AS 2015 2009
Ordinanza dell'UFAG concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo
Ordinanza dell’UFAG concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (OMFT)
Modifica del 12 giugno 2015
L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) ordina:
I L’allegato 3 dell’ordinanza del 13 marzo 20151 concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presenta ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2015.
12 giugno 2015 Ufficio federale dell’agricoltura: Bernard Lehmann
1 RS 916.202.1
2015-1558 2009
Misure fitosanitarie a carattere temporaneo. O dell’UFAG RU 2015
Allegato 3 (art. 4)
Misure particolari a carattere temporaneo in caso di rischio fitosanitario elevato
Sezione 4
Sezione 4 Xylella fastidiosa (Wells et al.)
I
Definizioni Ai fini della presente sezione s’intende per: a. organismo specificato: isolati europei e non europei di Xylella fastidiosa (Wells et al.); b. piante specificate: tutte le piante destinate all’impianto, ad eccezione delle sementi, appartenenti ai generi o alle specie enumerate nell’appendice I; c. piante ospiti: tutte le piante specificate appartenenti ai generi o alle specie enumerate nell’appendice II; d. operatore professionale: qualsiasi persona che svolge a titolo professionale almeno una delle attività seguenti in relazione alle piante: i) impianto, ii) riproduzione, iii) produzione, inclusa la coltivazione, la moltiplicazione e la conserva- zione, iv) introduzione e spostamento in Svizzera e in uscita dalla Svizzera, v) messa a disposizione sul mercato.
II Rilevamento o presenza sospetta dell’organismo specificato 1 Chiunque sospetti o venga a conoscenza della presenza dell’organismo specificato ne informa immediatamente l’organismo ufficiale responsabile e fornisce tutte le informazioni pertinenti sulla presenza, o sulla presenza sospetta, dell’organismo specificato.
2 Il servizio fitosanitario cantonale registra immediatamente tale informazione.
3 Il servizio fitosanitario cantonale, qualora sia stato informato della presenza o della presenza sospetta dell’organismo specificato, adotta tutte le misure necessarie per confermare tale presenza o presenza sospetta.
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Misure fitosanitarie a carattere temporaneo. O dell’UFAG RU 2015
4 I servizi fitosanitari cantonali assicurano che qualsiasi persona che ha sotto il suo controllo piante che possono essere state colpite dall’organismo specificato sia immediatamente informata della presenza o della sospetta presenza dell’organismo specificato, delle possibili conseguenze, dei rischi e delle misure da adottare.
III Ispezioni dell’organismo specificato 1 I servizi fitosanitari cantonali effettuano ispezioni annuali per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo specificato nel loro territorio sulle piante specificate. 2 Tali ispezioni consistono in esami visivi e, qualora vi siano sospetti di infezione dall’organismo specificato, nel prelievo di campioni e nell’esecuzione di analisi. Tali ispezioni si basano su validi principi tecnici e scientifici e si effettuano nei periodi dell’anno opportuni per rilevare la presenza dell’organismo specificato.
IV Definizione delle zone delimitate
1 Se la presenza dell’organismo specificato è confermata, il Cantone interessato
definisce senza indugio una zona delimitata in conformità al capoverso 2 (di seguito «zona delimitata»).
2 La zona delimitata è costituita da:
a. una zona infetta comprendente tutte le piante notoriamente contagiate dall’organismo specificato, tutte le piante che presentano sintomi tali da indicare la possibile infezione da parte dell’organismo specificato, tutte le altre piante che possono essere contagiate da tale organismo a causa della loro vicinanza alle piante contagiate o perché provenienti da un luogo di produzione comune, se noto, a quello delle piante contagiate, nonché perché trattasi di piante ottenute da queste ultime; e b. una zona cuscinetto avente una larghezza di almeno 10 km, intorno alla zona infetta. La delimitazione esatta delle zone si basa su validi principi scientifici, sulla biologia dell’organismo specificato e dei suoi vettori, sul livello di infezione, sulla presenza dei vettori e sulla distribuzione delle piante specificate nell’area interessata. 3 Se la presenza dell’organismo specificato è confermata nella zona cuscinetto, la delimitazione della zona infetta e della zona cuscinetto è immediatamente riveduta e modificata di conseguenza. 4 Sulla base delle notifiche da parte dei servizi fitosanitari cantonali, il SFF compila e tiene aggiornato l’elenco delle zone delimitate. 5 Se, in base alle ispezioni di cui al paragrafo III e al monitoraggio di cui al paragra- fo VI capoverso 7, in una zona delimitata non viene rilevata la presenza dell’orga- nismo specificato per un periodo di cinque anni, è possibile revocare la delimita- zione della zona d’intesa con il SFF.
