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Ordinanza sul personale federale

Ordinanza sul personale federale (OPers)

Modifica del 12 giugno 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. e nonché 4

1 La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro:

e. del personale dei Servizi del Parlamento, per quanto l’Assemblea federale non emani disposizioni completive o divergenti; 4 Il Ministero pubblico della Confederazione, l’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione e l’Assemblea federale per il personale dei Servizi del Parlamento in quanto datori di lavoro non sono vincolati alle norme o alle istru- zioni del Consiglio federale. Per il loro personale essi si avvalgono per analogia delle competenze che la presente ordinanza attribuisce ai Dipartimenti e prendono le decisioni del datore di lavoro.

Art. 10b Tutela della salute e tempo di lavoro per gli impieghi nel quadro di piani di servizio fissi (art. 32 lett. d LPers) 1 Per gli impieghi nel quadro di piani di servizio fissi, agli impiegati deve essere garantito un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive. Il riposo giornaliero può essere ridotto una volta per settimana fino a otto ore, a condizione che nella media di due settimane venga rispettata la durata di 11 ore.

2 Il lavoro giornaliero deve essere interrotto con pause di almeno:

a. un quarto d’ora, se dura quattro ore; b. mezz’ora, se dura più di sette ore; c. un’ora, se dura più di nove ore; d. due ore, se dura 12 ore. La pausa può essere effettuata in due metà e ordinata a scaglioni.

1 RS 172.220.111.3

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3 In caso di sistemi di organizzazione del tempo di lavoro a tre o più squadre, la rotazione delle squadre si effettua in avanti: dal mattino verso la sera e dalla sera verso la notte. 4 Le pause contano come tempo di lavoro, quando all’impiegato non è consentito di lasciare il posto di lavoro. 5 In caso di lavoro notturno, la durata del lavoro giornaliero non può superare nove ore e deve essere compresa in uno spazio di dieci ore, pause incluse.

6 Gli impiegati che svolgono lavoro notturno per almeno 25 notti per anno civile

hanno diritto, su richiesta, a una visita medica e a consulenza medica. Il diritto può essere fatto valere a intervalli regolari di due anni, e ogni anno dopo il compimento del 45° anno d’età. 7 Gli impiegati che svolgono lavoro notturno continuativo, turni di lavoro di 12 ore o che lavorano da soli devono sottoporsi obbligatoriamente a una visita medica. La visita è effettuata ogni due anni, e ogni anno dopo il compimento del 45° anno d’età. 8 I Dipartimenti sono competenti per l’autorizzazione di impieghi nel quadro di piani di servizio fissi e l’approvazione dei piani di impiego. Nelle autorizzazioni, i Dipar- timenti possono eccezionalmente prevedere deroghe motivate ai capoversi 1–5, qualora l’applicazione rigorosa di queste disposizioni comporti difficoltà straordina- rie e sia dato il consenso della maggioranza degli impiegati interessati.

Art. 22 cpv. 2 lett. e nonché 3

2 Sono esclusi dall’obbligo della messa a pubblico concorso i posti:

e. che saranno occupati da impiegati interessati da ristrutturazioni o riorganiz- zazioni. 3 I posti vacanti che non sono esclusi dall’obbligo della messa a pubblico concorso sono comunicati agli uffici regionali di collocamento almeno una settimana prima della pubblicazione nel relativo bollettino elettronico della Confederazione.

Art. 24 cpv. 3 3 In caso di attività rilevanti per la sicurezza, l’assunzione dopo la conclusione del contratto come pure la continuazione del rapporto di lavoro possono essere subordi- nate al superamento di un esame medico d’idoneità. Il DFF redige in collaborazione con i Dipartimenti un elenco delle attività interessate e stabilisce la frequenza con cui l’esame deve essere ripetuto.

Art. 31a cpv. 1–3 1 In caso d’impedimento al lavoro per malattia o infortunio, una volta decorso il periodo di prova il datore di lavoro può disdire il rapporto di lavoro in via ordinaria al più presto al termine di un periodo di due anni dall’inizio dell’impedimento al lavoro.

