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AS 2015 2255

Ordinanza concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d'alto mare

Ordinanza concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d’alto mare

Modifica del 1° luglio 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 14 giugno 20021 concernente la fideiussione di mutui per il finan- ziamento di navi svizzere d’alto mare è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 1

1 La Confederazione può garantire mediante contratto di fideiussione di diritto

pubblico il rimborso del saldo del mutuo alla fine della durata della fideiussione, nonché, al massimo, l’interesse per un anno, non appena è stato versato il mutuo ed è avvenuta l’iscrizione della nave nel registro del naviglio svizzero.

Art. 9 cpv. 1bis 1bis Per tutelare i propri interessi finanziari, la Confederazione può obbligare il mutuante a esercitare una sorveglianza particolare e un influsso sulle attività azien- dali del mutuatario.

Art. 10 cpv. 3 3 Per tutelare gli interessi finanziari della Confederazione, l’UFAE può eccezional- mente prorogare in maniera adeguata la durata della fideiussione nel quadro della durata di vita economica della nave.

Art. 12 Riutilizzazione dei fondi ammortizzati della fideiussione 1 Se un acquirente o un proprietario ha ammortizzato per una nave almeno la metà di un mutuo garantito da fideiussione, l’UFAE può autorizzare una nuova richiesta di fideiussione dello stesso importo per il finanziamento di altre navi secondo i criteri della presente ordinanza. 2 Per tutelare gli interessi finanziari della Confederazione, l’UFAE può autorizzare una nuova richiesta di fideiussione dello stesso importo per il finanziamento della stessa nave.

1 RS 531.44

2015-1898 2255

Fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d’alto mare. O RU 2015

Art. 13 cpv. 1 1 Gli acquirenti o i proprietari di navi che hanno ottenuto un mutuo garantito da fideiussione devono presentare all’UFAE entro i termini stabiliti dal Codice delle obbligazioni2 il conto annuale corredato del rapporto dell’ufficio di revisione. L’UFAE può in qualsiasi momento esigere ulteriore documentazione per valutare la situazione finanziaria ed economica dell’acquirente o del proprietario della nave; può inoltre obbligare lo stesso a prendere misure, in particolare di risanamento, per tutelare gli interessi finanziari della Confederazione.

Art. 17a Disposizioni transitorie della modifica del 1° luglio 2015 1 Fatto salvo il capoverso 2, alle fideiussioni già esistenti il 1° luglio 2015 alle ore

18.00 rimane applicabile il diritto anteriore.

2 Gli articoli 9 capoverso 1bis, 10 capoverso 3, 12 capoverso 2 e 13 capoverso 1 si applicano anche alle fideiussioni già esistenti.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2015 alle ore 18.003.

1° luglio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2 RS 220 3 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 1° lug. 2015 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

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