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Misure fitosanitarie a carattere temporaneo. O dell’UFAG RU 2015
6 In deroga al capoverso 1, è possibile decidere di non definire immediatamente una zona delimitata, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a. vi sono prove che X fastidiosa sia stato introdotto di recente nella zona insieme alle piante su cui è stato rilevato; b. vi è motivo di credere che l’organismo specificato sia stato introdotto di recente nella zona insieme alle piante su cui è stato rilevato; c. in prossimità di tali piante non sono stati individuati vettori che trasportano l’organismo specificato, sulla base di analisi effettuate in conformità con i metodi di prova convalidati a livello internazionale. 7 Nel caso di cui al capoverso 6 il servizio fitosanitario cantonale procede come segue: a. effettua per almeno due anni un’ispezione annuale al fine di accertare se sono state contagiate altre piante oltre a quelle sulle quali è stato rilevato inizialmente l’organismo specificato; b. in base a tale ispezione, decide se sia necessario definire una zona delimi- tata; c. notifica al SFF i motivi per i quali non definisce una zona delimitata e l’esito dell’ispezione di cui alla lettera a non appena sono disponibili.
V Divieto di impianto delle piante ospiti nelle zone infette È vietato l’impianto di piante ospiti nelle zone infette, salvo per i siti che sono protetti fisicamente contro l’introduzione dell’organismo specificato da parte dei suoi vettori.
VI Misure di eradicazione 1 Il servizio fitosanitario cantonale che ha stabilito la zona delimitata di cui al para- grafo IV adotta in tale zona le misure di cui ai capoversi 2–11, ad eccezione dei siti dove le piante specificate sono prodotte in vista di un loro spostamento e necessitano pertanto di un passaporto fitosanitario a norma del paragrafo VII capoverso 7; in tali siti si attuano le corrispettive misure del SFF. 2 Il servizio ufficiale competente, entro un raggio di 100 metri attorno alle piante che sono state esaminate e sono risultate infette dall’organismo specificato, rimuove immediatamente: a. le piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute; b. le piante notoriamente infette dall’organismo specificato; e c. le piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo o sospettate di essere infette da tale organismo.
