AS 2015 2263
Ordinanza sulle strade nazionali
Ordinanza sulle strade nazionali (OSN)
Modifica del 19 giugno 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 novembre 20071 sulle strade nazionali è modificata come segue:
Art. 7b Trasferimento della proprietà 1 Una volta conclusi i lavori di cui all’articolo 8a capoverso 4 LSN, la Confedera- zione assume, per successione universale, gli impegni contrattuali del Cantone. Essa è, in particolare, legittimata a far valere le pretese derivanti da contratti d’appalto e mandati assegnati a imprese, ingegneri e architetti. 2 Se al momento dell’integrazione di strade esistenti nella rete delle strade nazionali sono ancora in corso operazioni di acquisto fondiario, la proprietà è trasmessa alla Confederazione soltanto dopo il regolamento delle procedure.
Art. 11 cpv. 1 lett. h
1 I documenti del progetto generale devono comprendere:
h. i corapporti dei seguenti servizi:
1. servizio cantonale della protezione dell’ambiente e della pianificazione
del territorio,
2. servizio cantonale incaricato della protezione della natura e del paesag-
gio,
3. servizio cantonale incaricato della tutela degli interessi archeologici, e
4. servizio cantonale competente in materia di traffico lento.
Art. 12 cpv. 1 lett. gbis 1 Il progetto esecutivo deve essere presentato per approvazione al DATEC, corredato dei seguenti documenti: gbis. breve rapporto sul traffico lento, se del caso;
1 RS 725.111
2013-2039 2263
Strade nazionali. O RU 2015
Art. 13a Pubblicazione degli allineamenti nel Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà La pubblicazione degli allineamenti nel Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà, secondo l’articolo 16 della legge del 5 ottobre 20072 sulla geoinfor- mazione, deve considerarsi una pubblicazione ai sensi dell’articolo 29 LSN.
Art. 29 cpv. 2 e 4
2 L’utilizzazione è soggetta al versamento di un’indennità. L’indennità deve di
regola corrispondere al valore di mercato. L’utilizzazione da parte dei Cantoni per esigenze proprie è esente da indennità, a condizione che venga concessa la recipro- cità. 4 L’USTRA può adottare le misure necessarie al ripristino dello stato originario a spese del trasgressore, indipendentemente dall’avvio o dall’esito di un procedimento penale.
Art. 52 cpv. 1 e 2 1 Per le strade su cui si verificano frequentemente eventi con ripercussioni significa- tive sulle strade nazionali tali da richiedere misure nazionali di gestione del traffico, i Cantoni devono allestire piani di gestione del traffico. Queste strade sono indicate nell’allegato 3.
2 Se mutano le condizioni, l’USTRA può modificare l’allegato.
Art. 54a Rilevamento di immagini relative all’infrastruttura delle strade nazionali
1 Nel quadro dell’adempimento dei propri compiti, l’USTRA può rilevare immagini
relative all’infrastruttura delle strade nazionali. Se i rilevamenti comprendono dati personali, questi devono essere analizzati in forma anonimizzata. 2 Su richiesta, può consentire alle unità territoriali di accedere al materiale fotografi- co anche mediante una procedura di richiamo, se ciò risulta necessario per l’adempimento dei loro compiti.
II L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.
III La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell’allegato.
