AS 2015 2241
AS 2015 2241
Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF)
Modifica del 1° luglio 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 17 febbraio 20101 sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze è modificata come segue:
Art. 8 cpv. 2 lett. f 2 Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l’AFF svolge in particolare le seguenti funzioni: f. coordina la gestione dei rischi ed è competente per la gestione assicurativa centralizzata nella Confederazione.
Art. 9 cpv. 1 lett. e
1 L’AFF adempie i seguenti compiti particolari:
e. autorizza a nome del DFF la conclusione di contratti assicurativi.
Art. 22 cpv. 3
3 Sotto il profilo amministrativo è aggregata all’AFD.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
1° luglio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 172.215.1
2015-1581 2241
Organizzazione del DFF. O RU 2015