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Misure fitosanitarie a carattere temporaneo. O dell’UFAG RU 2015
3 Il servizio ufficiale competente provvede a campionare ed esaminare le piante
specificate nel raggio di 100 metri attorno a ciascuna delle piante infette, conforme- mente alla norma internazionale numero 31 per le misure fitosanitarie dell’Organiz- zazione delle Nazioni Unite per l’Agricoltura e l’Alimentazione (FAO) (ISPM n. 31)2. 4 Il servizio ufficiale competente, prima di rimuovere le piante di cui al capoverso 2, deve eseguire opportuni trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori. Tali trattamenti possono inclu- dere, se del caso, la rimozione di piante. 5 Il servizio ufficiale competente, in situ o in un luogo vicino designato a tal fine all’interno della zona infetta, distrugge le piante e parti di piante di cui al capover- so 2, in modo da garantire che l’organismo specificato non si diffonda. 6 Il servizio ufficiale competente effettua adeguate indagini per individuare l’origine dell’infezione, rintraccia le piante specificate associate ai casi di infezione in questi- one, comprese quelle che siano state eventualmente spostate prima della definizione della zona delimitata. 7 Il servizio ufficiale competente controlla la presenza dell’organismo specificato tramite ispezioni annuali, effettuate al momento opportuno; effettua ispezioni visive delle piante specificate, un campionamento ed un’analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di quelle sintomatiche. Nelle zone cuscinetto, le superfici oggetto dell’ispezione si basano su una griglia suddivisa in quadrati di 100 metri x 100 metri; le ispezioni visive sono effettuate in ciascuno di tali quadrati. 8 Il servizio ufficiale competente sensibilizza il pubblico in merito alla minaccia costituita dall’organismo specificato, nonché in merito alle misure adottate per impedirne l’introduzione e la diffusione in Svizzera; installa una segnaletica stradale indicante il limite della zona delimitata. 9 Se necessario, il servizio ufficiale competente adotta misure tese ad affrontare qualsiasi specificità o complicazione che possano ragionevolmente impedire, ostaco- lare o ritardare l’eradicazione, in particolare misure relative all’accessibilità e all’eradicazione adeguata di tutte le piante contagiate o sospette di esserlo, indipen- dentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla persona o ente che ne è responsabile. 10 Il servizio ufficiale competente adotta qualsiasi altra misura in grado di contri- buire all’eradicazione dell’organismo specificato, tenendo conto della norma inter- nazionale numero 9 per le misure fitosanitarie della FAO (ISPM n. 9)3 e applicando
2 La norma di riferimento ISPM n. 31 «Methodologies for sampling of consignments» (edizione del 15.12.2011) può essere scaricata gratuitamente dal sito www.ippc.int > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards.
3 La norma di riferimento ISPM n. 9 «Guidelines for pest eradication programmes»
(edizione del 15.12.2011) può essere scaricata gratuitamente dal sito www.ippc.int > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards.
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Misure fitosanitarie a carattere temporaneo. O dell’UFAG RU 2015
un approccio integrato secondo i principi stabiliti nella norma internazionale nume- ro 14 per le misure fitosanitarie della FAO (ISPM n. 14)4. 11 Il servizio ufficiale competente applica adeguate pratiche agricole per la gestione dell’organismo specificato e dei suoi vettori.
VII Spostamento delle piante specificate e importazione dall’UE 1 È vietato lo spostamento all’interno o all’esterno delle zone delimitate, di piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata stabilita ai sensi del paragrafo IV. 2 In deroga al capoverso 1, tali spostamenti possono avere luogo se le piante speci- ficate sono state coltivate in un sito in cui sono soddisfatte tutte le seguenti condi- zioni: a. l’azienda è omologata ai sensi dell’articolo 30 OPV e la superficie è notifi- cata al SFF ai sensi dell’articolo 34 capoverso 1 lettera b OPV; b. il sito è riconosciuto dal SFF come sito indenne dall’organismo specificato e dai suoi vettori in conformità alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; c. il sito è dotato di protezione fisica contro l’introduzione dell’organismo spe- cificato da parte dei suoi vettori; d. il sito è circondato da una zona larga 200 metri la quale, in seguito ad ispe- zione visiva ufficiale e, in caso di presenza sospetta dell’organismo specifi- cato, in seguito a campionamento e analisi, è risultata indenne dall’orga- nismo specificato ed è soggetta ad adeguati trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato; detti trattamenti possono comprendere, se necessario, la rimozione di piante; e. il sito è soggetto agli adeguati trattamenti fitosanitari per mantenerlo indenne dai vettori dell’organismo specificato; detti trattamenti possono comprende- re, se necessario, la rimozione di piante; f. il sito è sottoposto annualmente, unitamente alla zona di cui alla lettera d, ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni; g. per tutto il periodo di crescita delle piante specificate né sintomi dell’orga- nismo specificato né suoi vettori sono stati riscontrati nel sito o, se sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi effettuate hanno confermato l’assenza dell’organismo specificato. h. per tutto il periodo di crescita delle piante specificate non sono stati riscon- trati sintomi dell’organismo specificato nella zona di cui alla lettera d oppu-
4 La norma di riferimento ISPM n. 14 «The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management» (edizione del 8.01.2014) può essere scaricata gratuitamente dal sito www.ippc.int > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards.
