AS 2015 2311
AS 2015 2311
Ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina
Modifica del 1° luglio 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 agosto 20141 che istituisce provvedimenti per impedire l’aggira- mento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina è modifi- cata come segue:
Ingresso visto l’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale2; visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20023 sugli embarghi (LEmb),
Art. 1a Importazione di armi da fuoco, munizioni, esplosivi, pezzi pirotecnici e polvere da fuoco dalla Russia e dall’Ucraina
1 È vietato importare dalla Russia e dall’Ucraina:
a. armi da fuoco, relative parti e accessori, munizioni o elementi di munizioni secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera a della legge federale del 20 giugno
19974 sulle armi;
b. esplosivi, pezzi pirotecnici o polvere da fuoco a fini militari secondo gli arti- coli 5–7a della legge federale del 25 marzo 19775 sugli esplosivi. 2 Sono escluse dal divieto di cui al capoverso 1 lettera a le armi da caccia e le armi da sport secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettere a e b della legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi che sono indubbiamente riconoscibili come tali e che nella stessa esecuzione non possono essere usate come armi da combattimento.
Art. 11 cpv. 1 1 Chiunque viola gli articoli 1, 1a, 3–5a, 7 o 8 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.