valutazione nel quadro della verifica della notifica e delle informazioni ulteriori; c. alle attività informative secondo l’articolo 28 LPChim; d. alla valutazione dei rischi secondo l’articolo 16 LPChim.
Sezione 6: Emolumenti
Art. 86 Il regime e il calcolo degli emolumenti per atti amministrativi delle autorità esecuti- ve federali secondo la presente ordinanza sono retti dall’ordinanza del 18 maggio
200562 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.
Capitolo 2: Cantoni Sezione 1: Controllo successivo
Art. 87 Compiti delle autorità esecutive cantonali 1 Le autorità esecutive cantonali controllano sulla base di campioni le sostanze, i preparati e gli oggetti che si trovano sul mercato.
2 Nel quadro di tali controlli le autorità esecutive cantonali verificano se:
a. gli obblighi di notifica, di comunicazione e di annuncio (art. 24, 34, 48, 52 e 53), nonché le disposizioni relative alle informazioni ulteriori (art. 46) sono stati adempiuti; b. l’imballaggio è conforme alle disposizioni pertinenti (art. 8 e 9); c. l’etichettatura è conforme alle disposizioni pertinenti (art. 10–13); d. le prescrizioni relative alla messa a disposizione, all’aggiornamento e alla conservazione della scheda di dati di sicurezza (art. 21–23) sono rispettate e se le indicazioni figuranti sulla scheda non sono manifestamente scorrette;
62 RS 813.153.1
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e. le prescrizioni sulla pubblicità (art. 60) e i campioni (art. 68) sono rispettate; f. l’obbligo di fornire informazioni al momento della consegna di oggetti con- tenenti sostanze estremamente problematiche (art. 71) è adempiuto.
Art. 88 Collaborazione tra autorità esecutive cantonali e federali 1 L’organo di notifica ordina alle autorità esecutive cantonali, di propria iniziativa o su richiesta di un servizio di valutazione, di controllare determinate sostanze, prepa- rati o oggetti, in particolare anche secondo l’articolo 81 capoverso 1. 2 Le autorità esecutive cantonali rilevano campioni su richiesta dell’organo di noti- fica. 3 Se i controlli danno adito a contestazioni di rilievo, l’autorità preposta al controllo ne informa l’organo di notifica e le autorità competenti per le decisioni secondo l’articolo 89. 4 Se vi è il fondato sospetto che una classificazione sia scorretta, ne informa l’organo di notifica.
Art. 89 Decisioni delle autorità esecutive cantonali Se dal controllo risulta che le disposizioni menzionate negli articoli 87 capoverso 2 e 88 capoverso 1 sono state violate, l’autorità del Cantone in cui gli assoggettati hanno il domicilio o la sede sociale decide le misure del caso.
Sezione 2: Sorveglianza dell’utilizzazione e promozione del comportamento ecologico
Art. 90 1 Le autorità esecutive cantonali sorvegliano se sono rispettate le disposizioni parti- colari relative all’utilizzazione (art. 55–59, 61–67 e 69). L’articolo 25 capoverso 1 secondo periodo LPChim si applica per analogia.
2 I Cantoni promuovono il comportamento ecologico.
Titolo settimo: Disposizioni finali Capitolo 1: Abrogazione e modifica di altri atti normativi
Art. 91 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 18 maggio 200563 sui prodotti chimici è abrogata.
63 RU 2005 2721, 2007 821, 2009 401, 2010 5223, 2011 5227, 2012 6103, 2013 201 3041, 2014 2073 3857
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Art. 92 Modifica di altri atti normativi La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 6.
Capitolo 2: Disposizioni transitorie
Art. 93 1 Per i preparati che sono stati imballati ed etichettati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza secondo le disposizioni degli articoli 35–50 dell’ordinanza del 18 maggio 200564 sui prodotti chimici, si applicano le seguenti disposizioni transitorie: a. possono essere forniti fino al 31 maggio 2017 se è stata redatta una scheda di dati di sicurezza secondo l’articolo 19 della presente ordinanza e se sono sta- ti annunciati secondo l’articolo 48 della presente ordinanza; se si tratta di de- tersivi liquidi destinati agli utilizzatori privati e confezionati in imballaggi solubili che non soddisfano i requisiti del regolamento (UE) n. 1297/201465, possono essere ancora forniti solo fino al 31 dicembre 2015; b. non è consentita una doppia etichettatura secondo gli articoli 35–50 dell’ordinanza del 18 maggio 2005 sui prodotti chimici e secondo l’articolo
10 della presente ordinanza;
c. per l’utilizzazione si applicano le disposizioni secondo il titolo quarto della presente ordinanza. 2 I generatori aerosol imballati ed etichettati prima dell’entrata in vigore della pre- sente ordinanza, che non rientrano nel campo d’applicazione della LDerr66 e che non adempiono i requisiti degli articoli 9 e 11, possono essere forniti fino al 31 maggio 2017. 3 Se è travasato dall’imballaggio originale in imballaggi più piccoli senza che ne sia modificata la composizione o gli impieghi previsti, un preparato etichettato prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza secondo le disposizioni degli artico- li 39–50 dell’ordinanza del 18 maggio 2005 sui prodotti chimici nella versione del 1° dicembre 2012 può essere anche fornito in questi imballaggi più piccoli fino al 31 maggio 2017 con l’etichettatura vecchia. 4 Il fabbricante deve adempiere, fino al 1° giugno 2018, l’obbligo di cui all’articolo 16 di elaborare scenari di esposizione per le sostanze che sono immesse sul mercato in quantità da 10 a 100 tonnellate all’anno.
64 RU 2005 2721, 2007 821, 2009 401, 2010 5223, 2011 5227, 2012 6103, 2013 201 3041, 2014 2073 3857
65 Regolamento (UE) n. 1297/2014 della Commissione, del 5 dicembre 2014, recante
modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, versione della GU L 350 del 6.12.2014, pag. 1. 66 RS 817.0
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Capitolo 3: Entrata in vigore
Art. 94 La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2015.
5 giugno 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Allegato 1 (art. 2 cpv. 4, 5 e 6)
Equivalenze di espressioni e diritto applicabile
Ai fini della corretta interpretazione delle espressioni che figurano nel regolamento UE-REACH67, nel regolamento UE-CLP68 e nella direttiva 75/324/CEE69, ai quali la presente ordinanza rimanda, si applicano le seguenti equivalenze:
UE Svizzera
a. Espressioni in italiano: fabbricante, fornitore, importatore, fabbricante ai sensi dell’articolo 2 utilizzatore a valle capoverso 1 lettera b immissione sul mercato immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera i LPChim miscela preparato articolo oggetto sostanza intermedia prodotto intermedio ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettera j consumatore utilizzatore privato Organismo di consulenza ufficiale Tox Info Suisse (art. 79) b. Espressioni in francese: fabricant, fournisseur, importateur, fabricant selon l’art. 2, al. 1, let. b utilisateur en aval mise sur le marché mise sur le marché selon l’art. 4, al. 1, let. i LChim mélange préparation article objet intermédiaire produit intermédiaire selon l’art. 2, al. 2, let. d consommateur utilisateur privé organisme consultatif officiel Tox Info Suisse (art. 79)
67 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.
