AS 2015 2057
Ordinanza dell'Assemblea federale concernente l'indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro
Ordinanza dell’Assemblea federale concernente l’indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro
del 19 giugno 2015
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 15 gennaio 20151; visto il parere del Consiglio federale del 25 febbraio 20152, decreta:
I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 13 dicembre 20023 sui giudici
Titolo prima dell’art. 15a Sezione 7a: Indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 15a 1 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, e se la situazione lo giustifica, la commissione amministrativa o la direzione del Tribunale può versare al giudice un’indennità pari al massimo a uno stipendio annuo. Tiene conto in particolare dell’età, della situazione personale e professionale, della durata dell’impiego e delle circostanze della risoluzione del rapporto di lavoro. 2 Il versamento dell’indennità necessita dell’approvazione della Delegazione delle finanze delle Camere federali.
3 Il versamento di un’indennità è escluso se il giudice:
a. lascia la funzione poiché raggiunge l’età legale di pensionamento; b. è stato destituito o non è stato rieletto per aver violato gravemente i doveri d’ufficio; o c. di propria iniziativa ha disdetto il rapporto di lavoro o non si candida alla rielezione.
4 L’indennità è versata sotto forma di prestazione in capitale.
2015-0248 2057
Indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. O dell’AF RU 2015
5 Il beneficiario deve restituire tutta o parte dell’indennità se:
a. inizia un nuovo rapporto di lavoro entro un anno dalla risoluzione del rap- porto di lavoro; e b. la commissione amministrativa o la direzione del Tribunale ritiene opportu- no chiederne la restituzione tenendo conto dell’ammontare dell’indennità, del numero di mesi trascorsi senza rapporto di lavoro e dell’importo del nuovo stipendio.
2. Ordinanza dell’Assemblea federale del 1° ottobre 20104
concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali
Titolo prima dell’art. 14a Sezione 7a: Indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 14a 1 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, e se la situazione lo giustifica, l’au- torità di vigilanza può versare al procuratore generale o ai sostituti procuratori generali un’indennità pari al massimo a uno stipendio annuo. Tiene conto in partico- lare dell’età, della situazione personale e professionale, della durata dell’impiego e delle circostanze della risoluzione del rapporto di lavoro. 2 Il versamento dell’indennità necessita dell’approvazione della Delegazione delle finanze delle Camere federali. 3 Il versamento di un’indennità è escluso se il procuratore generale o il sostituto procuratore generale: a. lascia la funzione poiché raggiunge l’età ordinaria di pensionamento; b. è stato destituito o non è stato rieletto per aver violato gravemente i doveri d’ufficio; o c. di propria iniziativa ha disdetto il rapporto di lavoro o non si candida alla rielezione.
4 L’indennità è versata sotto forma di prestazione in capitale.
5 Il beneficiario deve restituire tutta o parte dell’indennità se:
a. inizia un nuovo rapporto di lavoro entro un anno dalla risoluzione del rap- porto di lavoro; e b. l’autorità di vigilanza ritiene opportuno chiederne la restituzione tenendo conto dell’ammontare dell’indennità, del numero di mesi trascorsi senza rapporto di lavoro e dell’importo del nuovo stipendio.
4 RS 173.712.23
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Indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. O dell’AF RU 2015
II 1 La presente ordinanza dell’Assemblea federale entra in vigore il 1° luglio 2015.
2 È applicabile per la prima volta alle elezioni a partire dal 2015.
Consiglio degli Stati, 19 giugno 2015 Consiglio nazionale, 19 giugno 2015 Il presidente: Claude Hêche Il presidente: Stéphane Rossini La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
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Indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. O dell’AF RU 2015
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