AS 2015 2181
Ordinanza del DATEC concernente la navigabilità degli aeromobili
Ordinanza del DATEC concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA)
Modifica del 24 giugno 2015
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:
I L’ordinanza del DATEC del 18 settembre 19951 concernente la navigabilità degli aeromobili è modificata come segue:
Art. 3 Categorie di navigabilità
1 Gli aeromobili sono classificati nelle seguenti categorie di navigabilità:
a. la categoria standard, se sono ammessi secondo la procedura di cui all’articolo 9 capoverso 1bis e adempiono le esigenze di navigabilità di cui all’articolo 10 capoverso 1; b. la categoria speciale, se non adempiono le esigenze della categoria standard o non le adempiono completamente. 2 Gli aeromobili ammessi nella categoria speciale sono suddivisi in sottocategorie.
3 I criteri per la suddivisione nelle sottocategorie, le esigenze di navigabilità, le condizioni generali di esercizio e l’iscrizione sono disciplinati negli allegati.
4 Esistono le seguenti sottocategorie:
a. Ecolight (allegato 1); b. Ultraleggeri (allegato 2); c. Storici/Historic (allegato 3); d. Autocostruzioni (allegato 4); e. Limitati/Limited (allegato 5); f. Sperimentali (allegato 6); g. Con restrizioni/Restricted (allegato 7).
1 RS 748.215.1
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Navigabilità degli aeromobili. O del DATEC RU 2015
Art. 9 cpv. 1bis e 5 1bis La procedura d’ammissione per gli aeromobili della categoria standard e per i loro motori ed eliche è disciplinata, in deroga all’articolo 4 capoverso 4 del regola- mento (CE) n. 216/20082, dal regolamento (UE) n. 748/20123.
5 L’UFAC può riconoscere i certificati di tipo stranieri se sono conformi alle
esigenze di navigabilità definite all’articolo 10.
Art. 10 Esigenze di navigabilità 1 Gli aeromobili della categoria standard, come anche i loro motori ed eliche, devo- no di regola soddisfare le esigenze di navigabilità sancite nel regolamento (UE) n. 748/20124. Si tratta in particolare delle seguenti esigenze di navigabilità dell’EASA5: CS6-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS-27, CS-29, CS-TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P.
2 Nel caso in cui un aeromobile non possa essere ammesso secondo le esigenze di
navigabilità vigenti in Svizzera, l’UFAC può decidere, caso per caso, di ammetterlo se raggiunge un livello di sicurezza equivalente. L’UFAC si basa su esigenze di navigabilità estere vigenti, segnatamente sulle prescrizioni dell’autorità aeronautica degli Stati Uniti d’America, quali FAR7 23, FAR 25, FAR 27, FAR 29 e FAR 31. 3 La persona richiedente deve provare per mezzo di rapporti e collaudi che le esi- genze di navigabilità sono adempite. Inoltre, l’UFAC può esigere controlli, calcoli o collaudi al suolo o in volo oppure, dopo aver sentito la persona richiedente, eseguirli esso stesso o farli eseguire da terzi.
II Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 1–7 secondo la versione qui annessa.
2 Conformemente al n. 3 dell’allegato dell’Accordo sul trasporto aereo
(RS 0.748.127.192.68).
3 Conformemente al n. 3 dell’allegato dell’Accordo sul trasporto aereo
(RS 0.748.127.192.68).
4 Conformemente al n. 3 dell’allegato dell’Accordo sul trasporto aereo
(RS 0.748.127.192.68).
5 EASA = European Aviation Safety Agency (www.easa.europa.eu)
6 CS = Certification Specification: esigenze di navigabilità dellʼEASA
7 FAR = Federal Aviation Regulation: esigenze della FAA (Federal Aviation
Administration degli Stati Uniti dʼAmerica; www.faa.gov).
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III La presente ordinanza entra in vigore il 15 luglio 2015.
24 giugno 2015 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard
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Allegato 18 (art. 3 cpv. 3 e 4 lett. a)
Sottocategoria Ecolight
8 Il testo dell’allegato non è pubblicato nella RU. Può essere consultato gratuitamente sul sito dell’Ufficio federale dell’aviazione civile: www.bazl.admin.ch > Spazio profes- sionale > Aeromobili > Progettazione, produzione e tipo
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Allegato 29 (art. 3 cpv. 3 e 4 lett. b)
Sottocategoria Ultraleggeri
9 Il testo dell’allegato non è pubblicato nella RU. Può essere consultato gratuitamente sul sito dell’Ufficio federale dell’aviazione civile: www.bazl.admin.ch > Spazio profes- sionale > Aeromobili > Progettazione, produzione e tipo
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Allegato 310 (art. 3 cpv. 3 e 4 lett. c)
Sottocategoria Storici / Historic
10 Il testo dell’allegato non è pubblicato nella RU. Può essere consultato gratuitamente sul sito dell’Ufficio federale dell’aviazione civile: www.bazl.admin.ch > Spazio profes- sionale > Aeromobili > Progettazione, produzione e tipo
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Allegato 411 (art. 3 cpv. 3 e 4 lett. d)
Sottocategoria Autocostruzioni
11 Il testo dell’allegato non è pubblicato nella RU. Può essere consultato gratuitamente sul sito dell’Ufficio federale dell’aviazione civile: www.bazl.admin.ch > Spazio profes- sionale > Aeromobili > Progettazione, produzione e tipo
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Allegato 512 (art. 3 cpv. 3 e 4 lett. e)
Sottocategoria Limitati / Limited
12 Il testo dell’allegato non è pubblicato nella RU. Può essere consultato gratuitamente sul sito dell’Ufficio federale dell’aviazione civile: www.bazl.admin.ch > Spazio profes- sionale > Aeromobili > Progettazione, produzione e tipo
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Allegato 613 (art. 3 cpv. 3 e 4 lett. f)
Sottocategoria Sperimentali
13 Il testo dell’allegato non è pubblicato nella RU. Può essere consultato gratuitamente sul sito dell’Ufficio federale dell’aviazione civile: www.bazl.admin.ch > Spazio profes- sionale > Aeromobili > Progettazione, produzione e tipo
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Allegato 714 (art. 3 cpv. 3 e 4 lett. g)
Sottocategoria Con limitazioni / Restricted
14 Il testo dell’allegato non è pubblicato nella RU. Può essere consultato gratuitamente sul sito dell’Ufficio federale dell’aviazione civile: www.bazl.admin.ch > Spazio profes- sionale > Aeromobili > Progettazione, produzione e tipo
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