68 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.
69 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.
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UE Svizzera
c. Espressioni in tedesco: Hersteller, Lieferant, Importeur, Herstellerin nach Artikel 2 Absatz 1 nachgeschalteter Anwender Buchstabe b Inverkehrbringen Inverkehrbringen nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe i ChemG Gemisch Zubereitung Erzeugnis Gegenstand Zwischenprodukt Zwischenprodukt nach Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe j Verbraucher private Verwenderin Öffentliche Beratungsstelle Tox Info Suisse (Art. 79)
Là dove la presente ordinanza rimanda a disposizioni del regolamento UE-REACH o del regolamento UE-CLP, che, a loro volta, rimandano a una delle disposizioni seguenti di questi due atti normativi, si applicano, al posto di esse, le disposizioni seguenti del diritto svizzero:
Disposizione del regolamento UE-REACH o del Disposizioni del diritto svizzero regolamento UE-CLP
art. 13 del regolamento UE-REACH art. 43 cpv. 2 della presente ordinanza art. 31 del regolamento UE-REACH art. 20 della presente ordinanza art. 59 del regolamento UE-REACH all. 3 alla presente ordinanza art. 17 par. 2 del regolamento UE-CLP art. 10 cpv. 3 lett. b della presente ordinanza art. 23 lett. e del regolamento UE-CLP legislazione sugli esplosivi art. 24 del regolamento UE-CLP art. 14 della presente ordinanza
Là dove la presente ordinanza rimanda a disposizioni del regolamento UE-REACH o del regolamento UE-CLP che, a loro volta, rimandando ad altri atti del diritto dell’UE, al posto di questi atti del diritto dell’UE, si applicano gli atti legislativi seguenti del diritto svizzero:
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Diritto UE Diritto svizzero
Direttiva 86/609/CEE del Consiglio, Legge del 16 dicembre 200570 sulla del 24 novembre 1986, concernente il protezione degli animali ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministra- tive degli Stati Membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1 Regolamento (UE) n. 528/2012 del Ordinanza del 18 maggio 200571 sui Parlamento europeo e del Consiglio, del biocidi 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Ordinanza del 12 maggio 201072 sui Parlamento europeo e del Consiglio, prodotti fitosanitari del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1 Prescrizioni per il trasporto di merci Disposizioni sul trasporto per posta, per pericolose ferrovia, su strada, per via aerea o navi- gabile e attraverso gli impianti di traspor- to in condotta Decisione della Commissione, del Articolo 50 cpv. 3 dell’ordinanza del 12 luglio 1995, che istituisce un 19 dicembre 198373 sulla prevenzione Comitato scientifico per i limiti degli infortuni dell’esposizione professionale agli agenti chimici, GU L 188 del 9.8.1995, pag. 14 Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del Legislazione sulla protezione dei 7 aprile 1998, sulla protezione della lavoratori salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chi- mici durante il lavoro, GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11
70 RS 455 71 RS 813.12 72 RS 916.161 73 RS 832.30
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Diritto UE Diritto svizzero
Direttiva 2004/37/CE del Parlamento Legislazione sulla protezione dei europeo e del Consiglio, del 29 aprile lavoratori 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50 Valori limite nazionali di esposizione Elenco dei valori limite di esposizione professionale sui posti di lavoro della SUVA74 Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, Ordinanza del 19 maggio 201075 sulla del 21 dicembre 1989, concernente il sicurezza dei prodotti ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale, GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Ordinanza tecnica del 10 dicembre europeo e del Consiglio, del 19 novem- 199076 sui rifiuti e ordinanza del bre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga 22 giugno 200577 sul traffico di rifiuti alcune direttive, GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3 Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Allegato 1.4 ORRPChim78 Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1 Regolamento (CE) n. 850/2004 del Allegati 1.1, 1.9 e 1.16 ORRPChim Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inqui- nanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE, GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7
74 L’elenco dei valori limite sui posti di lavoro può essere scaricato dal sito Internet della SUVA: www.suva.ch > Prevenzione > Lavoro > Medicina del lavoro «Valori limite sui posti di lavoro». 75 RS 930.111 76 RS 814.600 77 RS 814.610 78 RS 814.81
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Diritto UE Diritto svizzero
Regolamento (UE) n. 649/2012 del Ordinanza PIC del 10 novembre 200479 Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose, GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60 Direttiva 2012/18/UE del Parlamento Ordinanza del 27 febbraio 199180 sulla europeo e del Consiglio, del 4 luglio protezione contro gli incidenti rilevanti 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostan- ze pericolose, recante modifica e suc- cessiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1 Direttiva 80/181/CEE del Consiglio, Legge del 17 giugno 201181 sulla metro- del 20 dicembre 1979, per il ravvici- logia e relative ordinanze nell’ambito dei namento delle legislazioni degli Stati pesi e delle misure Membri relative alle unità di misura che abroga la direttiva 71/354/CEE, GU L 39 del 15.2.1980, pag. 40 Regolamento (CE) n. 648/2004 del Allegati 2.1 e 2.2 ORRPChim Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai deter- genti, GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 1
79 RS 814.82 80 RS 814.012 81 RS 941.20
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Allegato 2 (art. 2 cpv. 5, 3, 6 cpv. 2 e 4, 14 cpv. 1 lett. b, 20 cpv. 1, 43 cpv. 1 e 84 lett. a)
Elenco delle prescrizioni tecniche determinanti
1 Prescrizioni tecniche per la classificazione, l’etichettatura e
l’imballaggio di sostanze e preparati Alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio di sostanze e preparati si applicano gli allegati I–VII del regolamento UE–CLP82.
2 Metodi di prova delle proprietà di sostanze e preparati
Per determinare le proprietà di sostanze e preparati è necessario condurre delle prove: a. secondo i metodi di prova stabiliti nel regolamento (CE) n. 440/200883; b. secondo le linee guida sui test per i prodotti chimici dell’OCSE (OCDE Guidelines for the Testings of Chemicals) nella versione del 26 dicembre 201484; oppure c secondo i metodi di prova stabiliti nel manuale dell’ONU sulle prove e sui criteri per l’attuazione delle raccomandazioni sul trasporto di merci perico- lose (UN-RTDG)85.
82 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, modificato da ulti- mo dal regolamento (UE) n. 2015/491, GU L 78 del 24.3.2015, pag 12. 83 Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione del- le sostanze chimiche (REACH), GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1 modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 900/2014, GU L 247 del 21.8.2014, pag. 1. 84 Le linee guida dell’OCSE sui test per i prodotti chimici possono essere consultate gratui- tamente all’ indirizzo: www.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-guidelines-for-the- 85 Il manuale («fifth revised edition as amended in 2013») può essere consultato gratuita- mente nel sito Internet dell’ONU all’indirizzo Internet:
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3 Requisiti per la scheda di dati di sicurezza
3.1 La scheda di dati di sicurezza deve adempiere i requisiti secondo l’allegato II del regolamento UE-REACH86. 3.2 Per le informazioni da trasmettere secondo l’allegato II punti 1, 7, 8, 13 e 15 del regolamento UE-REACH deve essere tenuto conto delle equivalenze secondo l’allegato 1.