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Misure fitosanitarie a carattere temporaneo. O dell’UFAG RU 2015
re, se sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi effettuate hanno con- fermato l’assenza dell’organismo specificato. 3 Campioni rappresentativi di ogni specie delle piante specificate provenienti da ogni sito sono stati sottoposti a controlli annuali, al momento più opportuno, e l’assenza dell’organismo specificato è stata confermata sulla base di analisi effettuate in conformità con i metodi di prova convalidati a livello internazionale. 4 Il più vicino possibile al momento dello spostamento, i lotti di piante specificate sono stati sottoposti a ispezione visiva ufficiale, campionamento e analisi molecolare svolti secondo metodi di prova convalidati a livello internazionale, secondo uno schema di campionamento in grado di individuare, con un’affidabilità del 99 per cento, un livello di presenza di piante infette dell’1 per cento o superiore e diretti in particolare a piante che presentano sintomi sospetti dell’organismo specificato, conformemente alla ISPM n. 31. 5 Prima dello spostamento i lotti di piante specificate sono stati sottoposti a tratta- menti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato. 6 Le piante specificate che sono spostate attraversando zone delimitate, o all’interno di queste, sono trasportate in contenitori o imballaggi chiusi, atti a prevenire l’infezione da parte dell’organismo specificato o dei suoi vettori.
7 Tutte le piante di cui al capoverso 1 sono oggetto di spostamenti solo se sono
accompagnate da un passaporto fitosanitario ai sensi dell’articolo 34 OPV. 8 Le piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata nell’UE a norma delle disposizioni della decisione di esecuzi- one 2015/7895 possono essere importate in Svizzera soltanto se accompagnate da un passaporto fitosanitario rilasciato e consegnato in conformità delle disposizioni della presente sezione.
VIII Tracciabilità 1 Gli operatori professionali che forniscono le piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata in Svizzera o nell’UE, o che sono state spostate attraverso una zona di questo tipo, tengono un registro dei lotti forniti e degli operatori professionali che li hanno ricevuti. 2 Gli operatori professionali ai quali sono fornite le piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata in Svizzera o nell’UE, o che sono state spostate attraverso una zona di questo tipo, tengono un registro dei lotti ricevuti e dei rispettivi fornitori. 3 Gli operatori professionali conservano le informazioni registrate di cui ai capo- versi 1 e 2 per tre anni dalla data in cui il rispettivo lotto è stato fornito o è stato da essi ricevuto.
5 Decisione di esecuzione 2015/789 della Commissione del 18 maggio 2015 relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Well et al.), GU L 125 del 21.5.2015, pag. 36.
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Misure fitosanitarie a carattere temporaneo. O dell’UFAG RU 2015
4 Gli operatori professionali di cui ai capoversi 1 e 2 informano immediatamente il SFF di ciascun lotto trasmesso o ricevuto. Tali informazioni includono l’origine, lo speditore, il destinatario, il luogo di destinazione, il numero di serie, di settimana o di partita del passaporto delle piante, l’identità e la quantità del lotto in questione.
IX Controlli ufficiali sugli spostamenti delle piante specificate 1 Il SFF o il servizio fitosanitario cantonale d’intesa con il SFF effettua controlli ufficiali regolari sulle piante specificate che sono spostate al di fuori di una zona delimitata, o da una zona infetta ad una zona cuscinetto. Tali controlli devono essere effettuati almeno: a. sui punti in cui le piante specificate sono spostate dalle zone infette verso zone cuscinetto; b. sui punti in cui le piante specificate sono spostate dalle zone cuscinetto verso zone non delimitate; c. sul luogo di destinazione delle piante specificate nella zona cuscinetto; d. sul luogo di destinazione nelle zone non delimitate. 2 I controlli di cui al capoverso 1 consistono in un controllo documentale e in un controllo di identità delle piante specificate. Sono effettuati indipendentemente dall’ubicazione delle piante specificate, dalla proprietà o dalla persona fisica o giuridica che ne è responsabile. 3 L’intensità dei controlli di cui al capoverso 2 è basata sul rischio che le piante rechino l’organismo specificato o i vettori noti o potenziali, tenendo conto della provenienza delle partite, del grado di sensibilità delle piante e dell’osservanza della presente sezione e di qualsiasi altra misura adottata per eradicare l’organismo spe- cificato da parte dell’operatore professionale responsabile dello spostamento.
