AS 2015 2221
Ordinanza concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni
Ordinanza concernente l’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (OARE)
Modifica del 12 giugno 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 25 ottobre 20061 concernente l’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni è modificata come segue:
Art. 2 Abrogato
Art. 3 Origine svizzera o quota di valore aggiunto svizzero 1 Una merce è di origine svizzera se è stata totalmente ottenuta o fabbricata sul territorio interno, o se ivi è stata oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, conformemente agli articoli 9–16 dell’ordinanza del 9 aprile 20082 sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci. 2 Se la merce non è di origine svizzera, la quota di valore aggiunto svizzero è pari ad almeno il 50 per cento della parte del valore della commessa coperta dall’ASRE. A questo proposito si intende: a. per valore aggiunto svizzero, la differenza tra il valore della commessa del contratto d’esportazione e il valore delle forniture complementari estere nonché delle forniture di subappaltatori esteri o prestazioni estere; b. per parte del valore della commessa coperta dall’ASRE, la differenza tra il valore della commessa e gli importi che l’ASRE non assicura o fa riassicu- rare; se l’ASRE assicura l’esportazione soltanto contro i rischi precedenti la fornitura, i prezzi di costo per i quali è stata chiesta l’assicurazione sono considerati parte del valore della commessa coperta dall’ASRE. 3 L’ASRE può accordare l’assicurazione anche se la quota di valore aggiunto sviz- zero è inferiore al 50 per cento a condizione che ciò corrisponda ai suoi obiettivi secondo l’articolo 5 LARE e ai principi alla base della sua politica secondo l’artico- lo 6 LARE. A tal fine l’ASRE tiene conto in particolare degli aspetti seguenti:
2013-1196 2221
Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni. O RU 2015
a. il valore aggiunto svizzero prodotto in relazione a prestazioni rilevanti ai fini del buon esito dell’esportazione, come la fabbricazione di componenti chia- ve, la ricerca e lo sviluppo o le prestazioni di ingegneria, progettazione e servizi è sufficientemente importante; b. la quota di valore aggiunto svizzero del fatturato globale dell’esportatore realizzato con le esportazioni in un determinato arco di tempo è adeguata; c. la quota media di valore aggiunto svizzero di tutte le esportazioni di un esportatore assicurate dall’ASRE ed effettuate in un determinato arco di tempo è adeguata; d. sono esportati prodotti di nuova concezione o aperti nuovi mercati.
Art. 4 Saggio di garanzia massimo
1 Il saggio di garanzia massimo è pari al 95 per cento dell’importo assicurato.
2 Per l’assicurazione del credito di fabbricazione il saggio di garanzia è pari al mas- simo all’80 per cento. In casi eccezionali e dietro richiesta motivata, l’ASRE può aumentare il saggio di garanzia fino al 95 per cento. 3 Per la garanzia su bond il saggio di garanzia è pari al massimo al 90 per cento. In casi eccezionali e dietro richiesta motivata, l’ASRE può aumentare il saggio di garanzia fino a coprire l’importo totale.
4 Per il resto, lo stipulante non può acquistare percentuali di garanzia.
Art. 5 cpv. 1–3
1 L’ASRE non assicura rischi assicurabili sul mercato.
2 Può assicurare rischi assicurabili sul mercato se lo stipulante non dispone di suffi-
cienti offerte assicurative. 3 La distinzione tra rischi assicurabili sul mercato e rischi non assicurabili sul mer-
cato si ispira alla prassi dell’Unione europea.
Titolo prima dell’art. 6 Sezione 2: Procedura di proposta e di verifica
Art. 8 lett. a Il proponente è tenuto: a. a fornire all’ASRE tutte le informazioni rilevanti per l’assicurazione, in par- ticolare indicazioni riguardanti la corruzione, gli aspetti ambientali e i diritti umani;
Art. 10 Conclusione dell’assicurazione 1 L’ASRE decide in merito alla conclusione dell’assicurazione non appena è conclu- sa la procedura di proposta ed esame e il proponente ha comunicato per scritto di
2222
Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni. O RU 2015
aver concluso l’esportazione oppure l’operazione di finanziamento ivi connessa (negozio di base). In fondati casi eccezionali l’ASRE può decidere in merito alla conclusione dell’assicurazione prima che sia stato concluso il negozio di base. 2 Nella decisione l’ASRE può escludere dall’assicurazione determinati rischi, limi- tare l’estensione dell’assicurazione oppure assoggettare l’assicurazione a oneri o condizioni.
3 Se l’ASRE conclude l’assicurazione mediante contratto di diritto pubblico vale
quanto segue: a. l’assicurazione è considerata conclusa all’atto dell’invio allo stipulante del contratto d’assicurazione firmato; b. se l’ASRE si discosta dalla proposta o assoggetta l’assicurazione a oneri o condizioni, l’assicurazione è considerata conclusa all’atto della dichiarazio- ne di accettazione da parte dello stipulante del contratto d’assicurazione inviatogli dall’ASRE; l’ASRE fissa un termine per la dichiarazione d’accet- tazione.
Art. 12 Valuta
1 L’assicurazione è stipulata in franchi svizzeri.
2 Dietro richiesta può essere stipulata in una valuta estera. L’ASRE definisce le valute estere ammesse e i presupposti.
Art. 13 Contenuto dell’assicurazione 1 L’assicurazione si basa sulle indicazioni fornite per scritto dallo stipulante nell’am- bito della procedura di proposta. Esse costituiscono parte integrante dell’assicura- zione. 2 La decisione o il contratto di diritto pubblico contiene in particolare le indicazioni seguenti: a. la documentazione relativa ai fatti determinanti; b. l’oggetto della copertura; c. i rischi assicurati; d. il periodo durante il quale l’assicurazione risponde; e. l’ammontare massimo; f. il diritto dell’ASRE di restringere la copertura e di impartire istruzioni; g. le condizioni di indennizzo; h. i saggi di garanzia; i. gli obblighi dello stipulante e le conseguenze della loro violazione. 3 L’ASRE definisce le condizioni generali di contratto applicabili alle proprie assi- curazioni. Esse costituiscono parte integrante della decisione o del contratto di diritto pubblico.
2223
Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni. O RU 2015
4 L’ASRE può obbligare lo stipulante a vigilare per mezzo di misure speciali sul
negozio assicurato e a informare in merito al suo andamento.
Art. 14 Cambiamenti di circostanze
1 Lo stipulante deve comunicare senza indugio all’ASRE i cambiamenti importanti
delle basi su cui poggia l’assicurazione. 2 Se un’assicurazione conclusa mediante contratto di diritto pubblico deve essere modificata, l’articolo 10 capoverso 3 si applica per analogia.
Art. 17 cpv. 4, frase introduttiva 4 Per il resto, i diritti e gli obblighi dell’ASRE e dello stipulante sono definiti nei limiti del possibile nelle condizioni generali di contratto e, a titolo complementare, nelle condizioni particolari di contratto; sono definiti segnatamente gli elementi seguenti:
Art. 18 cpv. 3 Abrogato
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
12 giugno 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
2224