4 Disposizioni transitorie
4.1 I preparati che non adempiono i requisiti del regolamento (UE) n. 286/201187
(2° adattamento del regolamento UE-CLP al progresso tecnico [ATP]) possono essere forniti fino al 31 maggio 2017 se sono stati imballati ed etichettati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza. 4.2 Le sostanze e i preparati, che non adempiono i requisiti del regolamento (UE) n. 487/201388 [4° ATP] e dell’allegato I del regolamento (UE) n. 944/201389 [5° ATP], possono essere forniti come segue se sono stati imballati ed etichettati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza: a. sostanze: fino al 30 novembre 2016; b. preparati: fino al 31 maggio 2017. 4.3 La sostanza «pece, catrame di carbone, alta temperatura» (pitch, coal tar, high- temp. [n. CE 266-028-2]) e i preparati che la contengono, di cui la classificazione e l’etichettatura non adempiono i requisiti del regolamento (UE) n° 944/2013, possono essere forniti fino al 31 marzo 2016.
86 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, modificato da ultimo dall’allegato II del regolamento (UE) n. 453/2010, GU L 133 del 31.5.2010, pag. 1. 87 Regolamento (UE) n. 286/2011 della Commissione, del 10 marzo 2011, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, versione della GU L 83 del 30.3.2011, pag. 1. 88 Regolamento (UE) n. 487/2013 della Commissione, dell’8 maggio 2013, recante modifi- ca, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, versione della GU L 149 del 1.6.2013, pag. 1. 89 Regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, versione della GU L 261 del 3.10.2013, pag. 1.
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4.4 Le sostanze elencate nel regolamento (UE) n. 605/201490 [6° ATP] e i preparati che le contengono, di cui la classificazione e l’etichettatura non adempiono i requisi- ti del suddetto regolamento, possono essere forniti fino al 31 dicembre 2015. 4.5 I detersivi liquidi destinati agli utilizzatori privati e confezionati in imballaggi solubili che non adempiono i requisiti del regolamento (UE) n. 1297/201491 possono essere forniti fino al 31 dicembre 2015. 4.6 Per le sostanze e i preparati, per cui è stata redatta una scheda di dati di sicurez- za secondo il diritto anteriore prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, deve essere redatta entro il 1° giugno 2017 una scheda di dati di sicurezza secondo il numero 3.
90 Regolamento (UE) n. 605/2014 della Commissione, del 5 giugno 2014, recante modifica, ai fini dell’introduzione di indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in croato e dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, versione della GU L 167 del 6.6.2014, pag. 91 Regolamento (UE) n. 1297/2014 della Commissione, del 5 dicembre 2014, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, versione della GU L 350 del 6.12.2014, pag. 1.
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Allegato 3 (art. 70 cpv. 1 e 85 lett. b)
Elenco delle sostanze estremamente problematiche (elenco delle sostanze candidate)
Il presente elenco è stato modificato da ultimo il 1° settembre 2014 e contiene 154 sostanze.
Denominazione della sostanza Informazioni complementari sulla sostanza Numero CE Numero CAS Motivo dell’inserimento nell’elenco
1,2,3-Trichloropropane 202-486-1 96-18-4 Carcinogenic and toxic for reproduction 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched 276-158-1 71888-89-6 Toxic for reproduction alkyl esters, C7-rich 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched 271-084-6 68515-42-4 Toxic for reproduction and linear alkyl esters 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentylester, bran- 284-032-2 84777-06-0 Toxic for reproduction ched and linear 1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethane (TEGDME; tri- 203-977-3 112-49-2 Toxic for reproduction glyme) 1,2-dichloroethane 203-458-1 107-06-2 Carcinogenic 1,2-Diethoxyethane 211-076-1 629-14-1 Toxic for reproduction 1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl 203-794-9 110-71-4 Toxic for reproduction ether (EGDME) 1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane- 219-514-3 2451-62-9 Mutagenic 2,4,6-trione (TGIC) 1,3,5-tris[(2S and 2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5- 423-400-0 59653-74-6 Mutagenic 1-bromopropane (n-propyl bromide) 203-445-0 106-94-5 Toxic for reproduction 1-Methyl-2-pyrrolidone 212-828-1 872-50-4 Toxic for reproduction 2,2’-dichloro-4,4’-methylenedianiline 202-918-9 101-14-4 Carcinogenic
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Denominazione della sostanza Informazioni complementari sulla sostanza Numero CE Numero CAS Motivo dell’inserimento nell’elenco
2,4-Dinitrotoluene 204-450-0 121-14-2 Carcinogenic 2-Ethoxyethanol 203-804-1 110-80-5 Toxic for reproduction 2-Ethoxyethyl acetate 203-839-2 111-15-9 Toxic for reproduction 2-Methoxyaniline; o-Anisidine 201-963-1 90-04-0 Carcinogenic 2-Methoxyethanol 203-713-7 109-86-4 Toxic for reproduction 3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidine 421-150-7 143860-04-2 Toxic for reproduction 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol 205-426-2 140-66-9 Equivalent level of concern having probable serious effects to the environ- ment 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated covering well-defined substances Equivalent level of concern having and UVCB substances, polymers probable serious effects to the environ- and homologues ment 4,4’-Diaminodiphenylmethane (MDA) 202-974-4 101-77-9 Carcinogenic 4,4’-bis(dimethylamino)-4’’-(methylamino)trityl with ≥ 0.1 % of Michler’s ketone 209-218-2 561-41-1 Carcinogenic alcohol (EC No. 202-027-5) or Michler’s base (EC No. 202-959-2) 4,4’-bis(dimethylamino)benzophenone 202-027-5 90-94-8 Carcinogenic (Michler’s ketone) [4-[4,4’-bis(dimethylamino) with ≥ 0.1 % of Michler’s ketone 208-953-6 548-62-9 Carcinogenic benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1- (EC No. 202-027-5) or Michler’s ylidene]dimethylammonium chloride (C.I. Basic base (EC No. 202-959-2) Violet 3) [4-[[4-anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino) with ≥ 0.1 % of Michler’s ketone 19-943-6 2580-56-5 Carcinogenic phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene] (EC No. 202-027-5) or Michler’s dimethylammonium chloride (C.I. Basic Blue 26) base (EC No. 202-959-2)
4,4’-methylenedi-o-toluidine 212-658-8 838-88-0 Carcinogenic 4,4’-oxydianiline and its salts 202-977-0 101-80-4 Carcinogenic
