AS 2015 1981
Ordinanza del DFI concernente l'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore dell'ordinanza sui prodotti chimici
Ordinanza del DFI concernente l’abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l’entrata in vigore dell’ordinanza sui prodotti chimici del 5 giugno 2015
del 5 giugno 2015
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:
I L’ordinanza del DFI del 28 giugno 20051 concernente la caratterizzazione e la clas- sificazione delle sostanze è abrogata.
II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del DFI del 28 giugno 20052 concernente
la persona di contatto per prodotti chimici
Ingresso visto l’articolo 59 capoversi 2 e 3 dell’ordinanza del 5 giugno 20153 sui prodotti chimici (OPChim),
Art. 2 cpv. 3 lett. a nonché cpv. 4, frase introduttiva e lett. a
3 Gli obblighi di cui al capoverso 2 risultano dalle disposizioni seguenti:
a. titoli secondo e terzo OPChim; 4 La persona di contatto deve poter indicare le persone che nell’azienda o nell’isti- tuto di formazione dispongono delle conoscenze specifiche secondo l’articolo 66 capoverso 1 OPChim, se l’azienda o l’istituto di formazione fornisce sostanze o preparati pericolosi: a. del gruppo 1 o 2 di cui all’allegato 5 OPChim;
1 RU 2005 3397, 2012 6153, 2014 3869 2 RS 813.113.11 3 RS 813.11
2015-0307 1981
Abrogazione e modifica di ordinanze in relazione con l’entrata in vigore RU 2015 dell’ordinanza sui prodotti chimici del 5 giugno 2015. O del DFI
Art. 3 cpv. 1 lett. a e c 1 Le aziende e gli istituti di formazione devono comunicare di propria iniziativa alle autorità esecutive cantonali le persone di contatto se: a. devono redigere una scheda di dati di sicurezza secondo l’articolo 19 OPChim; c. forniscono a terzi a titolo commerciale sostanze o preparati del gruppo 1 o 2 di cui all’allegato 5 OPChim oppure sostanze o preparati destinati all’auto- difesa e a questo scopo devono avere a disposizione collaboratori in posses- so di conoscenze specifiche secondo l’articolo 66 capoverso 1 OPChim;
2. Ordinanza del DFI del 28 giugno 20054 sulla competenza specifica
richiesta per la fornitura di determinate sostanze e preparati pericolosi
Titolo Ordinanza del DFI sulle conoscenze specifiche richieste per la fornitura di determinate sostanze e preparati pericolosi
Ingresso visto l’articolo 66 capoverso 2 dell’ordinanza del 5 giugno 20155 sui prodotti chimici (OPChim),
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «competenza specifica» è sostituito, con i necessari adeguamen- ti grammaticali, con «conoscenze specifiche».
Art. 1 cpv. 1 e 3 lett. b
1 Deve possedere conoscenze specifiche chi fornisce a titolo commerciale:
a. sostanze o preparati del gruppo 1 di cui all’allegato 5 numero 1.1 o 2.1 OPChim a persone che se li procurano a fini professionali senza immetterli sul mercato in altra forma; b. sostanze o preparati del gruppo 2 di cui all’allegato 5 numero 1.2 o 2.2 OPChim a utilizzatori privati; c. sostanze o preparati destinati all’autodifesa di cui all’articolo 69 OPChim a utilizzatori privati. 3 Se la fornitura avviene sotto la direzione di una persona la cui competenza specifi- ca adempie i requisiti di cui al capoverso 1, è sufficiente che il fornitore disponga di:
4 RS 813.131.21 5 RS 813.11
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b. conoscenze sulle prescrizioni legali da osservare di cui agli articoli 64 e 65 OPChim.
Art. 10 Abrogato
3. Ordinanza del 15 agosto 20126 sui giocattoli
Allegato 2 n. 3 cpv. 2 e 3
2. I giocattoli che sono essi stessi sostanze o miscele devono inoltre essere
conformi alle disposizioni dell’ordinanza del 5 giugno 20157 sui prodotti chimici (OPChim) relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichet- tatura, sempre che siano applicabili.
3. Le sostanze classificate come cancerogene, mutagene e tossiche per la
riproduzione (CMR) delle categorie 1A, 1B o 2 conformemente alla versione del regolamento (CE) n. 1272/2008 di cui all’allegato 2 numero 1 OPChim non possono essere utilizzate in nessuna parte dei giocattoli; sono applicabili le disposizioni transitorie di cui all’allegato 2 numero 4 OPChim.
4. Ordinanza del DFI del 23 novembre 20058 sui cosmetici
Art. 2 cpv. 5 5 Nei cosmetici è vietato l’utilizzo di sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (sostanze CMR) classificate nelle categorie di pericolo 1A, 1B o 2 dell’allegato VI parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008, nella versione di cui all’allegato 2 numero 1 OPChim; sono applicabili le disposizioni transitorie di cui all’allegato 2 numero 4 OPChim. Sono escluse dal divieto le sostanze CMR elencate nell’allegato 3 e utilizzate secondo le condizioni ivi fissate.
5. Ordinanza del 23 novembre 20059 sugli oggetti che vengono
a contatto con il corpo umano
Art. 5 cpv. 3 lett. e
3 I colori per tatuaggi e i colori per il trucco permanente non devono contenere
nessuna delle seguenti sostanze:
6 RS 817.023.11 7 RS 813.11 8 RS 817.023.31 9 RS 817.023.41
Abrogazione e modifica di ordinanze in relazione con l’entrata in vigore RU 2015 dell’ordinanza sui prodotti chimici del 5 giugno 2015. O del DFI
e. le sostanze classificate come cancerogene, mutagene e tossiche per la ripro- duzione (CMR) delle categorie 1A, 1B o 2 conformemente alla versione del regolamento (CE) n. 1272/2008 di cui all’allegato 2 numero 1 OPChim; sono applicabili le disposizioni transitorie di cui all’allegato 2 numero 4 OPChim.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2015.
5 giugno 2015 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset