AS 2015 1999
Ordinanza del DFI concernente l'autorizzazione speciale per la disinfezione dell'acqua nelle piscine collettive
Ordinanza del DFI concernente l’autorizzazione speciale per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive (OADAP)
Modifica del 5 giugno 2015
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:
I L’ordinanza del DFI del 28 giugno 20051 concernente l’autorizzazione speciale per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive è modificata come segue:
Art. 5 Abrogato
Art. 9 lett. c n. 2 Abrogato
Art. 14 Abrogato
Allegato 1 n. 3.1
3.1 Caratterizzazione di Sapere illustrare la caratterizzazione, i pittogrammi
proprietà pericolose di pericolo, le classi di pericolo e il significato delle indicazioni di pericolo e di sicurezza
Allegato 3 n. 1 1. Chi richiede un attestato all’UFSP in base all’esperienza professionale acquisita in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, deve adempiere i requisiti fissati nell’articolo 3 della direttiva 74/556/CEE2.
1 RS 814.812.31 2 Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giu. 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l’utilizzazione professionale di tali prodotti, compre- se le attività di intermediari, GU L 307 del 18.11.1974, pag. 1.
2014-2854 1999
Autorizzazione speciale per la disinfezione dell’acqua RU 2015 nelle piscine collettive. O del DFI
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2015.
5 giugno 2015 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
2000