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Denominazione della sostanza Informazioni complementari sulla sostanza Numero CE Numero CAS Motivo dell’inserimento nell’elenco
4-Aminoazobenzene 200-453-6 60-09-3 Carcinogenic 4-methyl-m-phenylenediamine 202-453-1 95-80-7 Carcinogenic (toluene-2,4-diamine) 4-Nonylphenol, branched and linear substances with a linear and/or Equivalent level of concern having branched alkyl chain with a carbon probable serious effects to the environ- number of 9 covalently bound in ment position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined sub- stances which include any of the individual isomers or a combination thereof 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (musk xylene) 201-329-4 81-15-2 vPvB 6-methoxy-m-toluidine (p-cresidine) 204-419-1 120-71-8 Carcinogenic Acetic acid, lead salt, basic 257-175-3 51404-69-4 Toxic for reproduction Acids generated from chromium trioxide and 231-801-5, 7738-94-5, Carcinogenic their oligomers. Names of the acids and their 236-881-5 13530-68-2 oligomers: Chromic acid, Dichromic acid, Oligomers of chromic acid and dichromic acid. Acrylamide 201-173-7 79-06-1 Carcinogenic and mutagenic Alkanes, C10-13, chloro (Short Chain 287-476-5 85535-84-8 PBT and vPvB Chlorinated Paraffins)
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Denominazione della sostanza Informazioni complementari sulla sostanza Numero CE Numero CAS Motivo dell’inserimento nell’elenco
Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres are fibres covered by index – Extracted from Carcinogenic number 650-017-00-8 in Index no.: Annex VI, part 3, table 3.2 of 650-017-00-8 Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December
2008 on classification, labelling
and packaging of substances and mixtures, and fulfil the two follo- wing conditions: a) Al2O3 and SiO2 are present within the follo- wing concentration ranges:Al2O3: 48.5–54 % w/w,b) fibres have a length weighted geometric mean diameter less two standard geome- tric errors of 6 or less micrometres (µm). Ammonium dichromate 232-143-1 7789-09-5 Carcinogenic, mutagenic and toxic for reproduction Anthracene 204-371-1 120-12-7 PBT Anthracene oil 292-602-7 90640-80-5 Carcinogenic[1], PBT and vPvB Anthracene oil, anthracene paste 292-603-2 90640-81-6 Carcinogenic[2], mutagenic[3], PBT and vPvB Anthracene oil, anthracene paste, anthracene 295-275-9 91995-15-2 Carcinogenic[2], mutagenic[3], fraction PBT and vPvB Anthracene oil, anthracene paste,distn. lights 295-278-5 91995-17-4 Carcinogenic[2], mutagenic[3], PBT and vPvB
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Denominazione della sostanza Informazioni complementari sulla sostanza Numero CE Numero CAS Motivo dell’inserimento nell’elenco
Anthracene oil, anthracene-low 292-604-8 90640-82-7 Carcinogenic[2], mutagenic[3], PBT and vPvB Arsenic acid 231-901-9 7778-39-4 Carcinogenic Benzyl butyl phthalate (BBP) 201-622-7 85-68-7 Toxic for reproduction Biphenyl-4-ylamine 202-177-1 92-67-1 Carcinogenic Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) 204-211-0 117-81-7 Toxic for reproduction Bis(2-methoxyethyl) ether 03-924-4 111-96-6 Toxic for reproduction Bis(2-methoxyethyl) phthalate 204-212-6 117-82-8 Toxic for reproduction Bis(pentabromophenyl) ether (decabromodiphenyl 214-604-9 1163-19-5 PBT ether; DecaBDE) Bis(tributyltin)oxide (TBTO) 200-268-0 56-35-9 PBT Boric acid 233-139-2/ 10043-35-3/ Toxic for reproduction 234-343-4 11113-50-1 Calcium arsenate 231-904-5 7778-44-1 Carcinogenic Chromium trioxide 215-607-8 1333-82-0 Carcinogenic and mutagenic Cobalt dichloride 231-589-4 7646-79-9 Carcinogenic and toxic for reproduction Cobalt(II) carbonate 208-169-4 513-79-1 Carcinogenic and toxic for reproduction Cobalt(II) diacetate 200-755-8 71-48-7 Carcinogenic and toxic for reproduction Cobalt(II) dinitrate 233-402-1 10141-05-6 Carcinogenic and toxic for reproduction Cobalt(II) sulphate 233-334-2 10124-43-3 Carcinogenic and toxic for reproduction Diarsenic pentaoxide 215-116-9 1303-28-2 Carcinogenic Diarsenic trioxide 215-481-4 1327-53-3 Carcinogenic Diazene-1,2-dicarboxamide (C,C’- 204-650-8 123-77-3 Equivalent level of concern having azodi(formamide)) probable serious effects to human health Diboron trioxide 215-125-8 1303-86-2 Toxic for reproduction Dibutyl phthalate (DBP) 201-557-4 84-74-2 Toxic for reproduction
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Denominazione della sostanza Informazioni complementari sulla sostanza Numero CE Numero CAS Motivo dell’inserimento nell’elenco
Dibutyltin dichloride (DBTC) 211-670-0 683-18-1 Toxic for reproduction Dichromium tris(chromate) 246-356-2 24613-89-6 Carcinogenic Diethyl sulphate 200-589-6 64-67-5 Carcinogenic; Mutagenic Diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 Toxic for reproduction Diisopentylphthalate 210-088-4 605-50-5 Toxic for reproduction Dimethyl sulphate 201-058-1 77-78-1 Carcinogenic Dinoseb (6-sec-butyl-2,4-dinitrophenol) 201-861-7 88-85-7 Toxic for reproduction Dioxobis(stearato)trilead 235-702-8 12578-12-0 Toxic for reproduction Disodium tetraborate, anhydrous 215-540-4 1303-96-4/ Toxic for reproduction 1330-43-4/ 12179-04-3 Fatty acids, C16-18, lead salts 292-966-7 91031-62-8 Toxic for reproduction Formaldehyde, oligomeric reaction products 500-036-1 25214-70-4 Carcinogenic with aniline Formamide 200-842-0 75-12-7 Toxic for reproduction Furan 203-727-3 110-00-9 Carcinogenic Henicosafluoroundecanoic acid 218-165-4 2058-94-8 vPvB Heptacosafluorotetradecanoic acid 206-803-4 376-06-7 vPvB Hexabromocyclododecane (HBCDD) and Alpha-hexabromocyclododecane 247-148-4 and 25637-99-4 PBT all major diastereoisomers identified: Beta-hexabromocyclododecane 221-695-9 3194-55-6 (134237-50-6) Gamma-hexabromocyclododecane (134237-51-7) (134237-52-8) Hexahydromethylphthalic anhydride [a], The individual isomers [b], [c] and 247-094-1, 25550-51-0, Equivalent level of concern having Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [b], [d] (including their cis- and trans- 243-072-0, 9438-60-9, probable serious effects to human health stereo isomeric forms) and all Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [c], possible combinations of the 256-356-4, 48122-14-1, Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [d] isomers [a] are covered by this 260-566-1 7110-29-9
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Denominazione della sostanza Informazioni complementari sulla sostanza Numero CE Numero CAS Motivo dell’inserimento nell’elenco
