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AS 2015 2197

AS 2015 2197

Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)

Modifica del 17 giugno 2015

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del 29 settembre 19951 sulle prestazioni è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «Calendario vaccinale 2014» è sostituito con «Calendario vac- cinale 2015»

Sostituzione di un’abbreviazione In tutta l’ordinanza l’abbreviazione «SGUM» è sostituita con «SSUM».

Art. 12d cpv.1 lett. a e d, nonché 2 1 L’assicurazione assume i costi delle seguenti misure per l’individuazione precoce di malattie in determinati gruppi a rischio alle condizioni elencate.

Misura Condizione

a. Test HIV Per i neonati di madri sieropositive. Per le altre persone, secondo la direttiva dell’UFSP del 18 novembre 20132 «Test dell’HIV e consulenza su iniziativa del medico» (non disponibile in italiano).

1 RS 832.112.31 2 Il documento può essere consultato all’indirizzo www.bag.admin.ch > Temi > Assicura- zione malattie > Basi giuridiche e d'esecuzione> Diritto applicabile > Documenti di rife- rimento

2014-3417 2197

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Misura Condizione

d. Mammografia digitale, RMN 1. Per le donne con un rischio familiare mammaria di cancro del seno medio o molto elevato o con rischio individuale comparabile. Classificazione del rischio secondo i documenti di riferimento dell’UFSP «Stima del rischio» (stato 02/2015)3. La condizione per la classificazione nella categoria «rischio molto elevato» è una consulenza genetica secondo la lettera f. Indicazione, frequenza e metodo d’indagine adeguato al rischio e all’età secondo il documento di riferimento dell’UFSP «Protocollo di monitoraggio» (stato al 02/2015)4. Il primo esame deve essere preceduto da un colloquio approfondito con spiegazioni e consulenza, che va documentato.

2. Svolgimento in un centro di

senologia certificato. Se la prestazione è eseguita in un istituto diverso, va richiesto preliminarmente il consenso dell’assicuratore. 2 Se per l’attribuzione a un gruppo a rischio è presupposto un determinato grado di parentela con una o più persone malate, questo grado di parentela deve essere accer- tato in base a dati anamnestici in senso medico-biologico.

3 I documenti possono essere consultati all’indirizzo www.bag.admin.ch > Temi > Assicu- razione malattie > Basi giuridiche e d'esecuzione> Diritto applicabile > Documenti di riferimento 4 Il documento può essere consultato all’indirizzo www.bag.admin.ch > Temi > Assicura- zione malattie > Basi giuridiche e d'esecuzione > Diritto applicabile > Documenti di rife- rimento

O sulle prestazioni RU 2015

Art. 13 lett. bbis, btere d In caso di maternità, l’assicurazione assume gli esami di controllo seguenti (art. 29

Misura Condizione

bbis Test del primo trimestre Esame prenatale volto a valutare il rischio di trisomie 21, 18 e 13: in base alla misurazione della translucenza nucale nell’ecografia (tra la 12esima e la 14esima settimana), alla determinazione della PAPP-A e della ß-hCG libera nel sangue della madre, nonché ad altri fattori materni e fetali. Previa informazione secondo l’arti- colo 16 e concessione del diritto di autodeterminazione secondo l’articolo

18 della legge federale dell’8 ottobre

20046 sugli esami genetici sull’essere

umano (LEGU). Prescrizione solo da parte di medici titolari di un attestato di capacità per gli ultrasuoni in gravidanza della SSUM. Misurazione della translucenza nucale solo da parte di medici titolari di un attestato di capacità per gli ultrasuoni in gravidanza della SSUM. Analisi di laboratorio secondo l’elenco delle analisi (EA).

5 RS 832.10 6 RS 810.12

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Misura Condizione

bter Test genetico prenatale non invasivo Per l’identificazione di una trisomia 21, (NIPT) 18 o 13 in caso di gravidanza mono- fetale. A partire dalla 12a settimana di gravi- danza. Per le donne incinte presso le quali, in base al test del primo trimestre, sussiste un rischio pari o superiore a 1:1000 che il feto sia affetto da una trisomia 21, 18 o 13. Dopo colloquio approfondito con spie- gazioni e consulenza secondo gli articoli

14 e 15 LEGU, nonché previo consenso

scritto della donna incinta e concessione del diritto di autodeterminazione secon- do l’articolo 18 LEGU. Prescrizione solo da parte di medici specializzati in ginecologia e ostetricia con formazione approfondita in medi- cina feto-materna, medici specializzati in medicina genetica o medici titolari di un attestato di capacità per ultrasuoni in gravidanza della SSUM. Analisi di laboratorio secondo l’elenco delle analisi (EA). Se per motivi tecnici è stabilito il sesso del feto, questa informazione non può essere comunicata prima del termine di dodici settimane dall’inizio dell’ultima mestruazione. L’assunzione dei costi è limitata al 30 giugno 2017.

