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AS 2015 2225

AS 2015 2225

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban

Modifica del 30 giugno 2015

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi, ordina:

I L’allegato 22 dell’ordinanza del 2 ottobre 20003 che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban è modificato.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2015 alle ore 18.004.

30 giugno 2015 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann

1 RS 946.231 2 Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. 3 RS 946.203 4 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 1° lug. 2015 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

2015-1756 2225

Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate RU 2015 a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban. O

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