entry Hydrazine 206-114-9 302-01-2/ Carcinogenic 7803-57-8 Lead bis(tetrafluoroborate) 237-486-0 13814-96-5 Toxic for reproduction Lead chromate 231-846-0 7758-97-6 Carcinogenic and toxic for reproduction Lead chromate molybdate sulphate red 235-759-9 12656-85-8 Carcinogenic and toxic for reproduction (C.I. Pigment Red 104) Lead cyanamidate 244-073-9 20837-86-9 Toxic for reproduction Lead diazide, Lead azide 236-542-1 13424-46-9 Toxic for reproduction Lead dinitrate 233-245-9 10099-74-8 Toxic for reproduction Lead dipicrate 229-335-2 6477-64-1 Toxic for reproduction Lead hydrogen arsenate 232-064-2 7784-40-9 Carcinogenic and toxic for reproduction Lead monoxide (lead oxide) 215-267-0 1317-36-8 Toxic for reproduction Lead oxide sulfate 234-853-7 12036-76-9 Toxic for reproduction Lead styphnate 239-290-0 15245-44-0 Toxic for reproduction Lead sulfochromate yellow (C.I. Pigment 215-693-7 1344-37-2 Carcinogenic and toxic for reproduction Yellow 34) Lead titanium trioxide 235-038-9 12060-00-3 Toxic for reproduction Lead titanium zirconium oxide 235-727-4 12626-81-2 Toxic for reproduction Lead(II) bis(methanesulfonate) 401-750-5 17570-76-2 Toxic for reproduction Methoxyacetic acid 210-894-6 625-45-6 Toxic for reproduction Methyloxirane (Propylene oxide) 200-879-2 75-56-9 Carcinogenic; Mutagenic N,N,N’,N’-tetramethyl-4,4’-methylenedianiline 202-959-2 101-61-1 Carcinogenic (Michler’s base) N,N-dimethylacetamide 204-826-4 127-19-5 Toxic for reproduction N,N-dimethylformamide 200-679-5 68-12-2 Toxic for reproduction
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Denominazione della sostanza Informazioni complementari sulla sostanza Numero CE Numero CAS Motivo dell’inserimento nell’elenco
N-methylacetamide 201-182-6 79-16-3 Toxic for reproduction N-pentyl-isopentylphthalate – 776297-69-9 Toxic for reproduction o-aminoazotoluene 202-591-2 97-56-3 Carcinogenic Orange lead (lead tetroxide) 215-235-6 1314-41-6 Toxic for reproduction o-Toluidine 202-429-0 95-53-4 Carcinogenic Pentacosafluorotridecanoic acid 276-745-2 72629-94-8 vPvB Pentalead tetraoxide sulphate 235-067-7 12065-90-6 Toxic for reproduction Pentazinc chromate octahydroxide 256-418-0 49663-84-5 Carcinogenic Phenolphthalein 201-004-7 77-09-8 Carcinogenic [Phthalato(2-)]dioxotrilead 273-688-5 69011-06-9 Toxic for reproduction Pitch, coal tar, high temp. 266-028-2 65996-93-2 Carcinogenic, PBT and vPvB Potassium chromate 232-140-5 7789-00-6 Carcinogenic and mutagenic Potassium dichromate 231-906-6 7778-50-9 Carcinogenic, mutagenic and toxic for reproduction Potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate 234-329-8 11103-86-9 Carcinogenic Pyrochlore, antimony lead yellow 232-382-1 8012-00-8 Toxic for reproduction Silicic acid (H2Si2O5, barium salt (1:1), with lead (Pb) content above the 272-271-5 68784-75-8 Toxic for reproduction lead-doped applicable generic concentration limit for «toxicity for reproduction» Repr. 1A (CLP) or category 1 (DSD); the substance is a member of the group entry of lead com- pounds, with index number 082-001-00-6 in Regulation (EC) No 1272/2008 Silicic acid, lead salt 234-363-3 11120-22-2 Toxic for reproduction Sodium chromate 231-889-5 7775-11-3 Carcinogenic, mutagenic and toxic for reproduction
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Denominazione della sostanza Informazioni complementari sulla sostanza Numero CE Numero CAS Motivo dell’inserimento nell’elenco
Sodium dichromate 234-190-3 7789-12-0/ Carcinogenic, mutagenic and toxic for 10588-01-9 reproduction Strontium chromate 232-142-6 7789-06-2 Carcinogenic Sulfurous acid, lead salt, dibasic 263-467-1 62229-08-7 Toxic for reproduction Tetraboron disodium heptaoxide, hydrate 235-541-3 12267-73-1 Toxic for reproduction Tetraethyllead 201-075-4 78-00-2 Toxic for reproduction Tetralead trioxide sulphate 235-380-9 12202-17-4 Toxic for reproduction Trichloroethylene 201-167-4 79-01-6 Carcinogenic Tricosafluorododecanoic acid 206-203-2 307-55-1 vPvB Triethyl arsenate 427-700-2 15606-95-8 Carcinogenic Trilead bis(carbonate)dihydroxide 215-290-6 1319-46-6 Toxic for reproduction Trilead diarsenate 222-979-5 3687-31-8 Carcinogenic and toxic for reproduction Trilead dioxide phosphonate 235-252-2 12141-20-7 Toxic for reproduction Tris(2-chloroethyl)phosphate 204-118-5 115-96-8 Toxic for reproduction
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Denominazione della sostanza Informazioni complementari sulla sostanza Numero CE Numero CAS Motivo dell’inserimento nell’elenco
Zirconia Aluminosilicate Refractory are fibres covered by index – Extracted from Carcinogenic Ceramic Fibres number 650-017-00-8 in Index no. Annex VI, part 3, table 3.2 of 650-017-00-8 Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December
2008 on classification, labelling
and packaging of substances and mixtures, and fulfil the two follo- and ZrO2 are present within the following concentration ranges: 15–17 % w/w, b) fibres have a length weighted geometric mean diameter less two standard geome- tric errors of 6 or less micrometres (µm). α,α-Bis[4-(dimethylamino)phenyl]-4- with ≥ 0.1 % of Michler’s ketone 229-851-8 6786-83-0 Carcinogenic (phenylamino)naphthalene-1-methanol (EC No. 202-027-5) or Michler’s (C.I. Solvent Blue 4) base (EC No. 202-959-2)
The EC number includes both anhydrous and hydrated forms of a substance and consequently the entries cover both these forms. The CAS number included may be for the anhydrous form only, and therefore the CAS number shown does not always describe the entry accurately. [1] The substance does not meet the criteria for identification as a carcinogen in situations where it contains less than 0.005 % (w/w) benzo[a]pyrene (EINECS No 200-028-5) [2] The substance does not meet the criteria for identification as a carcinogen in situations where it contains less than 0.005 % (w/w) benzo[a]pyrene (EINECS No 200-028-5) and less than 0,1 % w/w benzene (EINECS No 200-753-7).] [3] Does not meet the criteria for identification as a mutagen if it contains less than 0.1 % w/w benzene (EINECS No 200-753-7)
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Allegato 4 (art. 2 cpv. 5, 25, 26 cpv. 2, 27 cpv. 2 lett. b, 47 cpv. 1 e 84 lett. c)
Fascicolo tecnico
1 Disposizioni generali
1.1 Le informazioni del fascicolo tecnico possono essere presentate in una forma
accettata dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche. In tal caso, talune espres- sioni possono essere diverse da quelle menzionate nel presente allegato. 1.2 Se sono necessarie le informazioni di cui ai numeri 7–10 dipende dalla quantità determinante di una sostanza secondo l’articolo 25.