X Elenco dei siti autorizzati Il SFF stila e aggiorna un elenco di tutti i siti autorizzati ai sensi del paragrafo VII capoverso 2. Lo trasmette ai servizi fitosanitari cantonali e alla Commissione UE.
XI Misure in caso di inosservanza Qualora dai controlli di cui al paragrafo IX capoverso 2 risulti che le condizioni di cui al paragrafo VII non sono rispettate, il servizio che ha effettuato i controlli distrugge immediatamente le piante non conformi in situ o in un luogo vicino; tale azione è effettuata prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell’organismo specificato e di eventuali vettori trasportati da tale pianta, durante e dopo la rimozione.
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Misure fitosanitarie a carattere temporaneo. O dell’UFAG RU 2015
XII Relazione sulle misure 1 Entro il 1° dicembre di ogni anno i servizi fitosanitari cantonali comunicano al SFF: a. una relazione sulle misure adottate a norma dei paragrafi III, IV, VI e IX e sui risultati di tali misure; b. un piano circa le misure, tra cui il periodo previsto per ciascuna misura, da adottare a norma dei paragrafi III, IV, VI e IX nell’anno successivo. 2 Quando siano giustificate dallo sviluppo del relativo rischio fitosanitario, i servizi fitosanitari cantonali adattano le rispettive misure e di conseguenza aggiornano il piano di cui al capoverso 1 lettera b; essi comunicano immediatamente al SFF l’aggiornamento del piano.
XIII Divieto di importare piante di Coffea destinate all’impianto, ad eccezione delle sementi originarie di Costa Rica o Honduras 1 È vietata l’importazione in Svizzera di piante di Coffea destinate all’impianto, ad eccezione delle sementi, originarie di Costa Rica o Honduras. 2 Le piante destinate di Coffea all’impianto, ad eccezione delle sementi, originarie di Costa Rica o Honduras che sono state importate in Svizzera prima del 1° luglio 2015 possono essere spostate all’interno della Svizzera solo da operatori professionali, dopo che questi abbiano informato il SFF.
XIV Importazione in Svizzera di piante specificate originarie di Paesi terzi nei quali l’organismo specificato non è presente Le piante specificate originarie di Paesi terzi nei quali l’organismo specificato non è presente possono essere importate in Svizzera solo se soddisfano le seguenti condi- zioni: a. l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese terzo in- teressato ha comunicato per iscritto all’UFAG o alla Commissione dell’UE che l’organismo specificato non è presente nel Paese; b. le piante specificate sono accompagnate da un certificato fitosanitario, di cui all’articolo 11 e all’allegato 7 OPV, che indichi alla rubrica «Dichiarazione supplementare» che l’organismo specificato non è presente nel Paese; c. al loro ingresso in Svizzera o eventualmente al punto d’entrata nell’UE le piante specificate sono state controllate dal servizio ufficiale competente conformemente all’articolo 15 capoverso 1 OPV e né la presenza né sintomi dell’organismo specificato sono stati rilevati.
