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Legge federale sulle strade nazionali
Legge federale sulle strade nazionali (LSN)
Modifica del 22 marzo 2013
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 gennaio 20121, decreta:
I La legge federale dell’8 marzo 19602 sulle strade nazionali è modificata come segue:
Art. 4a 4. Modifica della Dopo aver consultato il Cantone interessato, il Consiglio federale può classificazione modificare la classificazione di una strada nazionale stabilita dall’As- semblea federale, segnatamente se ragioni inerenti alla tecnica della circolazione lo richiedono.
Art. 8a V. Trapasso 1 Qualora strade esistenti siano integrate nella rete delle strade nazio- della proprietà e ripresa di nali, al momento dell’integrazione la loro proprietà è trasferita senza progetti nel caso di adeguamenti indennizzo alla Confederazione. della rete delle 2 Qualora strade nazionali strade nazionali esistenti siano stralciate dalla rete delle strade nazionali o sostituite da una strada nazionale dal tracciato diverso, la loro proprietà è trasferita senza indennizzo al rispettivo Cantone al momento dello stralcio o dell’apertura alla circolazione della nuova strada.
3 Qualora per una strada integrata nella rete delle strade nazionali vi
sia un progetto approvato in base al diritto cantonale con decisione passata in giudicato, l’Assemblea federale decide se tale progetto è ripreso dalla Confederazione. L’approvazione cantonale equivale a un’approvazione dei piani ai sensi dell’articolo 26. I costi del progetto accumulati fino al momento dell’integrazione della strada nella rete delle strade nazionali sono a carico dei Cantoni.
4 I progetti di costruzione, sistemazione e manutenzione non conclusi
al momento dell’integrazione di una strada nella rete delle strade nazionali devono essere completati e finanziati dai Cantoni.
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5 L’articolo 62a si applica per analogia ai capoversi 1–3.
Art. 20 cpv. 2
2 Nell’ambito del completamento della rete delle strade nazionali3, il
Consiglio federale decide in via definitiva, al momento dell’appro- vazione dei progetti generali, sul tracciato particolare delle strade nazionali nelle zone urbane e sul punto in cui le strade nazionali fuori dalle città diventano strade nazionali urbane.
Art. 23 cpv. 1
1 All’interno degli allineamenti è vietato, salvo un permesso, sia rea-
lizzare nuove costruzioni sia trasformare quelle esistenti, anche se queste vi abbiano soltanto a sporgere. I lavori di manutenzione di un immobile non sono considerati trasformazioni secondo la presente disposizione.
Art. 27d cpv. 1, primo periodo Concerne soltanto il testo francese
II Il decreto federale del 21 giugno 19604 concernente la rete delle strade nazionali è abrogato.
III La legge federale del 22 marzo 19855 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali è modificata come segue:
Art. 35 cpv. 2bis 2bis Se strade esistenti sono integrate nella rete delle strade nazionali, i contributi compensativi sono versati al Cantone interessato fintanto che su tali strade situate sul suo territorio non sono effettuati importanti lavori di sistemazione.
3 Conformemente al DF del 21 giugno 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue ultime versioni determinanti (RU 1960 900, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52,
1988 562, 2001 3090) e all’art. 197 n. 3 della Costituzione federale (RS 101).
4 RU 1960 900, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090 5 RS 725.116.2
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IV
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 22 marzo 2013 Consiglio degli Stati, 22 marzo 2013 La presidente: Maya Graf Il presidente: Filippo Lombardi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab
Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
13 luglio 20136. 2 Eccettuata la cifra II (abrogazione del decreto federale del 21 giugno 1960 concer- nente la rete delle strade nazionali), la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.
3 La cifra II entrerà in vigore in un secondo tempo.
19 giugno 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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