AS 2015 2249
Ordinanza del DFF concernente l'ordinanza sul personale federale
Ordinanza del DFF concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers)
Modifica del 12 giugno 2015
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:
I L’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20011 concernente l’ordinanza sul personale federale è modificata come segue:
Art. 10 cpv. 2 lett. f
2 Sono versati in 13 parti:
f. l’indennità in contanti in caso di orario di lavoro basato sulla fiducia.
Art. 11 cpv. 4 4 In caso di cambiamento del luogo di residenza nel corso del mese, l’indennità di residenza viene adeguata il primo giorno del mese successivo al cambiamento. Nel caso in cui un impiegato soggetto all’obbligo di trasferimento si trasferisca dall’estero in Svizzera o viceversa, l’indennità di residenza viene adeguata immedia- tamente.
Art. 15 Indennità per impieghi nel quadro di piani di servizio fissi (art. 45 cpv. 1 lett. c OPers) 1 È possibile versare un’indennità di 4.95 franchi per ogni impiego nel quadro di piani di servizio fissi. 2 I dipartimenti designano le unità organizzative che versano un’indennità per gli impieghi e stabiliscono le relative condizioni.
Art. 19 cpv. 1 e 2 1 Lo stipendio orario di un impiegato corrisponde alla 2100a parte della somma di stipendio annuale, indennità di residenza, prestazioni che integrano l’assegno fami- liare e assegno per il sostegno a congiunti. Il 13° stipendio mensile è compreso nello stipendio orario.
2 Abrogato
1 RS 172.220.111.31
2014-2579 2249
Personale federale. O del DFF RU 2015
Art. 41 cpv. 1 e 1bis 1 Le spese sostenute dall’impiegato nell’esercizio della sua attività al di fuori di un raggio di dieci chilometri in linea d’aria dal luogo di lavoro e di quello di domicilio sono rimborsate purché esse non siano risarcite da terzi oppure da un altro servizio di compensazione della Confederazione o non vengano sostenute direttamente dal datore di lavoro. 1bis Sono rimborsate anche le spese per l’utilizzazione dei mezzi di trasporto pubblici sostenute dall’impiegato nell’esercizio della sua attività all’interno di un raggio di dieci chilometri in linea d’aria dal luogo di lavoro e di quello di domicilio.
Art. 43 cpv. 1, frase introduttiva e 3 1 Le spese per i pasti fuori del luogo di lavoro o di domicilio sono rimborsate con i seguenti importi forfettari: 3 In casi giustificati al posto degli importi forfettari si possono rimborsare le spese effettive.
Art. 48, rubrica e cpv. 2 Rimborso delle spese per i viaggi di servizio all’estero e la partecipazione a conferenze internazionali 2 È fatto salvo il disciplinamento delle spese ai sensi delle Direttive del Consiglio federale del 7 dicembre 20122 concernenti l’invio di delegazioni a conferenze inter- nazionali.
Art. 52 cpv. 7 7 In caso di modifica del tasso di occupazione, per determinare i giorni di congedo occorre dividere la durata complessiva dei restanti giorni di congedo del precedente tasso di occupazione per la durata giornaliera del lavoro prevista dal nuovo tasso di occupazione. Per quanto concerne il numero massimo possibile di giorni di congedo si applicano per analogia i capoversi 5 e 6.
Art. 62 cpv. 2
2 Se ha sciolto il rapporto di lavoro e riceve prestazioni in virtù dell’arti-
colo 63 OPers, l’impiegato annuncia all’ultima unità organizzativa presso cui era impiegato gli altri redditi da attività lucrativa o rendite.
2 FF 2012 8341
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II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2015.
2 L’articolo 19 capoversi 1 e 2 entra in vigore il 1° gennaio 2016.
12 giugno 2015 Dipartimento federale delle finanze: Eveline Widmer-Schlumpf
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