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AS 2015 2241

AS 2015 2241

Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF)

Modifica del 1° luglio 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 17 febbraio 20101 sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 2 lett. f 2 Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l’AFF svolge in particolare le seguenti funzioni: f. coordina la gestione dei rischi ed è competente per la gestione assicurativa centralizzata nella Confederazione.

Art. 9 cpv. 1 lett. e

1 L’AFF adempie i seguenti compiti particolari:

e. autorizza a nome del DFF la conclusione di contratti assicurativi.

Art. 22 cpv. 3

3 Sotto il profilo amministrativo è aggregata all’AFD.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

1° luglio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 172.215.1

2015-1581 2241

Organizzazione del DFF. O RU 2015

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