2 Informazioni generali sul notificante
1.1 Occorre indicare l’identità del notificante, in particolare:
a. il nome, l’indirizzo, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica; b. la persona di contatto; c. se del caso, il luogo dello stabilimento di produzione del notificante;
1.2 Se il notificante è un rappresentante esclusivo, occorre inoltre indicare:
a. il nome e l’indirizzo del fabbricante straniero; b. il luogo dello stabilimento di produzione; c. una procura del fabbricante straniero da cui risulti che egli ha designato il notificante quale rappresentante esclusivo; d. i nomi e gli indirizzi degli importatori rappresentati; e. le quantità che i singoli importatori intendono importare annualmente.
3 Identificazione della sostanza
Occorre fornire le seguenti informazioni sulla sostanza: a. i dati conformemente all’allegato VI punto 2 del regolamento UE-REACH92; b. per i nanomateriali: i dati relativi ai componenti del nucleo e, se disponibili, il rivestimento e la funzionalizzazione di superficie.
92 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, modifi- cato l’ultima volta dal regolamento (UE) 2015/326, GU L 58 del 3.3.2015, pag. 43.
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4 Informazioni sulla fabbricazione e sull’impiego
Occorre fornire le seguenti informazioni: a. la quantità totale che il notificante intende immettere sul mercato nel corso dell’anno civile della notifica; b. la quantità utilizzata per gli impieghi propri; c. la forma o lo stato fisico in cui la sostanza è fornita; d. una breve descrizione degli impieghi identificati; e. i dati sulla quantità e sulla composizione dei rifiuti risultanti dalla fabbrica- zione della sostanza, dall’impiego negli oggetti e dagli impieghi identificati; f. gli impieghi sconsigliati (sezione 1.2 della scheda di dati di sicurezza).
5 Classificazione ed etichettatura
Occorre indicare: a. la classificazione della sostanza secondo l’articolo 6 capoverso 1 della pre- sente ordinanza per tutte le classi e le categorie di pericolo del regolamento UE-CLP93; se non è stata effettuata una classificazione per una classe di pericolo o una differenziazione di una classe di pericolo, occorre indicarne i motivi; b. l’etichettatura della sostanza secondo l’articolo 10; c. gli eventuali limiti di concentrazione specifici risultanti dall’applicazione dell’articolo 10 del regolamento UE-CLP.
6 Istruzioni per un impiego sicuro
Occorre fornire le informazioni seguenti, che devono coincidere con quelle sulla scheda di dati di sicurezza, nel caso in cui questa è richiesta secondo l’articolo 19: a. misure di primo soccorso (n. 4 della scheda di dati di sicurezza): b. misure antincendio (n. 5 della scheda di dati di sicurezza); c. misure da adottare in caso di rilascio accidentale (n. 6 della scheda di dati di sicurezza); d. manipolazione e immagazzinamento (n. 7 della scheda di dati di sicurezza); e. informazioni sul trasporto (n. 14 della scheda di dati di sicurezza); f. controllo dell’esposizione e della protezione individuale (n. 8 della scheda di dati di sicurezza); g. stabilità e reattività (n. 10 della scheda di dati di sicurezza);
93 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’all. 2 n. 1.
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h. indicazioni sullo smaltimento: informazioni sul riciclaggio e sui metodi di smaltimento per gli utilizzatori professionali e privati (n. 13 della scheda di dati di sicurezza).
7 Informazioni sull’esposizione (1–10 tonnellate all’anno)
Per le sostanze la cui quantità determinante secondo l’articolo 25 è compresa tra 1 e
10 tonnellate all’anno, occorre fornire le seguenti informazioni relative
all’esposizione: a. principali categorie d’impiego:
1. impiego professionale,
2. impiego commerciale,
3. impiego privato;
b. specificazioni per l’impiego professionale e commerciale:
1. impiego in un sistema chiuso,
2. impiego risultante dall’inclusione nella o sulla matrice,
3. impiego non dispersivo,
4 impiego dispersivo;
c. vie significative di esposizione:
1. esposizione umana: orale, cutanea e per inalazione,
2. esposizione ambientale: acqua, aria, rifiuti solidi e suolo,
3. tipi di esposizione: accidentale/infrequente, occasionale o continua/fre-
quente.
8 Informazioni sulle proprietà fisico-chimiche
Occorre fornire le seguenti informazioni: a. per le quantità determinanti secondo l’articolo 25 pari o superiori a una ton- nellata all’anno:
1. i sommari esaurienti d’esame sulle informazioni secondo l’allegato VII
punto 7 del regolamento UE-REACH,
2. per i nanomateriali: la forma delle particelle e la grandezza media dei
granuli, nonché, se disponibili, la distribuzione dimensionale numerica, il rapporto superficie specifica-volume e lo stato di aggregazione; b. per le quantità determinanti secondo l’articolo 25 pari o superiori a 100 ton- nellate all’anno: oltre alle informazioni di cui alla lettera a, i sommari esau- rienti d’esame sulle informazioni secondo l’allegato IX punto 7 del regola- mento UE-REACH.
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9 Informazioni tossicologiche
Occorre fornire sommari esaurienti d’esame: a. per le quantità pari o superiori a 1 tonnellata all’anno: sulle informazioni se- condo l’allegato VII punto 8 del regolamento UE-REACH; b. per le quantità pari o superiori a 10 tonnellate all’anno: oltre che sulle infor- mazioni di cui alla lettera a, sulle informazioni secondo l’allegato VIII punto
8 del regolamento UE-REACH;
c. per le quantità pari o superiori a 100 tonnellate all’anno: oltre che sulle in- formazioni di cui alle lettere a e b, sulle informazioni secondo l’allegato IX, punto 8 del regolamento UE-REACH; d per le quantità pari o superiori a 1000 tonnellate all’anno: oltre che sulle in- formazioni di cui alle lettere a–c, sulle informazioni secondo l’allegato X punto 8 del regolamento UE-REACH.
10 Informazioni ecotossicologiche
Occorre fornire sommari esaurienti d’esame: a. per le quantità pari o superiori a 1 tonnellata all’anno: sulle informazioni se- condo l’allegato VII punto 9 del regolamento UE-REACH; b. per le quantità pari o superiori a 10 tonnellate all’anno: oltre che sulle infor- mazioni di cui alla lettera a, sulle informazioni secondo l’allegato VIII punto
9 del regolamento UE-REACH;
c. per le quantità pari o superiori a 100 tonnellate all’anno: oltre che sulle in- formazioni di cui alle lettere a e b, sulle informazioni secondo l’allegato IX punto 9 del regolamento UE-REACH; d. per le quantità pari o superiori a 1000 tonnellate all’anno: oltre che sulle in- formazioni di cui alle lettere a–c, sulle informazioni secondo l’allegato X punto 9 del regolamento UE-REACH.
