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AS 2015 2229

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

del 12 giugno 2015

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 12 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 20061 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese (legge), ordina:

Sezione 1: Procedura di riconoscimento

Art. 1 Domande di riconoscimento

1 Le domande di cui all’articolo 9 capoverso 1 della legge vanno indirizzate al

Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR).

2 La domanda contiene:

a. gli statuti e i regolamenti dell’organizzazione che concede fideiussioni alle piccole e medie imprese (organizzazione); b. i conti annuali degli ultimi tre esercizi; c. il piano d’esercizio, il budget dell’anno corrente e i piani finanziari per i successivi tre anni. 3 Le domande di organizzazioni neocostituite contengono soltanto le informazioni di cui al capoverso 2 lettere a e c. 4 Il piano d’esercizio menziona in particolare le risorse finanziarie e di personale.

5 Se esercita anche attività diverse dalla concessione di fideiussioni, il richiedente deve dimostrare che esse non nuocciono alla concessione di fideiussioni.

Art. 2 Decisioni del DEFR Il DEFR riconosce tante organizzazioni quante sono necessarie alla promozione efficace e finanziariamente conveniente della fideiussione alle piccole e medie imprese.

RS 951.251 1 RS 951.25

2015-1006 2229

Aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole RU 2015

Sezione 2: Regole della promozione e della fideiussione

Art. 3 Organizzazioni che beneficiano della promozione e scopo della fideiussione 1 La Confederazione promuove le organizzazioni che, tramite fideiussione solidale ai sensi dell’articolo 496 del Codice delle obbligazioni2 (CO), garantiscono crediti bancari a favore di piccole e medie imprese che non sono attive nel settore dell’agri- coltura ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19983 sull’agri- coltura.

2 Le fideiussioni servono esclusivamente a garantire crediti bancari.

3 La concessione di fideiussioni a favore di operazioni di leasing o di altre forme di finanziamento è esclusa.

Art. 4 Dovere di diligenza

1 Le organizzazioni esercitano la loro attività con la necessaria diligenza.

2 In particolare concedono una fideiussione soltanto se:

a. il richiedente, persona fisica o giuridica:

1. è degno di credito,

2. non beneficia già, per lo stesso progetto, di una fideiussione ai sensi

della legge federale del 25 giugno 19764 sulla concessione di fideius- sioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali, di un mutuo della Società svizzera di credito alber- ghiero (SCA) ai sensi della legge federale del 20 giugno 20035 sulla promozione del settore alberghiero oppure di altri aiuti finanziari o indennità della Confederazione,

3. conferma che l’importo complessivo da garantire, comprensivo della

fideiussione richiesta e di eventuali fideiussioni esistenti o concesse da altre organizzazioni riconosciute, non supera i 500 000 franchi; b. le prestazioni di mercato, il rendimento e le prospettive dell’impresa benefi- ciaria sono finanziariamente sostenibili. 3 Le organizzazioni non possono vincolare la concessione di fideiussioni alla forni- tura di altre prestazioni da parte loro. 4 Le prestazioni dell’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE), della Switzerland Global Enterprise (S-GE) e della Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI) non comportano un doppio sovvenzionamento di cui al capoverso 2 lettera a numero 2.

2 RS 220 3 RS 910.1 4 RS 901.2 5 RS 935.12

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Art. 5 Fondi propri necessari Le organizzazioni possono contrarre impegni di fideiussione soltanto se il rischio di perdita che assumono non supera il quintuplo dell’importo dei loro fondi propri.

Art. 6 Ammortamento 1 I crediti garantiti devono essere ammortizzati prima possibile, ma al massimo entro dieci anni. 2 In caso di difficoltà ad ammortizzare il credito garantito, il termine può essere prorogato fino a un massimo di 15 anni.

Art. 7 Garanzie e partecipazione al rischio 1 Chi chiede una fideiussione deve per quanto possibile fornire garanzie alla banca creditrice.

2 L’organizzazione può esigere ulteriori garanzie dal beneficiario conformemente

all’articolo 506 CO6. 3 I beneficiari delle fideiussioni devono partecipare equamente alle spese di conces- sione e di sorveglianza delle fideiussioni nonché al rischio.

Art. 8 Controllo della solvibilità dei beneficiari delle fideiussioni Le organizzazioni controllano la solvibilità dei beneficiari per la durata della fideius- sione e prendono le misure necessarie per evitare perdite.

Art. 9 Recuperi 1 Se una fideiussione comporta delle perdite, l’organizzazione è tenuta a prendere tutte le misure necessarie per recuperare l’importo del credito. 2 I recuperi sono destinati alla Confederazione e alle organizzazioni in proporzione alla loro partecipazione alla copertura delle perdite. Le spese documentabili effet- tuate per recuperare l’importo del credito sono deducibili a eccezione delle spese proprie dell’organizzazione.

Sezione 3: Aiuti finanziari

Art. 10 Convenzione

1 IlDEFR stipula con l’organizzazione riconosciuta una convenzione di diritto

pubblico sugli aiuti finanziari.

