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AS 2015 2001

Ordinanza del DFI concernente l'autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria in generale

Ordinanza del DFI concernente l’autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria in generale (OALPar)

Modifica del 5 giugno 2015

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del DFI del 28 giugno 20051 concernente l’autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria in generale è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 3 3 Le persone che non sono titolari di un’autorizzazione speciale per la lotta antipa- rassitaria in generale possono impiegare prodotti antiparassitari di cui ai capoversi 1 e 2 solo se, sul posto, sono o sono stati assistiti da un titolare di questa autorizza- zione speciale.

Art. 10 lett. c n. 2 Abrogato

Art. 15 Abrogato

Allegato 1 n. 3.1

3.1 Caratterizzazione di Sapere illustrare la caratterizzazione, i pittogrammi

proprietà pericolose di pericolo, le classi di pericolo e il significato delle indicazioni di pericolo e di sicurezza

Allegato 3 n. 1 1. Chi richiede un attestato all’UFSP in base all’esperienza professionale acquisita in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, deve adempiere i requisiti fissati nell’articolo 3 della direttiva 74/556/CEE2.

1 RS 814.812.32 2 Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giu. 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l'utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari, GU L 307 del 18.11.1974, pag. 1.

2014-2855 2001

Autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria in generale. O del DFI RU 2015

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2015.

5 giugno 2015 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

2002