11 Rinuncia a taluni esami
È possibile rinunciare a taluni esami di cui ai numeri 8–10 se, in applicazione dei criteri di cui all’allegato XI del regolamento UE-REACH: a. gli esami non appaiono necessari dal profilo scientifico; b. gli esami sono tecnicamente impossibili; c. la valutazione dell’esposizione consente di rinunciare a taluni esami.
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Allegato 5 (art. 61)
Sostanze e preparati dei gruppi 1 e 2
1 Sostanze e preparati etichettati secondo il regolamento
UE-CLP94
1.1 Gruppo 1
a. H30095: Letale se ingerito, o H310: Letale a contatto con la pelle, o H330: Letale se inalato, o in combinazione con combinazioni delle suddette indicazioni di pericolo b.
c. Sostanze e preparati secondo l’allegato 1.10 ORRPChim96 etichettati con: H340: Può provocare alterazioni genetiche, o H350: Può provocare il cancro (se inalato), o H360: Può nuocere alla fertilità / al feto in combinazione con
1.2 Gruppo 2
a. H301: Tossico se ingerito, o H311: Tossico a contatto con la pelle, o H331: Tossico se inalato, o in combinazione con combinazioni delle suddette indicazioni di pericolo b. H370: Provoca danni agli organi, o H372: Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta in combinazione con
94 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.
95 Il numero della frase H non deve figurare nell’etichettatura.
96 RS 814.81
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c. H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
in combinazione con d. Recipiente con una capacità superiore a 1 kg etichettato con: H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
in combinazione con e. H250: Spontaneamente infiammabile all’aria, o H260: A contatto con l’acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente, o in combinazione con H261: A contatto con l’acqua libera gas infiammabili f. H230: Esplosivo anche in assenza di aria, o H231: Esplosivo anche in assenza di aria in caso di alta pressione e/o alta temperatura, o EUH019: Può formare perossidi esplosivi, o EUH029: A contatto con l’acqua libera un gas tossico, o EUH031: A contatto con acidi libera un gas tossico, o EUH032: A contatto con acidi libera un gas altamente tossico
2 Sostanze e preparati non ancora etichettati secondo il
regolamento UE-CLP
2.1 Gruppo 1
a. R2897: Molto tossico per ingestione, o R27: Molto tossico a contatto con la pelle, o R26: Molto tossico per inalazione, o in combinazione con combinazioni delle suddette frasi R. b.
97 Il numero della frase R non deve figurare nell’etichettatura.
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c. Sostanze e preparati secondo l’allegato 1.10 ORRPChim etichettati con: R46: Può provocare alterazioni genetiche ereditarie, o R45: Può provocare il cancro, o R49: Può provocare il cancro per inalazione, o in combinazione con R60: Può nuocere alla fertilità, o R61: Può nuocere al feto
2.2 Gruppo 2
a. R25: Tossico per ingestione, o R24: Tossico a contatto con la pelle, o R23: Tossico per inalazione, o in combinazione con combinazioni delle suddette frasi R b. R39: Pericolo di effetti irreversibili molto gravi, o R48: Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposi- zione prolungata in combinazione con c. R35: Provoca gravi ustioni, o R34: Provoca ustioni
in combinazione con d. Recipiente con una capacità superiore a 1 kg etichettato con: R50/53: Molto tossico per gli organismi acquatici, a lungo termine può provocare effetti negativi per l’ambiente acquatico
in combinazione con e. R17: Spontaneamente infiammabile all’aria, o R15: A contatto con l’acqua libera gas estremamente infiammabili in combinazione con f. R6: Esplosivo a contatto o senza contatto con l’aria, o R19: Può formare perossidi esplosivi, o R29: A contatto con l’acqua libera gas tossici, o R31: A contatto con acidi libera gas tossici, o R32: A contatto con acidi libera gas molto tossici
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Allegato 6 (art. 92)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 21 gennaio 199198 sulle torbiere alte
Art. 5 cpv. 1 lett. b 1 I Cantoni, dopo aver sentito il parere dei proprietari fondiari e dei gestori, adottano adeguati provvedimenti di protezione e di manutenzione per conservare intatti gli oggetti. In particolare vigilano affinché: b. siano vietati gli impianti o le costruzioni e qualsiasi modificazione del terre- no, in particolare mediante l’estrazione della torba, l’aratura del suolo palu- doso e l’apporto di sostanze o preparati ai sensi dell’ordinanza del 5 giugno
201599 sui prodotti chimici o di biocidi ai sensi dell’ordinanza del 18 maggio
2005100 sui biocidi; fanno eccezione, fatta salva la lettera c, unicamente le
costruzioni, istallazioni e modificazioni di terreno destinate a preservare la finalità della protezione;
2. Ordinanza del 7 settembre 1994101 sulle paludi
Art. 5 cpv. 2 lett. b
2 I Cantoni vigilano in particolare affinché:
b. siano vietati gli impianti o le costruzioni e qualsiasi modificazione del terre- no, in particolare prosciugamenti, l’aratura del suolo paludoso e l’apporto di sostanze o preparati ai sensi dell’ordinanza del 5 giugno 2015102 sui prodotti chimici o di biocidi ai sensi dell’ordinanza del 18 maggio 2005103 sui bioci- di; fanno eccezione, fatte salve le lettere d ed e, unicamente le costruzioni, gli impianti e le modificazioni del terreno destinati a preservare la finalità della protezione;
98 RS 451.32 99 RS 813.11 100 RS 813.12 101 RS 451.33 102 RS 813.11 103 RS 813.12
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3. Ordinanza del 18 maggio 2005104 sugli emolumenti in materia di
prodotti chimici
Allegato, n. I I. Emolumenti secondo l’ordinanza del 5 giugno 2015105 sui prodotti chimici (OPChim) Fr.