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Misure fitosanitarie a carattere temporaneo. O dell’UFAG RU 2015
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Importazione in Svizzera di piante specificate originarie di Paesi terzi nei quali è nota la presenza dell’organismo specificato 1 Le piante specificate originarie di Paesi terzi nei quali è nota la presenza dell’orga- nismo specificato possono essere importate in Svizzera se soddisfano le seguenti condizioni: a. sono accompagnate dal certificato fitosanitario di cui all’articolo 11 e all’allegato 7 OPV; b. adempiono le disposizioni del capoverso 2 o dei capoversi 3 e 4; c. al loro ingresso in Svizzera o eventualmente al punto d’entrata nell’UE le piante specificate sono state controllate dal servizio ufficiale competente conformemente all’articolo 15 capoverso 1 OPV e né la presenza né sintomi dell’organismo specificato sono stati rilevati. 2 Se le piante specificate sono originarie di una zona indenne dall’organismo specifi- cato, istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, devono essere sod- disfatte le seguenti condizioni: a. l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese terzo in- teressato ha comunicato per iscritto all’UFAG o alla Commissione dell’UE il nome della suddetta zona. b. il nome di tale zona è indicato nel certificato fitosanitario nella rubrica «Luogo d’origine». 3 Se le piante specificate sono originarie di una zona in cui l’organismo specificato è notoriamente presente, il certificato fitosanitario riporta nella rubrica «Dichiarazione supplementare» le seguenti indicazioni: a. le piante specificate sono state prodotte in uno o più siti che soddisfano le condizioni di cui al capoverso 4; b. l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese terzo in- teressato ha comunicato per scritto all’UFAG o alla Commissione dell’UE l’elenco dei suddetti siti, che indica anche la loro ubicazione all’interno del Paese; c. nel sito e nella relativa zona di cui al capoverso 4 lettera c sono applicati trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato; d. campioni rappresentativi di ogni specie delle piante specificate provenienti da ogni sito sono stati sottoposti a controlli annuali, al momento più oppor- tuno, e l’assenza dell’organismo specificato è stata confermata sulla base di analisi effettuate in conformità con i metodi di prova convalidati a livello internazionale; e. le piante specificate sono state trasportate in contenitori o imballaggi chiusi, atti a prevenire l’infezione da parte dell’organismo specificato o dei suoi vet- tori noti;
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Misure fitosanitarie a carattere temporaneo. O dell’UFAG RU 2015
f. il più vicino possibile al momento dell’esportazione i lotti di piante specifi- cate sono stati sottoposti a ispezione visiva ufficiale, campionamento e ana- lisi molecolare svolti secondo metodi di prova convalidati a livello interna- zionale, secondo uno schema di campionamento in grado di individuare, con un’affidabilità del 99 per cento, un livello di presenza di piante infette dell’1 per cento o superiore e diretti in particolare a piante che presentano sintomi sospetti dell’organismo specificato; g. immediatamente prima dello spostamento i lotti di piante specificate sono stati sottoposti a trattamenti fitosanitari contro i vettori noti dell’organismo specificato. Inoltre, il certificato fitosanitario di cui al capoverso 1 lettera a deve indicare nella casella «Luogo di origine» l’identificazione del sito di cui alla lettera a. 4 Il sito di cui al capoverso 3 lettera a deve soddisfare le seguenti condizioni:
a. essere certificato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante come indenne dall’organismo specificato e dai suoi vettori in conformità alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; b. essere dotato di protezione fisica contro l’introduzione dell’organismo speci- ficato da parte dei suoi vettori; c. essere circondato da una zona larga 200 metri la quale, in seguito ad ispe- zione visiva ufficiale e, in caso di presenza sospetta dell’organismo specifi- cato, in seguito a campionamento e analisi, è risultata indenne dall’orga- nismo specificato ed è soggetta ad adeguati trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato; detti trattamenti possono comprendere, se necessario, la rimozione di piante; d. essere soggetto agli adeguati trattamenti fitosanitari per mantenerlo indenne dai vettori dell’organismo specificato; detti trattamenti possono comprende- re, se necessario, la rimozione di piante; e. essere sottoposto annualmente, unitamente alla zona di cui alla lettera c, ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni; f. durante il periodo di produzione delle piante specificate, nel sito non sono stati riscontrati sintomi correlati all’organismo specificato né suoi vettori oppure, se sono stati osservati sintomi sospetti, sono state effettuate analisi che hanno confermato l’assenza dell’organismo specificato; g. per tutto il periodo di produzione delle piante specificate non sono stati ri- scontrati sintomi dell’organismo specificato nella zona di cui alla lettera c oppure, se sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi effettuate hanno confermato l’assenza dell’organismo specificato.