2 Se un motivo di disdetta secondo l’articolo 10 capoverso 3 LPers esisteva già

prima dell’inizio dell’impedimento al lavoro per malattia o infortunio, il datore di

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lavoro può disdire il rapporto di lavoro prima del termine del periodo di cui al capo- verso 1 una volta decorsi i periodi di protezione in virtù dell’articolo 336c capover- so 1 lettera b CO2, a condizione che il motivo di disdetta sia stato comunicato all’impiegato prima dell’inizio dell’impedimento al lavoro. È fatta salva la disdetta fondata sull’articolo 10 capoverso 3 lettera c LPers, a condizione che l’incapacità o l’inattitudine sia dovuta a motivi di salute.

3 In caso di impedimento al lavoro a seguito di una nuova malattia o di un nuovo

infortunio o a seguito del ripetersi di una malattia o di conseguenze di un infortunio, il periodo di cui al capoverso 1 ricomincia a decorrere, a condizione che preceden- temente l’impiegato sia stato abile al lavoro secondo il proprio tasso di occupazione per almeno 12 mesi consecutivi. Le assenze di breve durata non sono prese in consi- derazione.

Art. 39 cpv. 5 5 Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione 1, lo stipendio può essere diminuito ogni anno al massimo del 2 per cento dell’importo massimo della classe di stipendio.

Art. 45 cpv. 1 lett. c

1 Possono essere versate indennità per:

c. impieghi nel quadro di piani di servizio fissi.

Art. 51a cpv. 2bis 2bis Se l’impiegato ha diritto alle prestazioni integrative per più figli facenti parte di diverse comunità domestiche o familiari, le prestazioni che integrano l’assegno familiare di cui al capoverso 1 lettera a sono versate per ogni primo figlio che ha diritto all’assegno per ciascuna comunità domestica o familiare.

Art. 56 cpv. 6 e 10

6 In caso d’impedimento al lavoro a seguito di una nuova malattia o di un nuovo

infortunio, il periodo di cui ai capoversi 1–3 ricomincia a decorrere. Il ripetersi di una malattia o di conseguenze di un infortunio è considerato come una nuova malat- tia o un nuovo infortunio a condizione che precedentemente l’impiegato sia stato abile al lavoro secondo il proprio tasso di occupazione per almeno 12 mesi consecu- tivi. Le assenze di breve durata non sono prese in considerazione. 10 Per gli impiegati remunerati con lo stipendio orario si applica come base per il calcolo del diritto allo stipendio in caso di malattia o infortunio lo stipendio medio percepito nei 12 mesi precedenti l’inizio dell’impedimento al lavoro. Se prima dell’impedimento al lavoro l’impiegato è stato occupato per meno di 12 mesi, si applica come base lo stipendio medio percepito durante il periodo in cui è stato occupato.

2 RS 220

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Art. 58 cpv. 1 1 Le prestazioni dell’assicurazione militare, dell’Istituto nazionale svizzero di assicu- razione contro gli infortuni (INSAI) o di un’altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sono computate in funzione del tasso di occupazione sullo stipendio al quale l’impiegato ha diritto in caso di malattia o infortunio. Le rendite e le indennità giornaliere dell’assicurazione per l’invalidità sono computate in funzione del tasso di occupazione nella misura in cui, aggiunte allo stipendio comprensivo delle presta- zioni computate dell’assicurazione militare, dell’INSAI o di un’altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, superano lo stipendio al quale l’impiegato aveva diritto prima della riduzione.

Art. 59 cpv. 1 1 In caso di interruzione del lavoro dovuta a servizio obbligatorio militare e servizio di protezione civile svizzero e per tutta la durata del servizio civile, è versato lo stipendio integrale. Le indennità per perdita di guadagno previste dalla legge spet- tano al datore di lavoro.

Art. 64a cpv. 5 5 In luogo della compensazione per lavoro aggiuntivo, lavoro straordinario e saldi attivi dell’orario flessibile, gli impiegati che hanno convenuto l’orario di lavoro basato sulla fiducia ricevono una compensazione annua sotto forma di indennità in contanti pari al 6 per cento del salario annuo. In luogo dell’indennità in contanti e d’intesa con il superiore, a titolo eccezionale gli impiegati possono prendere dieci giorni di compensazione oppure chiedere l’accreditamento di 100 ore su un conto di congedo sabbatico.