6 RS 220

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2 La convenzione disciplina in particolare:

a. il tipo, l’entità e l’indennizzo delle prestazioni che devono essere fornite dall’organizzazione; b. gli obiettivi misurabili per l’evoluzione del volume delle fideiussioni, delle nuove fideiussioni e delle quote di perdite; c. il metodo e le aliquote per il calcolo dei contributi alle spese d’amministra- zione; d. le modalità di versamento e le direttive concernenti i rapporti periodici, i controlli di qualità, la stesura del preventivo e la contabilità; e. la documentazione relativa alle perdite necessaria per il conteggio; f. la procedura in caso di controversie; g. le misure che le organizzazioni devono prendere secondo l’articolo 8 capo- verso 2 della legge per limitare il volume delle fideiussioni.

3 Le convenzioni sono stipulate di norma per un periodo di quattro anni.

Art. 11 Determinazione del contributo per la copertura delle perdite 1 Gli elementi determinanti per il calcolo del contributo per la copertura delle perdite sono: a. il credito garantito indicato nel contratto di fideiussione, una volta dedotti gli ammortamenti versati; b. eventuali interessi, commissioni bancarie e altre spese comprovabili secondo l’articolo 499 CO7. 2 La perdita da fideiussioni di cui al capoverso 1 non può superare l’importo mas- simo del contratto di fideiussione e l’importo massimo secondo l’articolo 6 della legge.

Art. 12 Spese d’amministrazione 1 La Confederazione partecipa al finanziamento delle spese d’amministrazione delle organizzazioni qualora non siano coperte dai beneficiari delle fideiussioni, dai Cantoni o da altre fonti di reddito. Le spese d’amministrazione comprendono le spese per l’esame delle domande e le spese di sorveglianza nonché i premi di rischio. 2 Per il calcolo del contributo alle spese d’amministrazione sono determinanti gli obiettivi previsti all’articolo 10 capoverso 2 lettera b.

7 RS 220

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Art. 13 Conteggio

1 Le organizzazioni presentano alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) il

conteggio e i documenti di cui necessita per determinare il contributo per la coper- tura delle perdite e alle spese d’amministrazione. 2 La SECO fissa l’importo del contributo definitivo per la copertura delle perdite e alle spese d’amministrazione.

Art. 14 Versamenti 1 Gli aiuti finanziari sono versati entro i limiti dei crediti iscritti nel preventivo annuale. 2 Prima della fissazione degli importi definitivi e in base a stime attendibili del volume delle fideiussioni, delle nuove fideiussioni e delle quote di perdite possono essere versati anticipi fino a concorrenza dell’80 per cento del previsto contributo alle spese d’amministrazione. 3 Gli aiuti finanziari possono anche essere versati, a titolo fiduciario e con uno scopo ben preciso, a un’organizzazione mantello del settore fideiussorio. L’organizzazione mantello non ha diritto ai contributi ed è soggetta alla legge soltanto per quanto attiene alle attività fiduciarie svolte su incarico delle organizzazioni che hanno diritto ai contributi. 4 La Confederazione fornisce prestazioni alle organizzazioni unicamente se queste adempiono con la necessaria diligenza i compiti legali o contrattuali assegnati loro.

Art. 15 Mutui di grado posteriore 1 Al fine di promuovere le attività delle organizzazioni riconosciute il DEFR può, su richiesta, accordare loro mutui di grado posteriore se la Confederazione ha un parti- colare interesse all’adempimento del compito assegnato, in particolare se vi è il rischio che a breve termine gli impegni di fideiussione raggiungano il quintuplo dell’importo dei fondi propri di dette organizzazioni e che la domanda di fideius- sioni non possa più essere soddisfatta. 2 I mutui di grado posteriore sono accordati unicamente se l’organizzazione dimostra che le misure di autofinanziamento ragionevolmente esigibili dalla stessa e le possi- bilità di finanziamento sono state esaurite.

3 Le modalità di rimborso sono definite nella convenzione.

Sezione 4: Finanziamento

Art. 16 Il DEFR decide in merito alla liberazione di crediti entro i limiti dei crediti quadro conformemente all’articolo 8 capoverso 1 della legge.

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Sezione 5: Controllo e sorveglianza

Art. 17 Controllo

1 Le organizzazioni sono tenute a:

a. comunicare alla SECO qualsiasi modifica dei loro statuti o regolamenti; b. presentarle ogni anno il loro rapporto di gestione riveduto insieme ai conti annuali; c. fornirle periodicamente indicazioni sul probabile importo delle loro perdite da fideiussioni. 2 Esse devono far esaminare i loro conti annuali da un organo di revisione che soddi- sfi i requisiti dell’ordinanza del 22 agosto 20078 sui revisori.

Art. 18 Sorveglianza 1 La SECO sorveglia l’adempimento dei compiti legali o contrattuali da parte delle organizzazioni. 2 Può esigere in qualsiasi momento dalle organizzazioni le informazioni e i docu- menti necessari all’adempimento di tale compito.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 19 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 28 febbraio 20079 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese è abrogata.

Art. 20 Disposizioni transitorie 1 Le fideiussioni concesse prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono ancora rette dalle disposizioni dell’ordinanza del 15 ottobre 199810 concernente l’assunzione delle perdite su fideiussioni con rischio elevato o dell’ordinanza del 28 febbraio 200711 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideius- sioni alle piccole e medie imprese. 2 Le decisioni relative ai riconoscimenti basate sull’ordinanza del 28 febbraio 2007 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese rimangono valide.

8 RS 221.302.3 9 RU 2007 699 3363 10 RU 1998 2644 11 RU 2007 699 3363

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Art. 21 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

12 giugno 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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