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Misure fitosanitarie a carattere temporaneo. O dell’UFAG RU 2015
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Controlli ufficiali al momento dell’importazione in Svizzera 1 Tutte le partite di piante specificate importate e in provenienza da un Paese terzo devono essere ufficialmente controllate al loro ingresso in Svizzera o eventualmente al punto d’entrata nell’UE dal servizio ufficiale competente conformemente all’arti- colo 15 capoverso 1 OPV e, se del caso, ai sensi del capoverso 2 o 3 e ai sensi del capoverso 4. 2 Nel caso di piante specificate originarie di un Paese terzo in cui l’organismo spe- cificato non è presente, il servizio ufficiale competente svolge le seguenti verifiche: a. un esame visivo; e b. in caso di presenza sospetta dell’organismo specificato, campionamento e analisi del lotto di piante specificate al fine di confermare l’assenza dell’organismo specificato o dei suoi sintomi. 3 Nel caso di piante specificate originarie di un Paese terzo in cui l’organismo spe- cificato è notoriamente presente, il servizio ufficiale competente svolge le seguenti verifiche: a. un esame visivo; e b. campionamento e analisi del lotto di piante specificate al fine di confermare l’assenza dell’organismo specificato o dei suoi sintomi. 4 I campioni di cui ai capoversi 2 lettera b e 3 lettera b devono essere di dimensioni che consentano di individuare, con un’affidabilità del 99 per cento, un livello di piante infette dell’1 per cento o superiore, tenendo conto della norma ISPM n. 31.
Appendice I alla sezione 4 Elenco delle piante notoriamente sensibili agli isolati europei e non europei dell’organismo specificato («piante specificate») Acacia longifolia (Andrews) Willd. Acacia saligna (Labill.) H. L. Wendl. Acer Aesculus Agrostis gigantea Roth Albizia julibrissin Durazz. Alnus rhombifolia Nutt. Alternanthera tenella Colla Amaranthus blitoides S. Watson Ambrosia acanthicarpa Hook. Ambrosia artemisiifolia L.
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Misure fitosanitarie a carattere temporaneo. O dell’UFAG RU 2015
Ambrosia trifida L. Ampelopsis arborea (L.) Koehne Ampelopsis cordata Michx. Artemisia douglasiana Hook. Artemisia vulgaris var. heterophylla (H.M. Hall & Clements) Jepson Avena fatua L. Baccharis halimifolia L. Baccharis pilularis DC. Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Bidens pilosa L. Brachiaria decumbens (Stapf) Brachiaria plantaginea (Link) Hitchc. Brassica Bromus diandrus Roth Callicarpa americana L. Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Carex Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch Cassia tora (L.) Roxb. Catharanthus Celastrus orbiculata Thunb. Celtis occidentalis L. Cenchrus echinatus L. Cercis canadensis L. Cercis occidentalis Torr. Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene Chenopodium quinoa Willd. Chionanthus Chitalpa tashkinensis T. S. Elias & Wisura Citrus Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash Coffea Commelina benghalensis L. Conium maculatum L.
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Misure fitosanitarie a carattere temporaneo. O dell’UFAG RU 2015
Convolvulus arvensis L. Conyza canadensis (L.) Cronquist Cornus florida L. Coronopus didymus (L.) Sm. Cynodon dactylon (L.) Pers. Cyperus eragrostis Lam. Cyperus esculentus L. Cytisus scoparius (L.) Link Datura wrightii Regel Digitaria horizontalis Willd. Digitaria insularis (L.) Ekman Digitaria sanguinalis (L.) Scop. Disphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants Duranta erecta L. Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. Encelia farinosa A. Gray ex Torr. Eriochloa contracta Hitchc. Erodium Escallonia montevidensis Link & Otto Eucalyptus camaldulensis Dehnh. Eucalyptus globulus Labill. Eugenia myrtifolia Sims Euphorbia hirta L. Fagus crenata Blume Ficus carica L. Fragaria vesca L. Fraxinus americana L. Fraxinus dipetala Hook. & Arn. Fraxinus latifolia Benth. Fraxinus pennsylvanica Marshall Fuchsia magellanica Lam. Genista monspessulana (L.) L. A. S. Johnson Geranium dissectum L. Ginkgo biloba L.