2 RS 510.62
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Strade nazionali. O RU 2015
IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
19 giugno 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Strade nazionali. O RU 2015
Allegato 1 (art. 32)
Tratti realizzati dai Cantoni nel quadro del completamento della rete delle strade nazionali approvata (stato: 1° marzo 2015)
Legenda: N = strada nazionale SN = strada nazionale urbana (superstrada) G = traffico misto Cl. = classe Sez. = sezione
A) Elenco dei tratti in cantiere N Cl. Sez. Denominazione Numero Lunghezza di corsie (km) in cantiere
Bern N05 2 09 Biel Ost (Längfeld)–Biel Süd (Brüggmoos) 2+2 7.1 N16 2 03 Court–Loveresse 2 / 2 + 2 8.8 Graubünden N28 2/3 01 Landquart–Klosters Selfranga 2 3.3 (Umfahrung Küblis und Anschluss Jenaz–Küblis) Valais N09 2 55 Sierre–Gampel 2+2 15.5 N09 2 56 Gampel–Brig-Glis 2+2 17.0
Jura N16 2 08 Delémont Est–Frontière BE 2/2 + 2 4.9
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Strade nazionali. O RU 2015
B) Elenco dei tratti in esercizio oggetto di lavori o pagamenti residui N Cl. Sez. Denominazione Numero Lunghezza di corsie (km)
Zürich N04 1 06 Fildern–Knonau 2+2 13.4 N1c 1 04 Bergermoos–Fildern 2+2 5.2 Bern N16 2 02 Moutier Est–Court 2 / 2 + 2 7.8 Nidwalden N02 2 02 Obkirchen-Acheregg 2 / 2 + 2 1.8 N08 2 01 Loppertunnel/Kirchenwaldtunnel 2+2 2.0 Verbindungstunnel N8 an N2 2 Fribourg N01 2 01 Cheyres–Cugy, y compris Domdidier, 2+2 11.8 (mesure de compensation)
Basel-Stadt N02 2 08 Wiese–Landesgrenze F SN 2 + 2 2.8 Aargau N1c - 00 Flankierende Massnahmen 2 Graubünden N28 2/3 01 Landquart–Klosters Selfranga (Trasse Mezzasalva) 2 1.1 Valais N09 2 54 Sion–Sierre (mesure de compensation) 2+2 12.1 Vaud N01 2 07 Yverdon–Arrissoules (Frontière FR) 2+2 12.2 N01 2 08 Payerne (Frontière FR)–Avenches 2+2 10.4 N05 2 02 Frontière NE–Arnon 2+2 8.6
Neuchâtel N05 2 04 Serrières–Areuse (Contournement de Serrières) 2+2 1.7 Jura N16 2 02 Frontière F–Porrentruy Ouest 2/2 + 2 13.7 N16 2 06 Glovelier–Delémont Ouest 2+2 10.0
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Strade nazionali. O RU 2015
C) Elenco dei tratti non ancora iniziati N Cl. Sez. Denominazione Numero Lunghezza di corsie (km)
Zürich N01 2 01 Hardturm–Verkehrsdreieck Letten SN 3 + 3 2.8 N01 2 02 Stadttunnel Letten–Irchel SN 3 + 3 0.7 N03 2 01 Letten–Sihlhölzli SN 3 + 3 2.6 Bern N05 2 08 Biel Süd (Brüggmoos)–Biel West (See-Vorstadt) 2+2 5.2 N05 2 01 Zubringer Nidau (Porttunnel) SN 2 2.2 N05 2/3 08 Biel West–Schlössli (Umfahrung Biel, G 2 1.7 Tunnel Vingelz) N05 3 09 Anschluss Biel Nord 2+2 0.3 N08 3 09 Brienzwiler Ost–Kantonsgrenze OW G 2 5.9 (Brünigtunnel/Passstrasse)
Uri N04 2 09 Neue Axenstrasse 2 3.5 Kantonsgrenze SZ–Flüelen (Sisikoner- und Rophaien-Tunnel) Schwyz N04 2 09 Neue Axenstrasse 2 7.3 Anschluss Brunnen–Kantonsgrenze UR (Morschacher- und Sisikoner-Tunnel)
Obwalden N08 3 51 Brünig G 2 4.8 Kantonsgrenz BE–Lungern Süd (Brünigtunnel/Passstrasse) N08 2 53 Lungern Nord–Giswil Süd 2 4.0
Basel-Stadt N02 2 07 Zubringer Bahnhof SBB–Gellertdreieck SN 2 + 2 2.0
Graubünden N28 2/3 01 Landquart–Klosters Selfranga 2 2.9 (Trasse Jenaz–Dalvazza)
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Strade nazionali. O RU 2015
Allegato (cifra III)
Modifica di un altro atto normativo
L’ordinanza del 30 marzo 19943 sulle linee elettriche è modificata come segue:
Art. 116 Autorizzazione supplementare Le parti della linea aerea all’interno degli allineamenti delle strade nazionali devono essere approvate anche dall’Ufficio federale delle strade.
3 RS 734.31
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