Art. 67 cpv. 4 Abrogato

Art. 67a Riduzione delle vacanze (art. 17a LPers ) 1 Le vacanze sono ridotte in proporzione alla durata delle assenze se nel corso di un anno civile l’impiegato è assente dal lavoro per più di: a. 66 giorni di lavoro complessivi per malattia, infortunio o servizio obbligato- rio; b. 22 giorni di lavoro per congedo non pagato. 2 Per il calcolo della riduzione secondo il capoverso 1 lettera a, i primi 66 giorni di assenza non sono presi in considerazione. Sono considerati giorni di assenza i giorni di lavoro in cui l’impiegato non ha lavorato secondo il proprio tasso di occupazione. 3 Per il calcolo della riduzione delle vacanze secondo il capoverso 1, la somma delle assenze integrali e parziali è divisa per il numero di giorni di lavoro del corrispon- dente anno.

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Art. 72 cpv. 1 1 Agli impiegati sono rimborsate le spese sostenute nell’esercizio della loro attività.

Art. 73 cpv. 5 5 Per calcolare il numero degli anni d’impiego contano, indipendentemente dal tasso di occupazione, i rapporti di lavoro ininterrotti presso i datori di lavoro ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettere f e g LPers e nelle unità amministrative ai sensi dell’articolo 1. Il periodo di tirocinio secondo la legislazione sulla formazione pro- fessionale e i periodi di pratica corrispondenti non sono presi in considerazione.

Art. 78 cpv. 5 5 Se versata a rate, l’indennità deve essere versata completamente al più tardi entro

12 mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 80 Risarcimento di danni non coperti in virtù di clausole d’esclusione 1 Gli impiegati che, senza propria colpa, hanno subito un danno a causa della loro attività professionale e il cui risarcimento è respinto in virtù di una clausola d’esclusione contenuta in un’assicurazione complementare stipulata privatamente, vengono indennizzati per le perdite di prestazioni subite. 2 Prima della sua decisione, il datore di lavoro consulta l’Amministrazione federale delle finanze nella misura in cui la pretesa di risarcimento danni supera l’importo di

5000 franchi.

Art. 88f cpv. 1 lett. b e 4

1 Il datore di lavoro partecipa al finanziamento della rendita transitoria, se

l’impiegato: b. nel periodo che precede immediatamente il pensionamento anticipato è stato impiegato per almeno cinque anni presso datori di lavoro ai sensi dell’arti- colo 2 capoverso 1 lettere f o g LPers oppure nelle unità amministrative ai sensi dell’articolo 1; e 4 Per calcolare gli anni d’impiego e il tasso di occupazione medio contano i rapporti di lavoro presso i datori di lavoro ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettere f e g LPers e nelle unità amministrative ai sensi dell’articolo 1, purché non siano stati interrotti per più di tre anni. Gli anni d’impiego interrotti vengono computati quali anni d’impiego interi solo dopo il sesto mese. Il periodo di tirocinio secondo la legislazione sulla formazione professionale e i periodi di pratica corrispondenti non sono presi in considerazione.

Art. 94 cpv. 4

4 È fatto salvo l’articolo 156 della legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento.

3 RS 171.10

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Art. 103a cpv. 1 1 Se disdice il rapporto di lavoro, l’autorità competente può sospendere l’impiegato dal lavoro durante il termine di disdetta di cui all’articolo 30a qualora non sia più data la necessaria fiducia.

Art. 116 cpv. 2 lett. a n. 1bis 2 Esso può, d’intesa con il Dipartimento federale dell’interno, emanare disposizioni derogatorie: a. per il personale degli uffici doganali e del Corpo delle guardie di confine nei settori seguenti: 1bis articolo 10b capoversi 1, 2 lettera d e 3: tutela della salute e tempo di lavoro per gli impieghi nel quadro di piani di servizio fissi;

Art. 116b Abrogato

Allegato 2, rimando tra parentesi (art. 88a cpv. 1)

II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2015.

2 L’articolo 56 capoverso 10 entra in vigore il 1° gennaio 2016.

12 giugno 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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