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Gleditsia triacanthos L. Hedera helix L. Helianthus annuus L. Hemerocallis Heteromeles arbutifolia (Lindl.) M. Roem. Hibiscus schizopetalus (Masters) J.D. Hooker Hibiscus syriacus L. Hordeum murinum L. Hydrangea paniculata Siebold Ilex vomitoria Sol. ex Aiton Ipomoea purpurea (L.) Roth Iva annua L. Jacaranda mimosifolia D. Don Juglans Juniperus ashei J. Buchholz Koelreuteria bipinnata Franch. Lactuca serriola L. Lagerstroemia indica L. Lavandula dentata L. Ligustrum lucidum L. Lippia nodiflora (L.) Greene Liquidambar styraciflua L. Liriodendron tulipifera L. Lolium perenne L. Lonicera japonica (L.) Thunb. Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet Lupinus aridorum McFarlin ex Beckner Lupinus villosus Willd. Magnolia grandiflora L. Malva Marrubium vulgare L. Medicago polymorpha L. Medicago sativa L. Melilotus
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Melissa officinalis L. Metrosideros Modiola caroliniana (L.) G. Don Montia linearis (Hook.) Greene Morus Myrtus communis L. Nandina domestica Murray Neptunia lutea (Leavenw.) Benth. Nerium oleander L. Nicotiana glauca Graham Olea europaea L. Origanum majorana L. Paspalum dilatatum Poir. Persea americana Mill. Phoenix reclinata Jacq. Phoenix roebelenii O’Brien Pinus taeda L. Pistacia vera L. Plantago lanceolata L. Platanus Pluchea odorata (L.) Cass. Poa annua L. Polygala myrtifolia L. Polygonum arenastrum Boreau Polygonum lapathifolium (L.) Delarbre Polygonum persicaria Gray Populus fremontii S. Watson Portulaca Prunus Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai Quercus Ranunculus repens L. Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl. Rhamnus alaternus L.
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Misure fitosanitarie a carattere temporaneo. O dell’UFAG RU 2015
Rhus diversiloba Torr. & A. Gray Rosa californica Cham. & Schldl. Rosmarinus officinalis L. Rubus Rumex crispus L. Salix Salsola tragus L. Salvia mellifera Greene Sambucus Sapindus saponaria L. Schinus molle L. Senecio vulgaris L. Setaria magna Griseb. Silybum marianum (L.) Gaertn. Simmondsia chinensis (Link) C. K. Schneid. Sisymbrium irio L. Solanum americanum Mill. Solanum elaeagnifolium Cav. Solidago virgaurea L. Sonchus Sorghum Spartium junceum L. Spermacoce latifolia Aubl. Stellaria media (L.) Vill. Tillandsia usneoides (L.) L. Toxicodendron diversilobum (Torr. & A. Gray) Greene Trifolium repens L. Ulmus americana L. Ulmus crassifolia Nutt. Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt. Urtica dioica L. Urtica urens L. Vaccinium Verbena litoralis Kunth
2025
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Veronica Vicia faba L. Vinca Vitis Westringia fruticosa (Willd.) Druce Xanthium spinosum L. Xanthium strumarium L.
Appendice II alla sezione 4 Elenco delle piante notoriamente sensibili agli isolati europei dell’organismo specificato («piante ospiti») Acacia saligna (Labill.) Wendl. Catharanthus Myrtus communis L. Nerium oleander L. Olea europaea L. Polygala myrtifolia L. Prunus avium (L.) L. Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb Rhamnus alaternus L. Rosmarinus officinalis L. Spartium junceum L. Vinca Westringia fruticosa (Willd.) Druce
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