AS 2015 2003
Ordinanza del DFI concernente l'autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con fumiganti
Ordinanza del DFI concernente l’autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con fumiganti (OLAFum)
Modifica del 5 giugno 2015
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:
I L’ordinanza del DFI del 28 giugno 20051 concernente l’autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con fumiganti è modificata come segue:
Art. 14 Abrogato
Allegato 1 n. 3.1
3.1 Caratterizzazione Sapere illustrare la caratterizzazione, i pittogrammi
di proprietà pericolose di pericolo, le classi di pericolo e il significato delle indicazioni di pericolo e di sicurezza
Allegato 3 n. 1 1. Chi richiede un attestato all’UFSP in base all’esperienza professionale acquisita nell’ambito dell’impiego dell’anidride carbonica in impianti in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, deve adempiere i requisiti fissati nell’articolo 3 della direttiva 74/556/CEE2.
1 RS 814.812.33 2 Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giu. 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l’utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari, GU L 307 del 18.11.1974, pag. 1.
2014-2856 2003
Autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con fumiganti. O del DFI RU 2015
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2015.
5 giugno 2015 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
2004