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Misura Condizione

d. Amniocentesi, prelievo di villi coriali, Dopo approfondito colloquio con spie- cordocentesi gazioni e consulenza che dev’essere documentato nei casi seguenti: – per confermare un esito positivo nel caso di donne incinte presso le quali sussiste un sospetto di grado elevato, in base al test genetico prenatale non invasivo (NIPT), o un rischio pari o superiore a 1:380, in base al test del primo trimestre, che il feto sia affetto da una trisomia 21, 18 o 13; – nelle donne incinte presso le quali, in base all’esito dell’ecografia o all’anamnesi familiare o per un altro motivo, sussiste un rischio pari o su- periore a 1:380 che il feto sia affetto da una malattia di origine esclusiva- mente genetica; – se il feto è in pericolo a causa di una complicazione insorta nella gravi- danza, di una malattia della madre o di una malattia di origine non geneti- ca o di un disturbo dello sviluppo del feto. Prescrizione di esami genetici solo da parte di medici specializzati in gineco- logia e ostetricia con formazione appro- fondita in medicina feto-materna, medi- ci specializzati in medicina genetica o medici titolari di un attestato di capacità per gli ultrasuoni in gravidanza della SSUM. Analisi di laboratorio secondo l’elenco delle analisi (EA).

Art. 14 Preparazione al parto L’assicurazione assume un contributo di 150 franchi per un corso di preparazione al parto, eseguito individualmente o in gruppo dalla levatrice.

Art. 16 cpv. 1 lett. d e 3 1 Le levatrici possono effettuare a carico dell’assicurazione le prestazioni seguenti:

d. l’assistenza durante il puerperio nei 56 giorni successivi al parto, nel quadro di visite a domicilio per curare madre e bambino e sorvegliare il loro stato di

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salute, nonché per sostenere, guidare e consigliare la madre nelle cure e nell’alimentazione del bambino;

1. dopo un parto prematuro, un parto plurigemellare, per le primipare e

dopo un taglio cesareo, la levatrice può effettuare al massimo 16 visite a domicilio; in tutte le altre situazioni la levatrice può effettuare al mas- simo dieci visite a domicilio;

2. nei primi dieci giorni successivi al parto, oltre alle visite a domicilio

menzionate nel numero 1, la levatrice può effettuare una seconda visita nello stesso giorno per un massimo di cinque volte.

3. per le visite a domicilio che superano i massimi menzionati nei nume-

ri 1 e 2 è necessaria una prescrizione medica.

3 Abrogato

II

1 L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

2 L’allegato 27 («Elenco dei mezzi e degli apparecchi») è modificato.

3 L’allegato 38 («Elenco delle analisi») è modificato.

III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 15 luglio 2015.

2 L’articolo 12d lettera d numero 2 entra in vigore il 1° gennaio 2017.

17 giugno 2015 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

7 Non pubblicato nella RU (art. 20a). La modifica può essere consultata all’indirizzo: www.bag.admin.ch > Temi > Assicurazione malattie > Tariffe e prezzi > Elenco dei mezzi e degli apparecchi 8 Non pubblicato nella RU (art. 28). La modifica può essere consultata all’indirizzo: www.bag.admin.ch > Temi > Assicurazione malattie > Tariffe e prezzi > Elenco delle analisi

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Allegato 1 (art. 1)

Rimunerazione da parte dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di determinate prestazioni mediche

N. 1.4, 2.1, 2.3 e 9.3

Provvedimento Rimunerazione Condizioni Decisione obbligatoria valida a partire dal

1 Chirurgia

1.4 Urologia e Proctologia

Il provvedimento «Trattamento delle turbe dello svuo- tamento della vescica mediante iniezione cisto- scopica di tossina botulinica di tipo A nella parete vescicale» è sostituito con: Trattamento delle Sì Dopo l’esaurimento delle opzioni di 1.1.2007/ turbe della riten- trattamento conservative 1.8.2008/ zione della vescica Per le indicazioni seguenti: 1.7.2013/ mediante iniezione – incontinenza urinaria dovuta 1.1.2014/ cistoscopica di all’iperattività detrusoriale neurogena 1.1.2015/ tossina botulinica associata a un’affezione neurologica 15.7.2015 di tipo A nella nell’adulto. Effettuato in un’istitu- parete vescicale zione specializzata in neurourologia. – Iperattività vescicale idiopatica nel- l’adulto. Effettuato in un’istituzione specializzata in urologia o uroginecologia.

