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AS 2015 2217

Legge federale concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni

Legge federale concernente l’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull’assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE)

Modifica del 12 dicembre 2014

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 maggio 20141, decreta:

I La legge del 16 dicembre 20052 sull’assicurazione contro i rischi delle esportazioni è modificata come segue:

Art. 2 lett. a Concerne soltanto il testo francese

Art. 7 cpv. 1 1 Il Consiglio federale può concludere di propria competenza accordi di conversione dei debiti per crediti dell’ASRE.

Art. 8 cpv. 2

2 L’ASRE può, per assicurare esportazioni di merci di origine svizzera o con una

quota di valore aggiunto svizzero, stipulare riassicurazioni con organismi pubblici o privati di assicurazione dei crediti all’esportazione. La riassicurazione può essere concessa in funzione delle prestazioni dell’assicurazione diretta, a condizione che l’operazione sia conforme agli obiettivi della presente legge e ai principi alla base della politica dell’ASRE.

Titolo prima dell’art. 11 Concerne soltanto il testo francese

Art. 11 cpv. 2 Concerne soltanto il testo francese

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Art. 12 cpv. 1 lett. e

1 Sono assicurabili i seguenti rischi:

e. rischi risultanti da garanzie di copertura;

Art. 13, rubrica, cpv.1, frase introduttiva e 2 lett. a Concerne soltanto il testo francese

Art. 15 Stipulazione dell’assicurazione 1 Di norma l’ASRE concede l’assicurazione mediante decisione. Se serve a tutelare i suoi interessi, l’ASRE può stipulare un contratto di diritto pubblico.

2 Non vi è diritto soggettivo alla stipulazione di un’assicurazione.

3 Se rifiuta la stipulazione di un’assicurazione, l’ASRE pronuncia una decisione

impugnabile.

Art. 16 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese

Art. 17 cpv. 1 1 Se viene notificato un credito in sofferenza o un danno, l’ASRE rifonde la quota, stabilita nell’assicurazione, della perdita o del pagamento arretrato comprovati.

Art. 18 lett. b Le prestazioni assicurative sono escluse, sospese o ridotte se: b. lo stipulante viola le condizioni assicurative o subisce perdite a causa di un suo comportamento lesivo del contratto concluso con il debitore;

Art. 21a Assicurazione del credito di fabbricazione 1 Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest’ultimo nel quadro dell’esportazione, l’ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell’esportatore nei confronti dell’istituto finanziario, se l’esportazione in questione è assicurata dall’ASRE. 2 Se l’ASRE ha indennizzato l’istituto finanziario, l’esportatore deve restituirle l’indennizzo per intero, più gli interessi e i costi. 3 Per il resto sono applicabili le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative.

Art. 21b Garanzie 1 Se un istituto finanziario emette una garanzia di copertura in relazione ad un’espor- tazione assicurata dall’ASRE, quest’ultima può garantire all’istituto finanziario, su

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semplice richiesta, il rimborso dell’intero importo versato in seguito alla rivendica- zione di detta garanzia, se l’esportatore non provvede alla copertura dello stesso (garanzia su bond). 2 Se viene contratto un credito per finanziare gli obblighi del committente nel quadro di un’esportazione assicurata dall’ASRE e un terzo rifinanzia il credito nei confronti del creditore, l’ASRE può garantire al terzo il rimborso, su semplice richiesta, dell’intero importo scoperto, se il creditore o il debitore non effettua i pagamenti esi- gibili (garanzia di rifinanziamento). 3 Se l’ASRE ha effettuato un rimborso, lo stipulante deve restituirglielo per intero, più gli interessi e i costi. 4 Per il resto sono applicabili per analogia le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative.

Art. 24 cpv. 3 lett. f nonché cpv. 4 Concerne soltanto il testo francese

Art. 27a Obbligo di denuncia, diritto di segnalazione e protezione 1 I membri degli organi e il personale dell’ASRE sono tenuti a denunciare alle auto- rità di perseguimento penale, ai loro superiori, al consiglio d’amministrazione o al Controllo federale delle finanze i crimini e i delitti perseguibili d’ufficio che consta- tano o sono loro segnalati nell’esercizio della loro funzione.

2 Sono fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti da altre leggi federali.

3 L’obbligo di denuncia non si applica alle persone che secondo gli articoli 113

capoverso 1, 168 e 169 del Codice di procedura penale3 hanno la facoltà di non deporre o di non rispondere. 4 I membri degli organi e il personale dell’ASRE hanno il diritto di segnalare ai loro superiori, al consiglio d’amministrazione o al Controllo federale delle finanze altre irregolarità constatate o loro segnalate nell’esercizio della loro funzione. Il destinata- rio della segnalazione accerta i fatti e adotta i provvedimenti necessari. 5 Chi in buona fede ha sporto denuncia, ha segnalato un’irregolarità o ha deposto in qualità di testimone non può per tale motivo essere penalizzato sul piano professio- nale.

Art. 29 cpv. 2 Concerne soltanto il testo francese

Art. 41 Abrogato

3 RS 312.0

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II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 12 dicembre 2014 Consiglio degli Stati, 12 dicembre 2014 Il presidente: Stéphane Rossini Il presidente: Claude Hêche Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

2 aprile 20154.

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.

12 giugno 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

4 FF 2014 8395

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