1 Esame delle notifiche di nuove sostanze
1.1 Contenuto di una notifica secondo l’art. 27 cpv. 2 OPChim
per una quantità inferiore a 10 tonnellate all’anno 500– 8 000
1.2 Contenuto di una notifica secondo l’art. 27 cpv. 2 OPChim
per una quantità uguale o superiore a 10 tonnellate all’anno e inferiore a 100 tonnellate all’anno 1 000– 13 000
1.3 Contenuto di una notifica secondo l’art. 27 cpv. 2 OPChim
per una quantità uguale o superiore a 100 tonnellate all’anno 2 000– 25 000
1.4 Esame di una notifica secondo l’art. 29 OPChim 500
2 Trattamento di ulteriori prove d’esame di sostanze notificate
2.1 Informazioni secondo l’art. 47 cpv. 1 lett. a OPChim 1 000–12 000
2.2 Informazioni secondo l’art. 47 cpv. 1 lett. b o c OPChim 1 000–23 000
3 Trattamento di una comunicazione (art. 34 OPChim) 500
4 Trattamento di una domanda di impiego di una designazione
chimica alternativa (art. 14 cpv. 3 OPChim) 400 4a Trattamento di una domanda di deroga alle disposizioni di etichettatura e di imballaggio (art. 12 OPChim) 200– 1 000
4. Ordinanza del 3 settembre 2002106 sulle scorie radioattive che devono
essere consegnate
Art. 3 cpv. 2 2 Le scorie chimicamente tossiche che non possono essere rese innocue e considerate sostanze o preparati dei gruppi 1 o 2 conformemente all’ordinanza del 5 giugno
104 RS 813.153.1 105 RS 813.11 106 RS 814.557
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2015107 sui prodotti chimici, nonché le scorie infettive o putrescibili devono essere trattate nelle aziende, d’intesa con l’IPS, e consegnate separate dagli altri rifiuti.
5. Ordinanza PIC del 10 novembre 2004108
Art. 3 cpv. 1 lett. j 1 Chi intende esportare una sostanza o un preparato figurante nell’appendice 1 verso una Parte PIC importatrice deve comunicare all’Ufficio federale dell’ambien- te (UFAM), al più tardi 30 giorni prima della sua prima esportazione di ogni anno civile e verso ogni Paese destinatario, i dati seguenti: j. la scheda di dati di sicurezza secondo l’articolo 20 dell’ordinanza del 5 giu- gno 2015109 sui prodotti chimici.
6. Ordinanza del 20 novembre 2002110 sulle attrezzature a pressione
Art. 4 1 La presente ordinanza opera una distinzione tra i fluidi del gruppo 1 e i fluidi del gruppo 2.
2 Il gruppo 1 è costituito di:
a. sostanze secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 5 giu- gno 2015111 sui prodotti chimici (OPChim) e preparati secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera c della legge del 15 dicembre 2000112 sui prodotti chi- mici, classificati come pericolosi secondo gli articoli 6 e 7 OPChim in fun- zione delle seguenti classi di pericoli fisici o di rischi per la salute:
1. sostanze o preparati esplosivi instabili oppure sostanze o preparati
esplosivi delle sottoclassi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5,
2. gas infiammabili delle categorie 1 e 2,
3. gas comburenti della categoria 1,
4. liquidi infiammabili delle categorie 1 e 2,
5. liquidi infiammabili della categoria 3, se la temperatura massima am-
missibile è superiore al punto d’infiammabilità,
6. materie solide infiammabili delle categorie 1 e 2,
7. sostanze e preparati autoreattivi dei tipi A-F,
8. liquidi piroforici della categoria 1,
107 RS 813.11 108 RS 814.82 109 RS 813.11 110 RS 819.121 111 RS 813.11 112 RS 813.1
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9. materie solide piroforiche della categoria 1,
10. sostanze e preparati che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas in-
fiammabili, delle categorie 1, 2 e 3,
11. liquidi comburenti delle categorie 1, 2 e 3,
12. materie solide comburenti delle categorie 1, 2 e 3,
13. perossidi organici dei tipi A-F,
14. tossicità acuta per via orale: categorie 1 e 2,
15. tossicità acuta per via cutanea: categorie 1 e 2,
16. tossicità acuta per inalazione: categorie 1, 2 e 3,
17. tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione unica, categoria 1;
b. sostanze e preparati in attrezzature a pressione, la cui temperatura massima ammissibile è superiore al punto d’infiammabilità. 3 Il gruppo 2 comprende le sostanze e i preparati che non rientrano nel capoverso 2.
Allegato 6 Abrogato
7. Ordinanza del 10 gennaio 2001113 sui concimi
Art. 1 cpv. 3 3 Per il resto, per l’impiego di concimi si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 5 giugno 2015114 sui prodotti chimici (OPChim) e dell’allegato 2.6 dell’ordinanza del 18 maggio 2005115 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim).
Art. 15 lett. e Sempreché non sia richiesto altrimenti, la documentazione relativa alla domanda di iscrizione nella lista dei concimi contiene almeno le seguenti indicazioni: e. la classificazione e l’etichettatura del concime secondo gli articoli 6, 7 e
Art. 16 cpv. 1 lett. h 1 Sempreché non sia richiesto altrimenti, la documentazione relativa alla domanda di autorizzazione contiene almeno le seguenti indicazioni:
113 RS 916.171 114 RS 813.11 115 RS 814.81 116 RS 813.11
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h. la classificazione e l’etichettatura del concime secondo gli articoli 6,7 e
Art. 18 cpv. 1
1 L’UFAG non è tenuto a completare le indicazioni e le prove a sostegno della
domanda; di regola si limita a esaminare la documentazione. A tale scopo può eseguire o fare eseguire esperimenti e altre rilevazioni. La verifica della classifica- zione e dell’etichettatura del concime giusta l’articolo 16 capoverso 1 lettera h non avviene nell’ambito della procedura di autorizzazione, bensì nel quadro della veri- fica del controllo autonomo secondo le disposizioni dell’articolo 81 OPChim118.
Art. 20 lett. g La notifica comprende le seguenti indicazioni: g. la classificazione e l’etichettatura del concime secondo gli articoli 6, 7 e
Art. 23 cpv. 2bis, frase introduttiva, e lett. d 2bis Il nome e l’indirizzo della ditta responsabile per la messa in commercio o l’importazione possono essere sostituiti dal nome e dall’indirizzo della persona responsabile dell’immissione sul mercato nello SEE se si tratta di concimi minerali, concimi con microelementi o ammendanti minerali del suolo che: d. sono stati annunciati secondo gli articoli 48–54 OPChim120.
8. Ordinanza del 27 novembre 2000121 sugli esplosivi
Art. 1 cpv. 2 2 Sono fatte salve le prescrizioni dell’ordinanza del 5 giugno 2015122 sui prodotti chimici e dell’ordinanza del 27 febbraio 1991123 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti.
117 RS 813.11 118 RS 813.11 119 RS 813.11 120 RS 813.11 121 RS 941.411 122 RS 813.11 123 RS 814.012
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9. Ordinanza del 19 maggio 2010124 sull’immissione in commercio di
prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere
Art. 2 lett. a n. 3 Costituiscono deroghe al principio di cui all’articolo 16a capoverso 1 LOTC: a. i seguenti prodotti trattati con prodotti chimici o contenenti prodotti chimici:
3. sostanze e preparati pericolosi che non recano sull’etichetta l’indica-
zione del fabbricante secondo l’articolo 10 capoverso 3 lettera a dell’ordinanza del 5 giugno 2015125 sui prodotti chimici (OPChim), nonché sostanze e preparati secondo l’articolo 19 OPChim le cui schede di dati di sicurezza non contengono tutti i dati di cui all’allegato 2 nu- mero 3.2 OPChim,
124 RS 946.513.8 125 RS 813.11
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.
1978–1980