2 Medicina interna

2.1 In generale

Il provvedimento «Poligrafia» è sostituito con: Poligrafia Sì In caso di forte sospetto di apnea del 1.7.2002/ sonno. 1.1.2006/ Esecuzione solo da parte di medici 1.1.2012/ specializzati in pneumologia e otorinola- 15.7.2015 ringologia con esperienza pratica in poligrafia respiratoria secondo le direttive della Società svizzera di ricerca sul

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Provvedimento Rimunerazione Condizioni Decisione obbligatoria valida a partire dal

sonno, medicina del sonno e cronobiolo- gia del 6 settembre 20019 risp. secondo le direttive della Società svizzera di otorino- laringologia e di chirurgia cervico- facciale del 26 marzo 201510.

2.3 Neurologia, inclusa la terapia del dolore e l’anestesia

Inserire il provvedimento dopo «Operazione con metodo stereotassico (lesioni per radiofre- quenza e stimolazione cronica del talamo) per il trattamento del tremore cronico non causato dal morbo di Parkinson e refrattario alle terapie»: Terapia con Sì In valutazione dal ultrasuoni focaliz- 15.7.2015 al zati nel pallidum, Per il trattamento di: 30.6.2020 talamo e subtala- – tremore, in caso di diagnosi stabilita mo di un morbo di Parkinson idiopatico, progressione dei sintomi su un mini- mo di due anni. Controllo insufficiente dei sintomi mediante il trattamento dopaminergi- co (fenomeni off, fluttuazioni on/off, dischinesie on). – Diagnosi stabilita di un tremore non causato dal morbo di Parkinson, pro- gressione dei sintomi su un minimo di due anni, controllo insufficiente dei sintomi mediante terapia medicamen- tosa. – Trattamento di dolori cronici gravi neuropatici refrattari alla terapia. Tenuta di un registro di valutazione.

9 Radiologia

9.3 Radiologia intervenzionale e radioterapia

… Irradiazione Sì Esecuzione presso l’Istituto Paul 28.8.1986/ terapeutica con Scherrer, Villigen. 1.1.1993 protoni a) In caso di melanomi intraoculari. b) Se non è possibile irradiare a suffi- 1.1.2002/ cienza con fotoni a causa di una stret- 1.7.2002/ ta vicinanza con organi sensibili alle 1.8.2007/ radiazioni, o di una particolare esi- 1.1.2011/ genza di protezione dell’organismo 1.7.2011 del bambino o dell’adolescente.

9 Il documento può essere consultato all’indirizzo www.bag.admin.ch > Temi > Assicura- zione malattie > Basi giuridiche e d'esecuzione> Diritto applicabile > Documenti di rife- rimento 10 Il documento può essere consultato all’indirizzo www.bag.admin.ch > Temi > Assicura- zione malattie > Basi giuridiche e d'esecuzione> Diritto applicabile > Documenti di rife- rimento

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Provvedimento Rimunerazione Condizioni Decisione obbligatoria valida a partire dal

In caso delle indicazioni seguenti: – tumori del cranio (chordoma, chon- drosarcoma, spinalioma, adenocar- cinomi e carcinomi adenocistici, lin- foepitelioma, carcinomi mucoepider- moidi, neuroestesioblastomi, sarcoma dei tessuti molli e delle ossa, tumori rari come p. es. paragangliomi); – tumori del cervello e delle meningi (gliomi grado 1 e 2; meningiomi); – tumori al di fuori del cranio nelle regioni della colonna vertebrale, del tronco e delle estremità (sarcoma dei tessuti molli e dell’osso); – tumori nei bambini e negli adole- scenti. Le spese vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell’assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia. No – Radioterapia postoperatoria di 1.7.2012/ carcinomi mammari 15.7.2015 – Tutte le altre indicazioni

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